Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali (482.110)
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Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali (del 30 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: - 1 -
2 - d e c r e t a : Capitolo I Organizzazione e competenze

Autorità di vigilanza

a) Dipartimento

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali. 3
2 Il Dipartimento: a) b) c)

b) Ufficio del Veterinario Cantonale

4 Art. 2 1 L’Ufficio del Veterinario Cantonale è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute. 5
2 Nell’adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.

c) Commissione cantonale per gli esperimenti

sugli animali 6 Art. 3
7
1 La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (in seguito CCEA) è l’organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali.
2 Essa è composta rispettivamente da un rappresentante degli Ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari del Cantone Ticino, da un rappresentante delle Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante dell’industria farmaceutica.
3 La CCEA svolge i compiti stabiliti nel Capitolo IV del presente regolamento.
4 I membri della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività ufficiale.

d) Municipi

Art. 4

I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’art. 5 della Legge cantonale sulla protezione degli animali (detta in seguito Legge).

e) Ispettori delle carni

1 RS 455
2 RS 455.1

3

Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU

2000, 99.

4 Nota marginale modificata dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
5 Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
6 Nota marginale modificata dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
7 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.

Art. 5

Gli ispettori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la detenzione nei parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stordimento e il dissanguamento.

Ufficio caccia e pesca

Art. 6

L’Ufficio caccia e pesca applica le disposizioni concernenti l’addestramento dei cani da caccia (art. 33 OPAn). Capitolo II Guardiani di animali (art. 8-11 OPAn)

Riconoscimento

Art. 7

8 L’Ufficio del Veterinario Cantonale riconosce le aziende di formazione per guardiani di animali (art. 8 cpv. 2 OPAn).

Ammissione agli esami di capacità

Art. 8

9 1 Le domande concernenti l’ammissione di candidati agli esami di capacità per guardiani di animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale.
2 Questo decide sulle ammissioni (art. 9 cpv. 1 OPAn).
Commissione esaminatrice (art. 9 cpv. 1 OPAn) Art. 9
1 I candidati vengono esaminati da una Commissione esaminatrice designata dal Consiglio di Stato.
2 Le modalità concernenti segnatamente lo svolgimento dell’esame, la valutazione dei candidati e la riscossione di una tassa d’esame (art. 9 cpv. 4 OPAn) sono definite da un regolamento emanato dal Dipartimento, riservate le disposizioni federali in materia.
3 L’Ufficio del Veterinario Cantonale rilascia i certificati di capacità (art. 9 cpv. 3 OPAn). 10

Eccezioni

Art. 10

11 L’Ufficio del Veterinario Cantonale, sentita la Commissione esaminatrice, può autorizzare eccezionalmente le persone che soddisfano i requisiti posti all’art. 11 cpv. 3 dell’OPAn a svolgere l’attività di guardiano di animali senza certificato di capacità. Capitolo III Custodia, commercio e pubblicità con animali (art. 35-51 OPAn)

Disposizioni generali

Art. 11

La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali in conformità dell’art. 7 della legge.
Detenzione di animali selvatici (art. 35-44 OPAn) Art. 12 12
1 La detenzione di animali selvatici a titolo professionale, come pure la tenuta non professionale di animali selvatici secondo gli art. 38 e 40 OPAn soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del Veterinario Cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.
2 tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 41 cpv. 1 e 2 OPAn). Questo rilascia l’autorizzazione conformemente all’art. 43 dell’OPAn.
3 Le modificazioni del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del Veterinario Cantonale. Se necessario questo rilascia le relative autorizzazioni (art. 44 cpv. 3 OPAn).
4 L’Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici (art. 44 cpv. 3 OPAn).
8 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
9 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
10 Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
11 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
12 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.

Commercio e pubblicità con animali

(art. 45-51 OPAn)

Art. 13

13 1 Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 46 OPAn).
2 Il commercio con scimmie proscimmie e felidi (escluso il gatto domestico) può essere esercitato soltanto dai giardini e parchi zoologici riconosciuti al riguardo dall’Ufficio del Veterinario Cantonale (art. 50 OPAn).
3 L’Ufficio del Veterinario Cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali (art. 49 OPAn). Capitolo IV Esperimenti su animali (art. 58-64 OPAn)

Annuncio e richiesta

Art. 14

14
1 Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’art. 139 cpv. 4 OPAn.
Procedura di autorizzazione 15 Art. 15 16 Il Dipartimento esamina le richieste, decide sulla scorta della proposta della commissione e rilascia l’autorizzazione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione (art. 139 cpv. 4 OPAn).

Compiti della CCEA

17 Art. 16 18 1 La CCEA svolge le mansioni previste dall’art. 34 cpv. 2 della LPAn. In particolare esamina le domande e formula una proposta scritta al Dipartimento.
2 Essa trasmette al Dipartimento un rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente entro il 15 febbraio di ogni anno. Capitolo V Registro di controllo (art. 44 cpv. 1, 49 cpv. 2 e 63 cpv. 1 OPAn)

Contenuto del registro e conservazione

Art. 17

1 Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con animali oppure per l’esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi recante le seguenti indicazioni: a) b) c) d)
2 L’Ufficio del Veterinario Cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati.
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3 Il registro dei controlli deve essere conservato almeno due anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso registrati.
4 Nel commercio degli animali il controllo si riferisce: a) b)
13 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.

14

Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
15 Nota marginale modificata dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
16 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
17 Nota marginale modificata dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
18 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441.
19 Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
c)
5 Sono esclusi dal controllo i pesci d’acqua dolce e gli animali destinati al foraggiamento. Capitolo VI Competizioni sportive

Controlli anti-doping

Art. 18

20 L’Ufficio del Veterinario Cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli anti-doping sugli animali (art. 66 cpv. 1, lett. b OPAn). Capitolo VII Società per la protezione degli animali

Riconoscimento

Art. 19

1 Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti requisiti: a) b) c) d)
2 Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai documenti comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.
3 Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate delle società già riconosciute. Capitolo VIII Disposizioni finali

Approvazione ed entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale
21 , entra in vigore 22 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1987 , 259.
20 Art. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99.
21 Approvazione federale: 15 agosto 1987.
22 Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 259.
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