Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento... (462.110)
CH - TI

Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza

Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza 1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 22 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (di seguito legge), 2 decreta: Capitolo primo Norme diverse
Dipartimento competente Art. 1 3 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio).
A. Sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento 4 Art. 2 1 I sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento l’ammodernamento di colonie di vacanza (qui denominate colonie), l’acquisto di terreni idonei, di attrezzature ed arredamento, sono concessi solo se le attività cui sono riferite rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate.
2 In particolare per l’acquisto di terreni e per la costruzione di nuove colonie devono essere osservate le norme seguenti: a) deve essere di regola discosta dai centri abitati e tenere conto delle condizioni b) deve possibilmente avere una superficie di mq 35 per posto letto, una buona estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono concesse deroghe, purché la superficie delle aree libere circostanti e del terreno equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto; c) deve essere architettonicamente sobria, aderente al contesto ambientale e ai di economicità e razionalità; d) delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto.
3 Il sussidio è limitato alle opere votate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato e non può estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di colonie. Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare del Consiglio di Stato.
B. Sussidi per spese di esercizio
I. Regime ordinario
5 Art. 3 6
1 Il contributo fisso versato dallo Stato è stabilito, dopo accertamento da parte dell’Ufficio dei dati di preventivo e tenuto conto del risultato d’esercizio precedente, in base a un punteggio commisurato al luogo e alle strutture logistiche, alla durata e al numero dei turni di colonia
1 Titolo modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
2 Ingresso modificato dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193; precedente modifica: BU
2002, 76 e 424.
3 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002,

424.

4 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
5 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193; precedente modifica:
BU 1994, 459.
6 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
riconosciuti, alla fascia d’età e al numero degli ospiti del turno di colonia, e agli anni di riconoscimento della colonia.
2 Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone.
1. soggiorno per normodotati
(art. 6 legge) 7
3 Per i bambini bisognosi di cure accolti in colonie per bambini normodotati, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrispondente al punteggio massimo possibile.
4 Il Dipartimento emana tramite direttiva la ponderazione dei criteri di cui al cpv 1.
2. soggiorno di vacanza per minorenni bisognosi di cure
(art. 7 legge) 8 Art. 3a 9 1 Il contributo fisso versato dallo Stato per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura è stabilito a preventivo tenuto conto del costo per giornata di presenza/ospite avuto dall’ente nell’anno precedente, calcolato sulla base dei dati di consuntivo.
2 Il costo per giornata di presenza/ospite per i nuovi enti e per enti esistenti che hanno subito modifiche rilevanti, viene calcolato sulla base del preventivo d’esercizio consegnato e concordemente a quanto stabilito per le colonie analoghe esistenti.
3 Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone.
4 Per i bambini normodotati accolti in colonie per bambini bisognosi di cure, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrispondente al punteggio massimo possibile ai sensi dell’art. 3 di questo regolamento.
3. versamento del contributo 10 Art. 3b 11 1 Il contributo fisso per giornata di presenza/ospite così come il numero massimo di giornate/ospiti sussidiato, sono decisi dall’Ufficio sui dati di preventivo.
2 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso, tenuto conto del numero massimo di giornate/ospite stabilite a preventivo. L’Ufficio può versare entro il 30 giugno di ogni anno un adeguato acconto del sussidio.
3 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno
1928 e del relativo regolamento.
II. Regime straordinario in caso di eventi eccezionali Art. 3c 12 Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.), il calcolo del contributo fisso può essere stabilito in modo differente rispetto a quanto previsto dagli articoli 3-3b (regime ordinario), in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni dipartimentali in vigore, allo scopo di garantire un finanziamento maggiore.
C. Sussidi per soggiorni di vacanza 13 Art. 4 14 1 L’Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti i sussidi ed altre spese pertinenti dell’edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto al periodo di occupazione.
2 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno
1928 e del relativo regolamento.
Formazione e perfezionamento del personale 15
7 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193; precedente modifica:
BU 2002, 424.
8 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
9 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
10 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.

11

Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
12 Art. introdotto dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
13 Nota marginale modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
14 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
15 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
Art. 5
16
1 L’ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del personale dirigente e dei monitori in collaborazione con l’Ufficio o con associazioni da essa riconosciute.
2 Il sussidio è deciso dall’Ufficio.
3 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno
1928 e del relativo regolamento. Capitolo secondo Riconoscimento ed organizzazione interna delle colonie

Riconoscimento

Art. 6 17 1 L’erogazione dei sussidi è subordinata al riconoscimento della conformità delle colonie alle disposizioni della legge cantonale e di questo regolamento.
2 Le colonie possono essere riconosciute per delega della Divisione alle condizioni indicate all’art. 2 della legge cantonale e dal presente regolamento. 18
3 Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta entro il 31 marzo corredata dei seguenti documenti: a) e l’elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) patrimoniali e conti d’esercizio dell’anno precedente; c) sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l’età degli ospiti, il il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà colonia; d) del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione; e) per la determinazione della retta.
Requisiti generali Art. 6a 19 1 Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti: a) durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 20 b) durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10 per adolescenti a partire dai 12 anni; c) durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pernottamenti in località diverse un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall’età.
2 La Divisione, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente riconoscere anche colonie che non soddisfano i requisiti prescritti al capoverso precedente, e segnatamente colonie speciali.
Requisiti per il personale Art. 7
20 Le colonie devono disporre, secondo le disposizioni dipartimentali, di personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia.
Requisiti per le strutture logistiche e le attrezzature Art. 8 Le colonie devono adeguare i locali e le attrezzature in base alle direttive tecniche del Dipartimento. Capitolo terzo Procedura per la richiesta di sussidi
Istanza di sussidio:
a) di acquisto del terreno
16 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
17 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
18 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
19 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002,

424.

20 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
Art. 9 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreno dev’essere al Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia che si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti: a) del Registro fondiario; b) presumibile del sedime; c) presumibile di finanziamento dell’acquisto; d) dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente
b) costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento Art. 10 1 Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare con una relazione il tipo di colonia che si intende realizzare, il numero dei posti letto previsti, il genere e l’età degli i turni e il programma annuo di occupazione.
2 Ottenuta dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare l’amministrazione dell’ente che intende ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in triplice copia: a) di situazione in scala 1:1000; b) di massima in scala 1:100; c) dettagliati di spesa; d) di realizzazione dell’opera; e) sulla situazione finanziaria dell’ente promotore.
3 L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
c) attrezzature ed arredamento Art. 11 1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale dev’essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere: a) relazione sulla necessità degli acquisti previsti; b) di spesa; c) di finanziamento.
2 L’acquisto è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
d) esercizio Art. 12 21 1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve essere presentata ogni anno entro la fine del mese di marzo all’Ufficio e deve essere corredata dai seguenti atti: a) e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) patrimoniali e conti di esercizio dell’anno precedente; c) sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l’età degli ospiti, il il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà colonia; d) del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione; e) d’esercizio e proposta per la determinazione della retta.
22
2 Entro la metà del mese di ottobre all’Ufficio vanno presentati i seguenti documenti: a) patrimoniale dell’anno in corso; b) del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti; c) nominativo, il domicilio, l’anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei ospitati; d) del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia; e) di esercizio economico di consuntivo;
3 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
e) soggiorni di vacanza Art. 13 23 1 Prima dell’organizzazione del soggiorno di vacanza l’ente che promuove per la prima volta una colonia sottopone all’Ufficio una relazione dalla quale si possa desumere: a) e l’età degli ospiti;
21 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
22 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
23 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
b) del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza; c) e la qualificazione del personale; d) di spesa e il canone di locazione; e) di organizzazione del soggiorno di vacanza.
2 La concessione del sussidio è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio.
f) formazione del personale Art. 14 24 Prima dell’inizio del corso di formazione deve essere chiesta l’autorizzazione all’Ufficio, indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di spesa. Capitolo quarto Commissione consultiva

Composizione

Art. 15 25 La Commissione consultiva (qui abbreviata commissione) è composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza.

Competenze

Art. 16 La commissione esprime il proprio parere: a) istanze di costruzione; b) modalità di concessione del sussidio ricorrente annuale; c) proposta di modificazione della legge cantonale e del relativo regolamento di

Convocazione

Art. 17 La commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. Il presidente in via eccezionale ha la facoltà di consultare la commissione mediante la circolazione degli atti.

Votazione

Art. 18 1 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2 Il presidente vota per ultimo.
3 In caso di parità di voti, il presidente decide.

Indennità

Art. 19 I membri della commissione ricevono le indennità riconosciute dalle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
Norma transitoria Art. 20 1 Per il 2003, il contributo fisso accordato agli enti sulla base degli art. 3 e 3a del presente regolamento, verrà calcolato tenuto conto della necessità di evitare un eventuale consistente calo delle risorse rispetto all’anno 2002.
26
2 Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai documenti indicati dall’art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore
27 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1974 , 175.

24

Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
25 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993,

391.

26 Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
27 Entrata in vigore: 7 giugno 1974 - BU 1974, 175.
Markierungen
Leseansicht