Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (341.120)
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Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari

Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (del 13 luglio 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 11 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974; visto il Regolamento concordatario sul regime progressivo dell’esecuzione delle pene del 10 ottobre 1988; vista l’approvazione dell’Ufficio federale di giustizia del 10 giugno 2004; d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata, quando si tratti: a)
1 b)
2

Autorizzazione agli arresti domiciliari

Art. 2

1 Su richiesta, il condannato ai sensi dell’art. 1 può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni.
2 L’autorizzazione è concessa a condizione che il condannato e le persone che vivono con lui diano il loro accordo, che ci sia un domicilio fisso e che il condannato eserciti un’attività riconosciuta.
3

Natura degli arresti domiciliari

Art. 3

Il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica.

Principi applicabili agli arresti domiciliari

Art. 4

1 Un giorno di privazione di libertà corrisponde a un giorno di arresti domiciliari.
2 Gli arresti domiciliari sono scontati senza interruzioni.
3 Una sospensione provvisoria può essere accordata per motivi gravi. Capitolo II Procedura

Competenza

4 Art. 5 5
1 Il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) è competente ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.
1 Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 326.
2 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2006, 127.

3 Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
4 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

5

Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

2 Il GPC statuisce sulla domanda del condannato, che deve essere presentata dopo il passaggio in domiciliari; nel caso dell’esecuzione in regime di fine pena, il GPC raccoglie il preavviso della Direzione delle strutture carcerarie e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
Delega alla Divisione della giustizia 6 Art. 6
7 Il GPC può delegare al servizio della Divisione della giustizia il compito di definire le condizioni e le norme di condotta alle quali il condannato è sottoposto. Art. 7 8 La decisione può essere modificata se le circostanze lo esigono.
Procedura applicabile 9 Art. 7a
10 La procedura è retta dalla legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010. Capitolo III Esecuzione, contratto, controllo e interruzione 11

Responsabilità civile

Art. 8

Lo Stato non risponde del danno causato a terzi da un condannato agli arresti domiciliari.

Assicurazione contro gli infortuni

Art. 9

Il condannato che esegue una pena nella forma degli arresti domiciliari non è assicurato contro gli infortuni da parte dello Stato.

Partecipazione alle spese

Art. 10

Il condannato partecipa alle spese di sorveglianza elettronica in ragione di 10.– (dieci) franchi al giorno. Capitolo IV Controllo, sospensione e interruzioni
Competenza e contratto 12 Art. 11 13 1 L’esecuzione e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della Divisione della giustizia.
2 L’incaricato della sorveglianza stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari e le date di esecuzione e che precisa le norme di condotta imposte al condannato.
3 L’incaricato della sorveglianza informa il condannato sul regolamento e sull’assistenza sociale volontaria.
Controllo e informazione 14 Art. 12 15 1 L’incaricato della sorveglianza controlla l’esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel luogo di domicilio del condannato.
2 L’incaricato della sorveglianza informa senza indugio il GPC di qualsiasi violazione del contratto.
6 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

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Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

8 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

9 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
10 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

11 Titolo modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
12 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
13 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

14 Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

15

Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

Interruzione

16 Art. 13 17
1 Se il condannato non rispetta le condizioni fissate, il GPC può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari.
2 ...
3
...
4 L’interruzione degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non direttamente imputabili al condannato.
5 L’interruzione può essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simila evenienza, il GPC ripristina immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso.

Esecuzione del saldo di pena

Art. 14

18
1 Se il condannato rinuncia all’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita, a breve termine, secondo un regime definito dal GPC.
2 In caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita in regime ordinario o di fine pena; è riservato l’art. 13 cpv. 5. Capitolo V Agevolazioni

Tempo libero

Art. 15

1 Il condannato può beneficiare di tempo libero secondo la seguente progressione: a)
4 ore al sabato 4 ore alla domenica
8 ore al sabato 8 ore alla domenica
16 ore alla domenica a domenica ore 20.00 b)
8 ore al sabato 8 ore alla domenica;
16 ore al sabato 16 ore alla domenica;
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2 Tali agevolazioni sono indicate nel contratto e vengono fatte eseguire dall’incaricato della sorveglianza.
20
3 I giorni festivi riconosciuti vengono considerati come domeniche. Art. 16 ... 21 Capitolo VI Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 17

Il presente Regolamento è ugualmente applicabile alle pene che sono state pronunciate prima dell’entrata in vigore e per le quali l’esecuzione non è ancora iniziata.

Entrata in vigore

Art. 18

1 Il regolamento sull’esecuzione di una fase del regime di fine pena nella forma degli arresti domiciliari del 25 agosto 1999 è abrogato.
2 Il regolamento sull’esecuzione di pene di breve durata nella forma degli arresti domiciliari del 25 agosto 1999 è abrogato.

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Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
17 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU

2010, 562.

18 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedenti modifiche: BU

2006, 127; BU 2010, 562.

19 Lett. modificata dal R 20.3.2006; in vigore dal 31.3.2006 - BU 2006, 127.

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Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.
21 Art. abrogato dal R 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.
3 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed
22 Pubblicato nel BU 2004 , 289.
22 Entrata in vigore: 16 luglio 2004 - BU 2004, 289.
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