Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione (del 26 aprile 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - gli art. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; - gli art. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del di Stato e dei suoi Dipartimenti, decreta: Capitolo I Il Consiglio di Stato
Statuto
Art. 1
1 Il Consiglio di Stato è l’Autorità governativa ed esecutiva del Cantone.
2 Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.
3 È assistito dal Cancelliere dello Stato.
Competenze
Art. 2 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: a) l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; b) la fase preliminare della procedura legislativa; c) l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; d) le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e e) l’Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; f) i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa della Costituzione o della legge; g) sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati legge; h) l’ordine pubblico; i) il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra j) alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di importanza al Gran Consiglio.
Direzione dell’Amministrazione cantonale Art. 3 1 Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’attività dell’Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.
2 Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.
3 Disciplina il diritto di firma.
4 Assicura l’informazione interna.
5 Vigila sull’Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.
Informazione del pubblico Art. 4 Il Consiglio di Stato informa il pubblico sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione. Capitolo II I membri del Consiglio di Stato
Direttori di Dipartimento Art. 5 1 Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.
2 Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all’inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.
3 La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell’uscente, rieletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all’anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell’elezione.
4 Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.
Collegialità
Art. 6 1 Gli affari del Collegio governativo sono prioritari rispetto agli altri impegni dei membri del Consiglio di Stato.
2 I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti.
3 In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.
4 In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il Collegio.
Domicilio
Art. 7 I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.
Trasmissione di dossier pendenti Art. 7a
1 I membri del Consiglio di Stato che cessano la carica o assumono la direzione di un altro Dipartimento sono tenuti a trasmettere al successore nella loro integralità i dossier pendenti di carattere politico o amministrativo, non ancora maturi per l’archiviazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011. Capitolo III Il Presidente del Consiglio di Stato
Nomina
Art. 8 1 Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno. Alla scadenza dell’anno il Vicepresidente assume la presidenza.
2 Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l’anzianità di carica subordinatamente in base all’età.
3 Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.
Funzioni
a) in generale Art. 9 1 Il presidente dirige l’attività del Consiglio di Stato e provvede affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato.
2 Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.
b) in particolare Art. 10 1 Il Presidente del Consiglio di Stato: a) la pianificazione e l’organizzazione dei lavori del Consiglio di Stato, avvalendosi del dello Stato; b) le sedute del Consiglio di Stato; c) al Gran Consiglio gli affari governativi, allorché ne è incaricato dal Consiglio di Stato; d) il Consiglio di Stato verso l’esterno.
2 Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone.
3 In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza, informando tempestivamente il Governo.
Supplenza
Art. 11 1 La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente.
1 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 15.
2 In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica, subordinatamente per età. Capitolo IV Sedute e decisioni
Convocazione
Art. 12
1 Il Consiglio di Stato si riunisce secondo un calendario periodico preventivamente stabilito ed ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
2 Il Consiglio di Stato è convocato dal Cancelliere su ordine del Presidente.
3 Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
Altri partecipanti Art. 13
1 Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte per gli affari della Cancelleria.
2 Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all’Amministrazione.
Segretezza delle sedute Art. 14 1 Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico.
2 Rimangono riservati i casi previsti dalla legge.
3 L’informazione è retta dall’art. 4.
Astensione e ricusa Art. 15 1 I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell’art. 13 devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.
2 Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano gli articoli 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2
3 In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni.
4 Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.
Deliberazioni
a) Procedura ordinaria Art. 16 1 La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di Stato.
2 Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi acconsenta.
3 Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato competente sotto forma di progetto.
4 Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un collega.
5 Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l’approvazione preventiva di servizi centrali.
b) Procedura straordinaria Art. 17
1 In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l’adozione di decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza.
2 Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria.
3 Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. 3
c) Modalità di voto Art. 18 1 Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
3 Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.
In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di parità, il voto del Presidente prevale.
2 Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.
Protocollo
Art. 19
1 Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri di Stato presenti e l’indicazione delle decisioni prese.
2 Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.
Firma
Art. 20 1 Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti.
3 In caso di assenza del Presidente o del Cancelliere si applicano gli art. 11 e 23 del presente Regolamento.
Organizzazione delle sedute Art. 21 Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull’organizzazione e sul funzionamento delle sedute. Capitolo V Il Cancelliere dello Stato
Statuto
Art. 22
1 Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.
2 È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.
Funzioni/supplenza
Art. 23 4 1 Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di Dipartimento.
2 Il Cancelliere dello Stato organizza la propria supplenza.
Compiti
Art. 24 1 Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell’adempimento dei loro compiti, svolgendo funzioni di Stato maggiore nel campo della dell’organizzazione, della preparazione, del coordinamento e della verifica.
2 Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare: a) il Consiglio di Stato nell’ambito dei lavori di pianificazione dell’attività del Governo; b) la Cancelleria dello Stato; c) tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria Stato, per proposta al Consiglio di Stato o per evasione diretta: i casi di conflitto di vengono decisi dal Consiglio di Stato; d) la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio; e) f) su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del di Stato; g) il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli h) il coordinamento dell’informazione interna tra il Consiglio di Stato ed i Dipartimenti e esterna.
3 È il capo del Servizio del protocollo.
4 Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti. Capitolo VI L’Amministrazione cantonale
I Dipartimenti
4 Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 235.
Art. 25
5
1 Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e della sua Cancelleria.
2 I Dipartimenti comprendono: a) b) personali; c) generale e/o il coordinatore del Dipartimento; d) e altre ripartizioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).
3 La struttura dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato è definita nell’allegato.
I Direttori dei Dipartimenti Art. 26 Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni: a) periodica di compiti e obiettivi del Dipartimento e delle divisioni, verificandone b) del Dipartimento, la presa di decisioni ed il coordinamento dell’attività delle unità a lui immediatamente subordinate; c) costante del Consiglio di Stato circa gli oggetti dipartimentali importanti e la delle decisioni che competono al Consiglio di Stato; d) della preparazione e l’osservanza del preventivo dei centri di responsabilità del Dipartimento; e) verifica ed adeguamento dell’organizzazione del Dipartimento.
La collaborazione interdipartimentale Art. 27
1 Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali. Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato.
2 Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all’informazione e al coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.
La gestione amministrativa Art. 28 Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all’Amministrazione cantonale e il funzionamento degli altri organi di coordinamento. Capitolo VII Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 29 E’ abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.
Entrata in vigore Art. 30 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 6 Pubblicato nel BU 2001 , 106. Allegato 7 Strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato
1 Cancelleria dello Stato La Cancelleria dello Stato comprende: – Centro di competenza in materia di commesse pubbliche; – Messaggeria governativa; – Servizi amministrativi del Consiglio di Stato;
5 Art. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.
6
Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.
7 Allegato modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328; precedenti modifiche:
BU 2013, 298; BU 2015, 235; BU 2021, 196.
– Servizi giuridici del Consiglio di Stato; – Servizio dei diritti politici; – Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (*); – Servizio dell’informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato; – Servizio delle relazioni esterne; – Studio del Cancelliere; – Consulente giuridico del Consiglio di Stato (*); – Delegato/a alla trasformazione digitale (*); – Delegato/a cantonale per le relazioni esterne (*); – Incaricato/a cantonale della protezione dei dati. amministrativamente.
2 delle istituzioni delle istituzioni comprende: – Segreteria generale; – Divisione della giustizia; – Polizia cantonale; – Sezione del militare e della protezione della popolazione; – Sezione della popolazione; – Sezione della circolazione; – Sezione degli enti locali.
3 della sanità e della socialità della sanità e della socialità comprende: – Istituto delle assicurazioni sociali; – Divisione della salute pubblica; – Divisione dell’azione sociale e delle famiglie.
4 dell’educazione, della cultura e dello sport dell’educazione, della cultura e dello sport comprende: – Sezione amministrativa; – Divisione della scuola; – Divisione della formazione professionale; – Divisione della cultura e degli studi universitari.
5 del territorio del territorio comprende: – Servizi generali; – Divisione dell’ambiente; – Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; – Divisione delle costruzioni.
6 delle finanze e dell’economia delle finanze e dell’economia comprende: – la Divisione delle risorse; – la Divisione delle contribuzioni; – la Divisione dell’economia.
7 cantonale delle finanze cantonale delle finanze è attribuito amministrativamente al direttore del Dipartimento istituzioni.
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