Risoluzione sulla competenza dei segretari comunali nella stesura degli atti pubblici (4.1.1.1.2)
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Risoluzione sulla competenza dei segretari comunali nella stesura degli atti pubblici

degli atti pubblici IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamato il decreto legislativo 20 aprile 1914 concernente gli atti pubblici stesi dai segretari comunali, il decreto legislativo del 26 giugno 1962 che modifica alcuni articoli dello stesso e l’ art. 7 del DL 9 settembre
1941 concernente la tariffa per le operazioni nel registro fondiario; su proposta dei dipartimenti giustizia e interni, : Art. 1 I segretari comunali sono autorizzati a stendere atti pubblici di compra-vendita sino ad un valore di contrattazione di franchi trecento (art. 1 DL 26.6.1962). Essi devono tuttavia sempre esplicitamente richiamare le parti all’ obbligo di indicare il prezzo esatto della contrattazione, attirando la loro attenzione sulle conseguenze penali che provocherebbe una falsa dichiarazione di prezzo. Non sono più ammesse tolleranze sul valore di stima. Il contratto deve essere limitato sia per quanto concerne il valore di stima, sia riguardo al prezzo reale di contrattazione ai previsti trecento franchi. I contratti preliminari, le promesse di vendita e le donazioni sono invece ora di esclusiva competenza dei pubblici notai e non possono più essere stesi dai segretari, neppure se di valore minimo. Art. 2 Il segretario e, in caso di impedimento legale, il sindaco o il gerente, non possono rifiutare la richiesta della stesura di un contratto compreso nei limiti della legge, ma vi devono provvedere con la massima sollecitudine, coadiuvando pure gli interessati nelle eventuali pratiche successorali che devono precedere il contratto e la relativa iscrizione a registro fondiario.

§ 1. Il segretario comunale è liberato da questo obbligo quando esista evidente simulazione di prezzo. Egli

dovrà in tal caso respingere la richiesta, rinviando le parti ad un notaio ed avvertendole delle sanzioni penali previste dall’ art. 253 del Codice penale svizzero.

§ 2. Per poter ottenere l’ iscrizione della successione ereditaria dagli intestati defunti agli eredi contraenti, è

necessario chiedere il certificato ereditario alla competente pretura, presentando l’ atto di famiglia del defunto, il certificato di morte e gli eventuali testamenti; ricevuto il certificato ereditario, dovrà essere fatta richiesta all’ ufficio dei registri dell’ iscrizione della successione, producendo il certificato ereditario e - per i comuni con registro fondiario provvisorio - l’ estratto censuario. L’ istanza dovrà essere firmata da uno degli eredi. Contemporaneamente, ma con istanza separata, potrà essere richiesta l’ iscrizione dell’ atto steso dal segretario. Art. 3
1) intellegibile dinanzi alle parti interessate, deve essere firmato di presenza da tutte le singole parti e dal segretario stesso. Art. 4 Questi contratti possono essere scritti a macchina. Le eventuali copie per le parti devono essere vidimate dall’ ufficio dei registri con il timbro dell’ avvenuta iscrizione a registro fondiario. Art. 5 Le permute fondiarie e le rettifiche di confine, convenute bonalmente fra le parti, non sono soggette al limite di franchi trecento, ma in conformità dell’ art. 89 della Legge cantonale sul raggruppamento dei terreni del 13 dicembre 1949, possono essere stipulate in carta semplice (non formulari per atti pubblici) sino ad un valore di stima ufficiale del fondo maggiore di fr. 1000.-- (mille). Le firme delle parti contraenti devono essere autenticate dal competente segretario comunale o da un notaio. L’ iscrizione a registro fondiario è gratuita (ved. art. 108 della medesima legge). Non sono richiesti testimoni. Art. 6 sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU il 26 marzo 1963
Note:
1) Artt. modificati dalla Ris. dell’ 11.IV.1963 - BU 1963, 125.
2) Artt. modificati dalla Ris. dell’ 11.IV.1963 - BU 1963, 125.
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