Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione (400.140)
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Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione

1 Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione (del 2 dicembre 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990, decreta: Capitolo primo Generalità
Campo di applicazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione in conformità ai principi indicati dall’art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
Dipartimento competente Art. 2 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione del presente regolamento.
2 Le deleghe alle sezioni dell’insegnamento si riferiscono: a) alla Sezione delle scuole comunali per le scuole dell’infanzia e le scuole elementari; b) alla Sezione dell’insegnamento medio per le scuole medie; c) alla Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, alla Sezione della formazione commerciale e dei servizi e alla Sezione della formazione sanitaria e sociale per le rispettive scuole professionali di base; d) alla Sezione dell’insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori; e) alla Sezione della pedagogia speciale per le scuole speciali.
Obiettivi generali Art. 3 1 I corsi di italiano e le attività di integrazione sono organizzati nell’intento di favorire un’adeguata padronanza della lingua italiana e l’integrazione di allievi di altra lingua (di seguito allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi, in un’ottica collaborativa, completano le iniziative promosse da tutti i docenti e dall’istituto scolastico.
2 In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i piani di studio e di conoscere l’ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti.
Obiettivi settoriali Art. 4 1 Per ogni ordine e grado di scuola il Dipartimento definisce gli obiettivi specifici e le modalità d’attuazione dei corsi e delle attività in rapporto all’età e alla situazione scolastica degli allievi alloglotti, alle proprie particolarità, ai piani di studio e alle risorse disponibili.
2 A questo scopo esso emana delle direttive o delle linee guida. Capitolo secondo Destinatari e modalità dei corsi ed attività

Destinatari

Art. 5 Sono ammessi ai corsi e alle attività, previo accertamento delle necessità, gli allievi alloglotti residenti nel Cantone.

Durata

Art. 6 1 I corsi e le attività sono limitati nel tempo, per una durata di due anni scolastici.

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2 In casi particolari e documentati, nelle scuole dell’obbligo le rispettive sezioni dell’insegnamento possono estendere la durata dei corsi e delle attività in deroga a quanto stabilito dal cpv. 1. L’estensione è subordinata alla valutazione dei bisogni linguistici e d’integrazione evidenziati al termine del biennio e alla definizione di un progetto pedagogico da parte della direzione di istituto, nelle scuole comunali in accordo con l’ispettorato.
Adattamento del curricolo scolastico Art. 7
1 A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri temporanei da singole discipline o essere temporaneamente personalizzato.
2 La relativa decisione spetta alla direzione di Istituto, su preavviso dell’ispettorato per le scuole comunali e del consiglio di classe per le scuole medie. Capitolo terzo Fabbisogno e dotazione annuale

Fabbisogno

Art. 8
1 Il fabbisogno dei docenti di lingua e integrazione viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico dal Dipartimento in unità didattiche (di seguito UD), sulla base dei parametri di cui agli articoli 9 e 10 e delle risorse disponibili.
2 D efinito il fabbisogno, l’assegnazione delle UD annuali ai singoli istituti cantonali e comunali (dotazione a nnuale) spetta poi alle sezioni dell’insegnamento; nel settore delle scuole comunali essa viene decisa d all’ispettorato, sentita la Commissione circondariale.
3 Nel caso di arrivi di nuovi allievi dopo l’inizio dell’anno scolastico, la dotazione annuale è aumentata, previo accordo della sezione d’insegnamento, in ragione di 36 UD per ogni allievo giunto entro il 31 marzo; dopo tale data l’aumento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell’anno scolastico.
Parametri per le scuole dell’obbligo Art. 9
1 Di principio il rapporto tra allievi beneficiari e numero di UD annuali assegnate è di 36 UD per ogni allievo, ma al minimo: scuola dell’infanzia 36 UD per gruppi fino a 2 allievi scuola elementare 36 UD per 1 allievo
144 UD per il gruppo dei primi 2-4 allievi scuola media 72 UD per 1 allievo (sia al primo che al secondo anno) per il gruppo dei primi 5 allievi al secondo anno
144 UD per il gruppo dei primi 2-4 allievi al primo anno per il gruppo dei primi 6-10 allievi al secondo anno
216 UD per il gruppo dei primi 11 e più allievi al secondo anno
2 Oltre a quanto previsto al cpv. 1, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 14 lett. b-d, è riconosciuta una dotazione annuale supplementare di 36 UD per gruppi fino a 10 allievi e di 72 UD per gruppi di
11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell’anno scolastico.
Parametri per le scuole postobbligatorie Art. 10 Per le scuole post-obbligatorie il Dipartimento definisce caso per caso le UD previste.
Utilizzo della dotazione annuale Art. 11 Le UD possono essere utilizzate sia durante l’anno scolastico che nei periodi di vacanza, secondo le necessità e le modalità proprie ad ogni ordine e grado scolastico. Capitolo quarto Fatturazione dei costi e convenzione per le scuole comunali
Fatturazione dei costi
3 Art. 12 Il Cantone fattura al Comune 40 franchi per ogni UD assegnata giusta l’art. 8 cpv. 2 prestata dal docente di lingua e integrazione cantonale; l’importo totale viene dedotto dal contributo cantonale annuale per sezione di scuola comunale.

Convenzione

Art. 13 1 Negli istituti scolastici con almeno 26 sezioni il Comune, tramite convenzione pluriennale con il Cantone, può assumere direttamente la competenza di organizzare i corsi e le attività attraverso l’assunzione in proprio dei docenti di lingua e integrazione, che svolgeranno i compiti di cui agli art.
14 e 15, in base al fabbisogno definito e calcolato secondo gli art. 8 e 9, secondo i requisiti, il rapporto d’impiego e la retribuzione di cui agli art. 16 e 17.
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2 Nel caso di Istituti scolastici con un numero di sezioni inferiore alle 26 sezioni, i Comuni possono fare una richiesta alla Sezione delle scuole comunali per assumere in proprio dei docenti di lingua e integrazione secondo le modalità previste al cpv. 1; la decisione finale spetta al Dipartimento.
3 In caso di convenzione, in deroga a quanto previsto all’art. 12, i Comuni fatturano al Cantone 35 franchi per ogni UD assegnata giusta l’art. 8 cpv. 2 prestata dal docente di lingua e integrazione comunale; l’importo totale viene aggiunto al contributo cantonale annuale per sezione di scuola comunale.
4 La stipulazione della convenzione di cui ai cpv. 1-3 è di competenza del Dipartimento per la parte cantonale e del Municipio per la parte comunale. 2 Capito quinto Docenti di lingua e integrazione

Compiti

Art. 14 I compiti del docente di lingua e integrazione sono i seguenti: a) l’insegnamento dell’italiano secondo le UD attribuite; b) l’accompagnamento degli allievi alloglotti appena giunti nell’istituto nel percorso di progressivo inserimento nella nuova realtà scolastica; c) la partecipazione alle attività collegiali nell’istituto (collaborazione con gli altri docenti, colloqui, programmazione, informazione), la sensibilizzazione dei docenti (presentazione di materiali, temi da trattare, progetti d’istituto, dotazione di mezzi) e la collaborazione con la direzione e con l’ispettorato nell’ambito delle iniziative di educazione interculturale; d) i contatti con le famiglie degli allievi alloglotti e con enti e servizi preposti all’assistenza degli immigrati; e) la partecipazione a giornate di studio e ad attività di formazione continua; f) la partecipazione almeno ad una riunione annuale di tutti i docenti di lingua e integrazione attivi nelle scuole ticinesi.

Collaborazione

Art. 15 I docenti e i diversi servizi scolastici collaborano con i docenti di lingua e integrazione nell’attuazione dei programmi di accoglienza e inclusione degli allievi alloglotti.
Concorso e requisiti Art. 16 1 Annualmente la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento, aprono il concorso per la nomina e l’incarico dei docenti di lingua e integrazione.
2 I requisiti sono i seguenti: a) per le scuole comunali è richiesto il bachelor in insegnamento per il livello prescolastico o elementare, rispettivamente la patente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola elementare, nonché una certificazione di studi avanzati nell’ambito del plurilinguismo e dell’integrazione; b) per le scuole cantonali sono richieste le abilitazioni all’insegnamento nella scuola media o nelle scuole p rofessionali (abilitazione per l’insegnamento a titolo principale corrispondente a 1800 ore (60 ECTS))
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Cpv. modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 79.
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Cpv. modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 79.

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e una certificazione di studi avanzati nell’ambito del plurilinguismo e dell’integrazione, oppure in a lternativa i titoli di cui alla lett. a.
3 In difetto della certificazione di studi avanzati di cui al capoverso precedente, il docente di lingua e integrazione assunto è tenuto a conseguirla entro 5 anni dalla prima assunzione.
Rapporto d’impiego e retribuzione Art. 17 1 Il rapporto d’impiego dei docenti di lingua e integrazione è disciplinato come segue: a) attività a tempo parziale o completo, con orario flessibile a seconda delle esigenze; b) assunzione e dipendenza amministrativa dal Cantone, salvo per i docenti di lingua e integrazione assunti dai Comuni nel quadro delle convenzioni pluriennali con il Cantone di cui all’art. 13.
2 I docenti di lingua e integrazione hanno lo statuto di docenti ai sensi della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e sono retribuiti in base alle classi di stipendio dei docenti di scuola elementare. Capitolo sesto Lingua e cultura d’origine
Corsi di lingua e cultura d’origine Art. 18 1 Il Dipartimento collabora con le autorità straniere e le comunità di stranieri riconosciute che organizzano dei corsi di lingua e cultura d’origine nel Cantone per gli allievi delle scuole dell’obbligo.
2 A sostegno dei corsi riconosciuti Cantone e Comuni mettono a disposizione gratuitamente i locali scolastici e le infrastrutture di base; i corsi sono coperti dall’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.
3 I corsi riconosciuti dal Dipartimento sono considerati parte integrante dell’attività scolastica; i risultati ottenuti sono certificati e figurano nel dossier dell’allievo. Capitolo settimo Disposizioni finali

Commissione

Art. 19 1 È istituita la Commissione allievi alloglotti con i seguenti compiti: a) seguire l’evoluzione dei fenomeni d’immigrazione in relazione alle loro conseguenze di natura scolastica; b) proporre ai servizi cantonali l’elaborazione di dati intesi a valutare la pertinenza e l’efficacia dell’opera di integrazione svolta nelle scuole; c) suggerire verifiche e misure pedagogiche e organizzative atte a fornire una risposta sempre più adeguata ai problemi dell’integrazione; d) promuovere contatti con enti e servizi operanti in Ticino e fuori Cantone.
2 La composizione della Commissione e le modalità di collaborazione con i servizi e i settori scolastici sono definiti dal Dipartimento.

Valutazione

Art. 20 Il Dipartimento al Consiglio di Stato un rapporto di valutazione del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Abrogazione

Art. 21 Il regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione del 31 maggio 1994 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 22 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il
1° agosto 2021. Pubblicato nel BU 2020 , 380.
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