Concordato sull’ assistenza giudiziaria in materia civile
3.3.2.1.2: Concordato sull’ assistenza giudiziaria in materia civile - 15 aprile 1975
3.3.2.1.2 sull’ assistenza giudiziaria in materia civile Adottato dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia il 26 aprile e 8-9 novembre 1974 Approvato dal Consiglio federale il 15 aprile 1975 Atti procedurali eseguiti a richiesta di un altro Cantone
Corrispondenza diretta
Art. 1
1 Le autorità dei Cantoni concordatari corrispondono direttamente tra loro. La richiesta può essere stesa sia nella lingua del Cantone richiedente, sia in quella del Cantone richiesto.
2 Se vi è incertezza quanto all’ autorità competente, gli atti giudiziari e le rogatorie sono validamente indirizzati a un’ autorità cantonale unica, indicata nell’ elenco allegato al presente concordato.
3 L’ autorità investita, se accerta che l’ atto giudiziario o la rogatoria è di competenza di un’ altra autorità del suo Cantone, glielo trasmette d’ ufficio.
Diritto applicabile
Art. 2
Avviso
Art. 3
L’ autorità richiesta comunica all’ autorità richiedente e alle parti la data e il luogo di eventuali audizioni o ispezioni oculari.
Partecipazione degli avvocati o mandatari
Art. 4
Gli avvocati o i mandatari autorizzati a praticare nel Cantone dell’ autorità richiedente possono partecipare alle audizioni e alle ispezioni oculari.
Spese
Art. 5
1 L’ autorità richiesta non riscuote emolumenti. Si fa rimborsare i disborsi effettivi.
2 Sono riservate le convenzioni intercantonali in materia di assistenza giudiziaria gratuita. CAPITOLO II Atti procedurali eseguiti in un altro Cantone
Notificazioni postali
Art. 6
Gli atti giudiziari possono essere notificati direttamente per posta ai destinatari risiedenti in un altro Cantone concordatario.
Citazioni
Art. 7
1 I testimoni citati in un Cantone concordatario sono tenuti a comparirvi; la stessa cosa vale per i periti che hanno accettato il mandato.
2 I testimoni sono citati in una lingua loro familiare o nella lingua del luogo dove risiedono.
3 Essi possono esigere congrua anticipazione delle spese di viaggio.
4 I testimoni e I periti sottostanno alla legge del Cantone cui appartiene l’ autorità che li cita.
Atti procedurali in un altro Cantone
Art. 8 Un’ autorità può tener udienza anche in un altro Cantone, procedervi o farvi procedere a ispezioni oculari e audizioni. Essa avvisa previamente l’ autorità competente di questo Cantone, indicata nell’ elenco allegato al presente concordato. Essa applica la procedura del proprio Cantone.
Competenza esclusiva
Art. 9
L’ autorità del luogo d’ esecuzione dell’ atto è la sola competente e la sua legge è applicabile per compiere altri atti istruttori, notificare un atto giudiziario per mezzo d’ usciere o ricorrere all’ assistenza della forza pubblica. Tuttavia, l’ ordine di accompagnamento emesso contro un testimonio o un perito è esecutorio in tutti i Cantoni concordatari, senza riguardo all’ alinea precedente, purché la procedura del
CAPITOLO III Disposizioni finali
Adesione e denuncia
Art. 10
1 Ogni Cantone può aderire [1] al concordato. Le dichiarazioni d’ adesione, come pure gli avvisi concernenti l’ elenco delle autorità annesso al concordato, sono trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia a destinazione del Consiglio federale.
2 Il Cantone che intende denunciare il concordato deve farne dichiarazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto per la fine dell’ anno civile successivo a quello in cui è stata notificata.
Entrata in vigore
Art. 11
1 Il concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta.
2 Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l’ elenco delle autorità cantonali e per i pertinenti complementi e modificazioni. Pubblicato nel BU 1990 , 174
[1]
Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni, (cfr. RS 274). Adesione del Cantone Ticino con DL 20.3.1990 - BU
1990, 131.
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