Legge cantonale sull’affitto agricolo
Legge cantonale sull’affitto agricolo (LCAA) (del 16 maggio 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamata la Legge federale sull’affitto agricolo (LAA) del 4 ottobre 1985;
1) visto il messaggio 20 gennaio 1987 n. 3134 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : I. Disposizioni generali
Campo di applicazione
Art. 1
1 Le disposizioni sull’affitto agricolo si applicano indipendentemente dalle indicazioni d’uso previste nei Piani regolatori, come pure sugli alpi.
2 Nelle zone edificabili ai sensi della legislazione federale sulla pianificazione del territorio, valgono le disposizioni federali particolari (LAA art. 7 cpv. 3 lett. a; art. 31 cpv. 2 lett d).
3 Le disposizioni sull’affitto agricolo non sono applicabili a: a) fondi adibiti a colture speciali, quali la viticoltura, l’orticoltura e la frutticoltura intensive, aventi un’estensione inferiore a 10 ari; b) particelle non edificabili aventi un’estensione inferiore a 25 ari. II. Diritto preferenziale d’affitto
Diritto preferenziale dei discendenti
1. Aventi diritto
Art. 2
1 In caso di affitto di un’azienda i discendenti del locatore possono far valere un diritto preferenziale di affitto qualora intendono gestire personalmente l’azienda e ne sono idonei.
2 Il diritto preferenziale d’affitto può essere opposto a un terzo solo se è menzionato nel registro fondiario giusta l’art. 5 cpv. 2 LAA.
3 Il diritto preferenziale di affitto decade qualora: a) il locatore affitta ad altro discendente l’azienda che la gestisce personalmente b) l’affitto al discendente non può essere ragionevolmente preteso dal locatore.
2. Esercizio
Art. 3
1 Il locatore deve notificare entro 30 giorni ai discendenti aventi diritto le condizioni e il contenuto del contratto.
2 L’avente diritto che intende assumere l’azienda deve far valere per iscritto il diritto preferenziale presso il locatore entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della conclusione e contenuto del contratto, al più tardi però entro 3 mesi da quando il terzo ha iniziato la gestione dell’azienda.
3. Riconoscimento
Art. 4
1 Il diritto preferenziale è ammesso se il locatore non vi si oppone per iscritto, indicandone i motivi, entro 30 giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione.
2 In caso di opposizione da parte del locatore il discendente può chiedere entro 30 giorni al giudice di pronunciarsi sul subingresso nel contratto d’affitto.
3 In caso di concorso di più aventi diritto il locatore può designare colui che può subentrare nel contratto.
4 Qualora il locatore non designa chi può subentrare nel contratto spetta al giudice decidere.
4. Conseguenze
Art. 5
preavviso di almeno 3 mesi entro il prossimo termine autunnale (11 novembre) qualora è già entrato nell’affitto.
Diritto preferenziale per gli alpi di proprietà
di enti di diritto pubblico
Art. 6
1 Per l’affitto degli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico, a parità di condizioni e nei limiti del canone massimo precedentemente approvato è istituto un diritto preferenziale di affitto con le seguenti priorità: a) a favore dell’affittuario precedente, domiciliato nella regione di montagna e gestore di un’azienda agricola con bestiame, che non abbia mancato gravemente ai propri doveri di conduzione; o in caso di sua rinuncia a favore di un suo discendente, pure domiciliato nella regione di montagna e gestore di un’azienda agricola con bestiame, che risulti idoneo alla conduzione dell’alpe; b) a favore di singoli proprietari di bestiame che gestiscano un’azienda che si trova nel Comune di sede del proprietario dell’alpe o in Comuni viciniori.
2)
2 Come regione di montagna sono intese le zone di montagna e la zona prealpina collinare secondo il catasto federale della produzione animale.
2. Messa a concorso
Art. 7
Gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell’anno della scadenza del contratto; valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla LOP.
3. Comunicazione, ricorso
Art. 8
1 Il locatore comunica entro 15 giorni per iscritto agli interessati, l’esito della delibera.
2 Gli aventi diritto che hanno concorso possono appellarsi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del locatore sulla delibera, o da quando ne sono venuti a conoscenza.
3 Valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla LOP.
4. Conseguenze
Art. 9
1 affitto, il terzo subentrato in affitto deve lasciare all’avente diritto lo sfruttamento per il prossimo termine utile.
2 Il locatore deve risarcire al terzo i danni causati dal subingresso in affitto dell’avente diritto. III. Durata dell’affitto
Colture speciali
Art. 10
La durata iniziale dell’affitto per i vigneti e i frutteti intensivi di nuovo impianto non può essere inferiore a 15 anni. IV. Affitto complementare
Affitto complementare; opposizione
Art. 11
Contro l’affitto complementare di un’azienda o di una particella possono fare opposizione: a) le persone che hanno un interesse degno di protezione b) l’Unione contadini ticinesi. V. Controllo del canone d’affitto agricolo
Autorizzazione
Art. 12
1 Il canone d’affitto per le aziende, come pure per gli alpi e le singole particelle di proprietà degli enti di diritto pubblico deve essere autorizzato.
2 Nel bando di concorso delle singole particelle di cui al cpv. 1 deve essere indicato il canone d’affitto massimo approvato.
Opposizione
Art. 13
Contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione può essere fatta opposizione dall’Unione contadini ticinesi. VI. Procedura e rimedi di diritto
Procedura civile
Art. 14
1 Le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile competente (Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910) giusta agli articoli 389 e seguenti del CPC rispettivamente gli articoli 404 e seguenti per la protrazione del contratto d’affitto.
2 Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per:
c) d) l’autorizzazione del canone d’affitto e) autorizzazione f) decidere sui ricorsi.
3 Il Consiglio di Stato emana le norme esecutive della presente legge e designa il Dipartimento competente per la sua applicazione. Esso può avvalersi di una commissione speciale indipendente dell’Amministrazione.
4 Valgono inoltre le norme della legge di procedura delle cause amministrative.
Tasse
Art. 15
Per ogni decisione si preleva una tassa di giudizio. Essa non può essere inferiore a fr. 30.- né superiore a fr. 300.-. VII. Disposizioni penali
Infrazioni
Art. 16
3) Le infrazioni alla LAA e alle norme cantonali di applicazione sono perseguite dal Dipartimento secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.
Entrata in vigore
Art. 17
Con l’entrata in vigore della presente legge le procedure pendenti vengono assoggettate al nuovo diritto. IX. Disposizioni finali
Referendum
Art. 18
1 La presente legge, trascorsi i termini per l’esecuzione del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore,
4) previa approvazione dell’autorità federale.
5) Pubblicata nel BU 1988 , 255. Note:
1) RS 221.213.2
2) Cpv. modificato dalla L 23.9.1991; in vigore dal 1.1.1992 - BU 1991, 419.
3) Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
4) Entrata in vigore: 1° settembre 1988 - BU 1988, 255.
5) Approvazione federale: 30 giugno 1988.
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