Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (874.350)
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Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

1 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (del 18 maggio 1988) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS 1 e l’art. 19 lett. e) della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, modificazione del 20 febbraio 1979, d e c r e t a :

Competenza

Art. 1

2 1 L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (denominato in seguito Ufficio) è competente per l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, modificazione del 1 febbraio 2003. 3
2 In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

Principio

Art. 2

1 Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.
2 L’Ufficio verifica il mancato pagamento.
4

Decorrenza

Art. 3

L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

Importo

Art. 4

1 L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio. 5
2
...
6

Versamento

Art. 5

L’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

Obbligo di informare

Art. 6

Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.

Surrogazione

Art. 7

1 La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

Incasso

2 L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.
3 L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie. 7
1 RS 210
2 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
3 Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
4 Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
5 Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: 1996, 22.
6 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
7 Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

2

4 L’Ufficio può delegare l’esecuzione dell’incasso ad un professionista esterno tramite contratto di mandato. 8

Querela penale

Art. 8

9 L’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS). Art. 9 ... 10
Validità e limite temporale 11 Art. 10
12
1 La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.
2 In deroga al cpv. 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.
3 La verifica del tasso di recupero di cui al cpv. 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
4 La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.
5 La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.
6 La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al cpv. 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.

Rifiuto o soppressione

Art. 11

1 L’anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.
2 Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

Penalità.

3 È riservata l’azione penale.

Spese

Art. 12

Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.
Abrogazione e disposizioni transitorie 13 Art. 13
14
1 Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.
2 In deroga all’art. 10 cpv. 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

Disposizioni transitorie riferite alla modifica del ...

Art. 13a
15
1 Il diritto all’estensione del limite temporale introdotto dall’art. 10 cpv. 2 si applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.
2 I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1° dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’art. 10 cpv. 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall’Ufficio del sostegno sociale e
8 Cpv. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
9 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
10 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
11 Nota marginale modificata dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
12 Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003,

331; BU 2004, 463.

13 Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.
14 Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.
15 Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
3 dell’inserimento. Essi, entro un mese dall’entrata in vigore della modifica potranno inoltrare domanda di estensione.

Entrata in vigore

Art. 14

Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1988. Art. 15 ... 16 Pubblicato nel BU 1988 , 161.
16 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU

1996, 22; BU 1997, 530.

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