Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (951.205)
Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (951.205)
Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Statuto dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (del 17 maggio 2018) I Denominazione, scopo, sede
Generalità
Art. 1 1 L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).
2 L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).
Sede, recapito Art. 2 1 L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.
2 Il suo recapito è presso il segretariato permanente.
Scopo
Art. 3 L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.
Compiti
Art. 4 1 L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.
2 L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge. II Adesione
Membri attivi Art. 5 Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.
Membri passivi Art. 6 1 Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.
2 La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.
3 I membri passivi non hanno diritto di voto.
4 Essi pagano la metà della tassa annuale.
Membri onorari Art. 7 1 Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine.
2 Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.
Iscrizione all’Ordine Art. 8 1 La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine.
2 Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.
Tassa annuale Art. 9
1 I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.
2 Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.
Perdita della qualità di membro Art. 10 L’avvocato perde la qualità di membro: – paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto; – radiato dal registro cantonale degli avvocati; – radiato dall’albo UE / AELS; – escluso dall’Ordine; – di morte.
Motivi di esclusione Art. 11 1 Sono motivi di esclusione: – grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che la professione d’avvocato; – agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine.
2 L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.
Patrimonio sociale Art. 12 1 Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi.
2 Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri.
3 Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall’Ordine. III Organizzazione
Organi
Art. 13 Organi dell'Ordine sono: – generale; – dell’Ordine; – di revisione. IV Assemblea generale
Competenze
Art. 14
1 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.
2 Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.
Assemblea generale ordinaria Art. 15 L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.
Assemblea generale straordinaria Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.
Convocazione
Art. 17 Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.
Deliberazioni
Art. 18 L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti. V Consiglio dell’Ordine
Composizione e organizzazione Art. 19 1 Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine.
2 E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale.
3 Per il resto si organizza in modo autonomo.
Carica
Art. 20
1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.
2 Il Presidente può essere nominato oltre questo limite, per un ulteriore periodo.
3 In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.
Competenze
Art. 21 1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine.
2 E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi.
3 Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.
4 La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.
Convocazioni e deliberazioni Art. 22
1 Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.
Tesoriere
Art. 23 Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.
Rappresentanza
Art. 24 L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del tesoriere.
Segretario generale Art. 25 Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.
Commissione di revisione Art. 26 1 La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.
2 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza. VI Norme generali e finali
Indennità
Art. 27 1 Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello.
2 Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.
Diritto suppletorio Art. 28 Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.
Disposizione finale Art. 29 Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 17 maggio 2018 entra immediatamente in vigore 1 , abrogando quello dell’8 giugno 2017.
1 Entrata in vigore: 11 marzo 2022 - BU 2022, 62.
Pubblicato nel BU 2022 , 62.