Decreto esecutivo concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP)
1 Decreto esecutivo concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP) (del 18 febbraio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Le tenute di suini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP) secondo le disposizioni dell’Ordinanza federale sulle epizoozie.
Modalità
Art. 2
La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
Competenza
Art. 3
L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.
Analisi sierologiche
Art. 4
I costi per le analisi sierologiche sono assunte dallo Stato.
Spese veterinarie
Art. 5
Le prestazioni veterinarie eseguite nell’ambito del risanamento sono retribuite secondo il Decreto esecutivo concernente le tariffe veterinarie per le prestazioni eseguite a favore dello Stato, del 10 aprile 1990.
Entrata in vigore
Art. 6
Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2003 , 72.
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Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 – BU 2003, 72.
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