Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (173.450)
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Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato

Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (del 27 settembre 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), 1 decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo di applicazione Art. 1 2 Riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti, il presente regolamento si applica: a) dell’ordine giudiziario; b) dello Stato secondo l’art. 1 LORD; c) ausiliario secondo l’art. 20 LORD.
Principio e competenze Art. 2 1 I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità. In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l’assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario dirigente. 3
2 I funzionari dirigenti assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto del presente regolamento e vegliano ad una corretta applicazione dello stesso nelle loro unità amministrative.
3 La Sezione delle risorse umane (per gli impiegati) e la Sezione amministrativa del DECS (per i docenti), garantiscono la necessaria consulenza e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme. Eventuali abusi riscontrati nell’ambito delle usuali revisioni, svolte dal Controllo cantonale delle finanze, saranno segnalati alle istanze interessate.
4 Le indennità previste dal presente regolamento sono rimborsate unicamente previa presentazione dei giustificativi (pasti esclusi) e non sono versate allorquando sono già rimborsate da altri enti oppure quando sono state sopportate direttamente dallo Stato.
5 I giustificativi devono essere conservati per un periodo di 10 anni presso i servizi preposti all’introduzione dei dati nel sistema informativo.
6 Per il Cancelliere dello Stato il Consiglio di Stato può definire un importo forfetario annuo per generi di spese da non giustificare singolarmente ed un elenco di questi generi.
4 Capitolo secondo Indennità e rimborsi spesa

Principio

Art. 3
1 Per i viaggi di servizio il dipendente deve favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e i veicoli di servizio presso il pool dell’Ufficio degli automezzi e delle macchine dello stato.
2 Le spese di viaggio dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate.
3 In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte ordinate a carattere istituzionale o rappresentativo), nei giorni di chiusura degli uffici, è riconosciuta la spesa di viaggio dal domicilio privato al luogo della missione.
4 Per il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene
1 Ingresso modificato dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.
2 Art. modificato dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.

3

Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
4 Cpv. introdotto dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 473.
riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.
5 A titolo eccezionale i possessori di abbonamenti arcobaleno acquistati per recarsi dal domicilio privato alla sede di servizio, che sono costretti a utilizzare il veicolo privato per missioni d’ufficio, possono esporre le spese relative alla trasferta tra il domicilio privato e il luogo di missione.
6 Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato fa stato l’indicatore chilometrico a cura di via Michelin che tiene conto del percorso più breve. 5
7 Nel caso di spostamenti all’interno di un comune o per le distanze difficilmente rilevabili dall’indicatore delle distanze chilometriche fa stato il conta chilometri del veicolo; in tal caso sul formulario va indicato il dettaglio degli spostamenti.
Viaggi di servizio Art. 4 Secondo i seguenti mezzi di trasporto utilizzati, ai dipendenti sono riconosciuti: a) pubblici
1 giornaliere FFS in 1a o 2a classe se richiesto dal dipendente,
2 FFS in 1a o 2a classe se richiesto dal dipendente,
3
4 FFS personali (abbonamenti metà prezzo, abbonamenti Arcobaleno) qualora nel di validità la spesa è compensata dai minori costi dell’acquisto di biglietti singoli,
5 per altri mezzi di trasporto pubblici,
6 aerei in classe economica. 6 Tali titoli di trasporto sono da richiedere alla Sezione delle risorse umane. b) di servizio dello Stato di carburante. c) privato –.55 al km, incluse le spese di carburante, manutenzione, riparazione e coperture durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura a copertura il casco totale il massimale di fr. 50’000.– per veicolo con la franchigia di fr. 500. – a carico del dipendente. 7 d) e altre spese documentate, le spese di parcheggio e di viaggio sostenute.
Pasti e pernottamenti Art. 5 1 Per i pasti principali viene riconosciuto un indennizzo forfetario per i seguenti importi: nel Cantone: fr. 18.– fuori Cantone: fr. 25.–.
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2 Per i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per un massimo di fr. 150.– per persona. Per importi superiori è richiesto il preavviso scritto dei Servizi centrali del personale che ne verificano la congruità. 9
3 Non sono riconosciute le indennità dei cpv. 1 e 2 qualora dal dipendente possa venir ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio o alla sede di servizio per il consumo dei pasti e il rientro al domicilio per il pernottamento. 10
4 L’indennità per pernottamento comprende la prima colazione. In caso di partecipazione a corsi e/o, manifestazioni organizzate, le maggiori spese documentate possono essere riconosciute, se preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente. In altri casi occorre il preavviso scritto della Sezione delle risorse umane. Capitolo terzo Indennità speciali Art. 6 Ai dipendenti del Dipartimento del territorio, che lavorano nella costruzione e nella manutenzione delle strade, sono riconosciute le seguenti indennità: a) i giorni di lavoro effettivamente prestati dal personale degli Uffici della direzione lavori delle operative fr. 6.60 al giorno;
5 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
6 Lett. modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
7 Lett. modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
8 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.

9

Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
10 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
b) i giorni completi di lavoro effettivamente prestati sui cantieri dagli altri dipendenti della delle costruzioni (esclusi quelli degli Uffici della direzione lavori delle Aree operative)
6.60 al giorno; c) le ore effettivamente prestate in galleria durante i lavori di scavo e di rivestimento fr. 3.30 d) le ore effettivamente prestate durante i lavori di costruzione in galleria rivestita e durante i di manutenzione nei vani di circolazione e di ventilazione in condizioni disagiate fr. 2.– e) le ore effettivamente prestate in alta montagna, zona III, sopra i 1500 metri s/m o in casi in zona di montagna in condizioni disagiate fr. 1.10 all’ora.
Lavoro festivo Art. 7 1 Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano servizio durante la chiusura degli uffici, di cui all’articolo 73 LORD, è riconosciuta una indennità di fr. 5.– per ora effettiva intera.
2 L’indennità per lavoro festivo non è cumulabile con l’indennità per lavoro notturno, sia regolare che irregolare.
Lavoro notturno Art. 8 1 Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano regolarmente servizio durante la notte dalle ore 20.00 alle ore 06.00, è riconosciuta una indennità di fr. 5.90 per ora effettiva intera.
2 Nel caso di servizio notturno a turni, svolto a ritmo regolare, l’indennità può venir alternativamente convertita in tempo libero, nella misura di una ora di tempo libero supplementare ogni 10 ore di lavoro notturno prestato.

Picchetto

a) Principio Art. 9 Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non da diritto a recupero in tempo libero. In caso d’intervento durante il picchetto, il tempo d’intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.
b) A domicilio Art. 10
1 Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la disponibilità d’intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine prestabilito dal rispettivo funzionario dirigente.
2 In caso di intervento durante il tempo di picchetto sono riconosciute le spese di trasferta.
3 Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute le seguenti indennità: a) feriali: fr. 1.70 per ora intera, b) festivi: fr. 3.30 per ora intera.
4 Il dipendente può essere chiamato a restare di picchetto al proprio domicilio durante i giorni di congedo ordinario fino ad un massimo di venti giorni all’anno. Questo limite può essere superato solo con il suo esplicito consenso. Sono riservate specifiche disposizioni settoriali del Consiglio di Stato. 11
c) Presso la sede di servizio o in altro luogo Art. 11
1 Il picchetto presso la sede di servizio o in altro luogo ordinato, presuppone la prontezza di intervento immediata durante il tempo di riposo fra due turni di lavoro.
2 Il picchetto presso la sede di servizio non può essere effettuato nei giorni di congedo ordinario. L’alloggio per propria scelta presso la sede di servizio, così come il pernottamento fuori domicilio durante corsi, missioni o scuole non è considerato tempo di picchetto.
3 Per i membri del Corpo di polizia l’indennità è riconosciuta durante i corsi di formazione a programma intenso con tempo libero regolare, per i quali è escluso il recupero delle ore supplementari (corsi di tipo militare).
4 Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute le seguenti indennità: a) feriali: fr. 3.30 per ora intera, b) festivi: fr. 6.60 per ora intera.
11 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
Capitolo quarto Procedura ed esecuzione
Termine e pagamento Art. 12 1 Le distinte per il pagamento delle indennità provviste della validazione del funzionario dirigente, del Direttore del Dipartimento, del Cancelliere del Tribunale d’appello, del Procuratore generale, del Presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, del Giudice dei provvedimenti coercitivi, del Presidente della Pretura penale, del Presidente della Pretura di Lugano, dei Pretori degli altri distretti, del Magistrato dei minorenni e i giustificativi devono essere trasmessi ai servizi preposti all’esecuzione. 12
2 Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura dell’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni per le spese di trasferta e della Sezione delle finanze per le altre indennità.
3 Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di sei mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate pena la perdita del diritto al rimborso. Capitolo quinto Norme finali
Norma transitoria Art. 13 Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.

Abrogazione

Art. 14 Il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con effetto immediato. 13 Pubblicato nel BU 2011 , 497.

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Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 287.
13 Entrata in vigore: 30 settembre 2011 - BU 2011, 497.
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