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Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta (del 27 marzo 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011 (LPPsi) e le ordinanze; – gli art. 54, 56 e 58 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo d’applicazione Art. 1
1 Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non mediche nel settore delle psicopatologie.
2 L’attività in questione è soggetta ad autorizzazione e riservata allo psicologo in ambito sanitario e allo psicoterapeuta, sia che essa venga svolta sotto la propria responsabilità professionale, sia che le prestazioni vengano offerte quale terapista dipendente e sotto la supervisione di un altro operatore sanitario.
3 Restano riservate le attività dei terapisti complementari autorizzati nella misura in cui non utilizzano metodi scientificamente riconosciuti riservati allo psicologo e allo psicoterapeuta e non invadono il settore di competenza degli stessi. Capitolo secondo Psicologo attivo in ambito sanitario
Campo d’attività Art. 2 Il campo d’attività dello psicologo attivo in ambito sanitario comprende l’esecuzione di interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, tramite l’uso di tecniche psicologiche di sua competenza (osservazione, intervista, strumentalità testologica, i processi di funzionamento mentale e le loro implicazioni a livello affettivo, intellettuale, attitudinale, comportamentale, relazionale e di gruppo).
Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione
a) principio Art. 3 Per ottenere l’autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti: a) di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi; b) di un titolo di perfezionamento federale in psicologia dell’età evolutiva, psicologia o neuropsicologia, oppure aver svolto nella funzione di psicologo assistente almeno un di pratica clinica ai sensi dell’art. 4 dopo il conseguimento del diploma e sotto la di uno psicologo autorizzato in un’istituzione che opera in ambito sanitario ed è dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento); 1 c) di buona reputazione; d) i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione. Art. 4 1 La pratica clinica di cui all’art. 3 lett. b) deve soddisfare i seguenti requisiti: a) e grado d’impiego: – la pratica deve corrispondere ad almeno 12 mesi di attività a tempo pieno (42 ore settimanali); – il praticante deve essere impiegato con un grado d’attività di almeno il 50%; – deve trattarsi di almeno un periodo continuativo di 6 mesi nella medesima struttura;
1 Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
– per assenze dovute a vacanze, malattia, servizio militare o congedi vengono bonificati al massimo 2/12 del tempo di pratica certificato; b) clinica (come da descrizione negli obiettivi): – deve trattarsi di attività clinica indiretta (osservazione) e diretta in presenza del supervisore o di altro psicologo autorizzato presso la struttura; – l’attività deve comprendere almeno 500 ore di attività clinica autonoma con supervisione; – devono essere allestiti almeno 5 rapporti completi relativi a casi seguiti, di cui almeno 2 completi di testistica;
2 c) diagnostica e testistica: – almeno 80 ore di formazione teorica e pratica in merito ai principali test (cognitivi, neuropsicologici, di personalità e/o proiettivi ecc.) e procedure diagnostiche, utilizzati nel settore di competenza (adulti e/o età evolutiva - adolescenza); la somministrazione della testistica sovradescritta deve permettere allo psicologo assistente di acquisire le sufficienti competenze per somministrare, interpretare e refertare una batteria di test psicodiagnostici;
3 d) teorica: – almeno 120 ore di formazione teorica certificata (formazione seminariale e formazione interna); e) individuale: – almeno 50 ore di supervisione individuale relative all’attività svolta e ai propri vissuti in merito.
2 Qualora l’istituzione non disponesse di possibilità di supervisione e di formazione da parte di psicologi riconosciuti, dette attività devono essere organizzate all’esterno della stessa, presso uno psicologo autorizzato, il quale le ore di supervisione e certifica con la sua controfirma l’attestato dell’ente dove viene svolta la pratica.
3 Il datore di lavoro e/o il responsabile della pratica garantiscono al praticante un’adeguata esperienza nell’esame clinico, nella valutazione e nella diagnosi, nell’esame testologico ed eventualmente peritale.
c) Posti di pratica Art. 5 4
1 Il posto di pratica clinica deve essere riconosciuto dal Dipartimento, che ne valuta i contenuti proposti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, ritenuto che il posto di pratica deve disporre di uno psicologo autorizzato al libero esercizio in ambito sanitario.
2 Trattandosi di istituti esteri o situati fuori Cantone viene valutata su dossier l’equivalenza della pratica ai requisiti di cui al cpv. 1 e all’articolo 4.
d) psicologo in formazione Art. 6 Per l’ottenimento dell’autorizzazione quale psicologo in formazione in ambito sanitario è sufficiente l’adempimento dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3.
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
a) psicologo in ambito sanitario Art. 7 La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario deve essere corredata dai seguenti documenti: a) di master, licenza o diploma in psicologia ai sensi dell’art. 2 LPPsi o diploma estero riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche ai sensi
3 cpv. 3 LPPsi; b) attestante la pratica di cui all’art. 3 lett. b) secondo l’apposito modulo proposto di sanità o eventuale titolo di perfezionamento federale ; c) del casellario giudiziale; d) per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero; e) chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e di good professional standing ; f) medico di idoneità psico-fisica.
b) psicologo in formazione Art. 8 La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario in formazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 7 lett. a), c), d) e f).
2 Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.

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Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
4 Art. modificato dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.

Decisione

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1 consultiva prevista all’art. 17.
2 L’autorizzazione deve essere affissa nello studio affinché gli utenti possano prenderne visione. Capitolo terzo Psicoterapeuta
Campo d’attività Art. 10 L’attività dello psicoterapeuta consiste nell’applicazione di un trattamento scientificamente riconosciuto a persone che necessitano di aiuto, relativamente ai loro problemi, ai loro conflitti e disturbi psichici, nell’ambito di una relazione metodicamente elaborata, alfine di risolvere o di diminuire questi problemi, conflitti e disturbi psichici.
Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione - principio Art. 11 1 L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi.
2 L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore pubblico sotto la propria responsabilità e quale psicoterapeuta dipendente è retta, per analogia e riservato l’art. 13, dagli articoli 22 - 26 LPPsi.
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
a) principio Art. 12 La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta deve essere corredata dai seguenti documenti: a) federale di perfezionamento oppure titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di accreditato provvisoriamente oppure titolo estero di perfezionamento in riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche; b) del casellario giudiziale; c) per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero; e) chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e di good professional standing ; f) medico di idoneità psico-fisica; g) attestante la padronanza dell’italiano.
b) Conoscenze linguistiche Art. 13 1 Il rilascio dell’autorizzazione quale psicoterapeuta nel settore privato sotto la propria responsabilità presuppone competenze linguistiche di italiano del livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che vanno documentate.
2 Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti: – Dante Alighieri, PLIDA C1 – per Stranieri di Perugia, CELI 4 – per Stranieri di Siena, CILS, livello tre – Italiana di Lingua, DALI C1
3 I candidati di lingua madre o che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, oppure un’attività di tipo sanitario di almeno due anni in un Cantone o Stato di lingua italiana, sono esonerati dal presentare la documentazione di cui al cpv. 2. Art. 14 1 Per ottenere l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti: a) di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi se ha iniziato la propria formazione il 1° aprile 2013; b) iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o accreditato. Sono possibili eccezioni per istanti domiciliati in Svizzera che l’intera formazione all’estero, ma intendono rientrare in Svizzera a formazione
5 c) alle dipendenze di uno psicoterapeuta o di un medico psichiatra autorizzati con professionale di almeno cinque anni oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la
5 Lett. modificata dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
responsabilità di uno psicoterapeuta o un medico psichiatra autorizzati con esperienza di almeno cinque anni; d) di buona reputazione; e) i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
2 Il datore di lavoro dello psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente. Capitolo quarto Disposizioni comuni
Obblighi professionali
a) principio Art. 15
1 Gli obblighi professionali sono quelli elencati all’articolo 27 LPPsi.
2 A llo psicologo e allo psicoterapeuta è vietato prescrivere, dispensare o somministrare medicamenti.
3 L’impiego dei titoli è disciplinato dalla LPPsi.
4 Prima dell’inizio del trattamento e o delle consultazioni, lo psicologo attivo in ambito sanitario e lo p sicoterapeuta sono tenuti ad informare gli utenti circa le tariffe e gli onorari.
b) Controllo medico Art. 16
1 Prima dell’inizio di un trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare il paziente a sottoporsi ad una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone, alfine di: a) componenti eziologiche di natura organica o ad evoluzione psico-organica; b) interventi specifici nel caso di sintomatologie di tipo psicosomatico; c) con trattamenti di tipo farmacologico.
2 Le disposizioni del cpv. 1 di questo articolo non sono applicabili se il paziente è inviato direttamente allo psicoterapeuta da un medico con libero esercizio nel Cantone.
3 In caso di sospetto di complicazioni, lo psicoterapeuta e lo psicologo sono tenuti, in ogni momento, ad invitare il paziente a sottoporsi a una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone.

Vigilanza

Art. 17 1 La vigilanza sullo psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi; competenti sono le autorità di vigilanza previste dalla legge sanitaria.
2 Negli altri casi la vigilanza è retta dagli articoli 26 e 59 legge sanitaria.
Commissione consultiva Art. 18
1 Il Dipartimento istituisce una Commissione consultiva di 10 membri, incaricata di: a) il proprio avviso su tutte le domande di autorizzazione di esercizio della professione di attivo in ambito sanitario se il posto di pratica non è riconosciuto e sulle domande di di psicologo in formazione se il posto di pratica non è riconosciuto, in particolare sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo la formazione degli Per l’autorizzazione di esercizio della professione di psicologo attivo in ambito se il posto di pratica è riconosciuto, l’autorizzazione all’attività dipendente e il nulla per i prestatori di servizi per un massimo 90 giorni/anno civile è sufficiente il preavviso di membri della Commissione, a meno che questi chiedano che l’istanza venga sottoposta al mentre le altre autorizzazioni vengono rilasciate direttamente dall’Ufficio di sanità; 6 b) circa il riconoscimento dei posti di pratica e relativi diplomi, attestati e certificati, da psicologi in conformità all’art. 5 di questo regolamento; c) delimitazioni e modifiche del campo di attività degli psicologi attivi in ambito sanitario psicoterapeuti come pure pronunciarsi sui metodi di trattamento psicoterapeutico; d) pareri su tutte le questioni attinenti all’esercizio della professione di psicologo attivo in sanitario e psicoterapeuta; e) annualmente i dati relativi alle assunzioni di psicologi e psicoterapeuti in formazione, particolare riferimento alle proporzioni di assegnazione degli stage in base ai percorsi di provenienza. 7
6 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 294; precedente modifica: BU 2015,

484.

7 Lett. introdotta dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
2 Fanno parte della Commissione: – – cantonale – psicologi e tre psicoterapeuti proposti dalle Associazioni professionali – psicoterapeuta – psicologo – medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia La Commissione è presieduta dal Capo Ufficio di sanità.
3 La Commissione può far capo a periti ed esperti esterni.
4 Il mandato della Commissione è di quattro anni e termina con il mese di dicembre dell’anno delle elezioni del Consiglio di Stato. Capitolo quinto Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie Art. 19
1 Agli psicoterapeuti si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art 49 LPPsi.
2 Lo psicologo in formazione il cui periodo di pratica clinica è parzialmente coinciso con l’emergenza COVID-19 (marzo - maggio 2020) gode delle seguenti deroghe ai requisiti previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. b: – clinica deve comprendere almeno 400 ore di attività clinica autonoma con supervisione; responsabile della pratica deve tuttavia attestare che il praticante è ciononostante idoneo a un’attività autonoma quale psicologo attivo in ambito sanitario; – essere allestiti almeno 4 rapporti completi relativi ai casi seguiti e una riflessione sul «esperienza personale e clinica nel periodo COVID-19», controfirmata dal responsabile pratica.
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3 Le autorizzazioni all’esercizio della professione di psicologo così come quelle di psicoterapeuta attivo nel settore pubblico o non sotto la propria responsabilità rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità.
4 Sino al riconoscimento dei posti di pratica di cui all’art. 5, la valutazione del periodo di pratica prevista per gli psicologi avviene su dossier secondo i requisiti posti dall’art. 4.
Norma abrogativa Art. 20 Il regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta del 4 settembre 1979 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2013. Pubblicato nel BU 2013 , 140.

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Cpv. reintrodotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 26.6.2020 - BU 2020, 215; precedente modifica: BU
2018, 294.
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