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Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente

Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb) (del 17 maggio 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l’art. 4, decreta: Titolo I Autorità cantonali competenti
Consiglio di Stato Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita in generale la sorveglianza superiore sull’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e adotta i piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale.

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici a privati; b) del coordinamento dell’attuazione dei compiti affidati in materia di protezione a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici ai privati; c) le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato; d) dei compiti di informazione e consulenza giusta l’art. 8 LaLPAmb; e) competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l’art. 56 f) competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 59 LPAmb; g) la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all’art. 26 cpv. 3
Divisione dell’ambiente Art. 2a 1 La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 27 cpv. 2 LaLPAmb.
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua
e del suolo
2 Art. 3
3 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 42 LPAmb; b) il Dipartimento nello svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso c) emanare direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente; d) per le decisioni e i provvedimenti in materia di siti inquinati, fatta eccezione degli di risanamento e delle relative decisioni di ripartizione delle spese. Titolo II Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente e piani dei provvedimenti
1 Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
2 Nota marginale modificata dal R 8.10.2014; in vigore dal 10.10.2014 - BU 2014, 470.

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Art. modificato dal R 8.10.2014; in vigore dal 10.10.2014 - BU 2014, 470; precedente modifica: BU 2009,

558.

Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente Art. 4
1 Il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente (in seguito: Rapporto cantonale) (art.
7 LaLPAmb): a) i dati sullo stato e sull’evoluzione del carico inquinante e informa sui problemi della dell’ambiente nel Cantone; b) in modo coordinato ed integrato, gli obiettivi e le a medio e lungo termine della di protezione dell’ambiente nei vari settori, promuovendo i principi dello sviluppo e dell’uso parsimonioso delle risorse; c) sui provvedimenti adottati, sui loro risultati e sui provvedimenti previsti.
2 Il Rapporto cantonale è coordinato con le altre politiche settoriali del Cantone e con i relativi strumenti pianificatori e finanziari.
Piani dei provvedimenti:
a) contenuto Art. 5 1 I piani dei provvedimenti hanno i contenuti stabiliti dalla legislazione federale e precisati dai regolamenti di applicazione.
2 Il Dipartimento è incaricato del controllo dell’attuazione dei provvedimenti previsti dai piani e ne rende conto periodicamente nell’ambito dell’aggiornamento del Rapporto cantonale e dell’esecuzione dei compiti di informazione di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. d.
3 I piani dei provvedimenti sono vincolanti per autorità cantonali, comunali ed altri enti pubblici.
b) procedura di elaborazione e di adozione Art. 6 1 I piani dei provvedimenti sono elaborati dal Dipartimento.
2 I relativi progetti sono notificati ai Comuni, agli altri enti pubblici e alle organizzazioni interessate, i quali possono formulare le loro osservazioni e proposte entro il termine stabilito dal Dipartimento.
3 Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte e adotta i piani dei provvedimenti.
4 I piani dei provvedimenti sono regolarmente adattati all’evoluzione della situazione e dello stato della tecnica. Per la modifica sono applicabili le norme valide per l’adozione, fatta eccezione per le modifiche di importanza marginale e per i casi di particolare e comprovata urgenza. In quest’ultimo caso la procedura di cui ai cpv. 2 e 3 deve comunque essere avviata sollecitamente dopo la modifica. Titolo III Disposizioni sulla procedura
In generale Art. 7 1 Nella misura in cui la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e le relative disposizioni cantonali vengono applicate nell’ambito di una procedura di autorizzazione, approvazione o concessione regolata da altre leggi, valgono, salvo diversa disposizione dei regolamenti di applicazione, le norme sulla procedura e sulla competenza stabilita da dette leggi; l’autorità decisionale tiene conto degli avvisi formulati dalle autorità designate dai regolamenti di applicazione.
2 L’autorità decisionale veglia a garantire il diritto degli interessati di essere sentiti, assegnando loro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni.
Procedura a seguito di segnalazioni Art. 8 1 In caso di segnalazioni da parte di terzi, i Comuni provvedono ad assumere le informazioni preliminari presso gli interessati e predispongono, se del caso, le opportune procedure di conciliazione. Essi possono far dipendere l’entrata in materia sulla segnalazione dalla sua presentazione in forma scritta.
2 Una volta esperiti gli accertamenti di cui ai capoversi precedenti, i Comuni adottano le decisioni di loro competenza o, negli altri casi, trasmettono i dati e le informazioni raccolti alla SPAAS per le decisioni di competenza cantonale.
Competenza per sussidi, indennità e
costi di risanamento Art. 9 Le autorità competenti a concedere sussidi e indennità e a coprire costi di risanamento sono quelle stabilite dall’art. 23 LaLPAmb, riservata la competenza del Dipartimento per importi fino a fr. 100'000.-- e della SPAAS per importi fino a fr. 30'000.--. Titolo IV Tasse

Tasse

Art. 10
1 L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli.
2 L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.
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3 ... 5 Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Regolamenti comunali Art. 11 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali conformemente all’art. 28 LaLPAmb entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 6 unitamente ai suoi allegati contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004. Allegato
7 Pubblicato nel BU 2005 , 350.
4 Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
5 Cpv. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
6 Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 341.

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Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452 ; precedenti modifiche: BU
2007, 423; BU 2011, 369; BU 2012, 525; BU 2014, 481.
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