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Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (RLALM) (del 14 aprile 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 17 dicembre 2020 (LALM), decreta: Capitolo primo Competenze e definizioni
Sezione del militare e della protezione della popolazione Art. 1 1 La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento delle istituzioni è incaricata dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di esercito e amministrazione militare e della relativa vigilanza.
2 La SMPP è l’autorità militare cantonale.
3 Alla SMPP compete il potere disciplinare. Può in particolare ordinare un ammonimento, una multa, gli arresti nonché la commutazione di una multa disciplinare in arresti.
Comandante di circondario Art. 2 1 Il Comandante di circondario esercita le competenze che gli sono attribuite dal diritto federale e dal presente regolamento in materia di esercito e amministrazione militare e dirige il Comando di circondario.
2 Il Comandante di circondario rappresenta il Cantone nei rapporti con la popolazione, i Comuni e le autorità militari federali.
Ufficio esazione e condoni e Ufficio dell’incasso e delle pene alternative Art. 3 1 L’Ufficio esazione e condoni è competente per l’incasso delle multe emesse dalla SMPP. Può concedere un pagamento rateale.
2 L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, per il tramite della polizia cantonale, è competente per l’esecuzione degli arresti.

Definizioni

Art. 4 1 Sono considerati impianti di tiro fuori del servizio gli impianti di tiro destinati: a) esercizi federali: programmi obbligatori a 25m, 50m e 300m; tiro di campagna a 25m, 50m e 300m; b) esercizi di tiro facoltativi: allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali; gare di tiro delle associazioni e delle società militari; c) di tiro: corsi per monitori di tiro; corsi per monitori dei giovani tiratori; corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori; corsi per giovani tiratori; corsi di tiro per ritardatari; corsi di tiro per «rimasti».
2 Per impianti di tiro sportivo si intendono impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio. Capitolo secondo Società di tiro
In generale Art. 5 1 La SMPP le società di tiro, sentito il parere della Commissione cantonale di tiro (CCT) e dell’Ufficiale federale di tiro (UFT).
2 Le società di tiro riconosciute devono adempiere i requisiti previsti dalle disposizioni federali. La
3 Prima del rapporto d’istruzione annuale, le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali e a inviare copia del verbale d’assemblea al Presidente della CCT, all’UFT e al Comandante di circondario.
4 La SMPP mette a disposizione un modello di statuto.
Ammissione di soci stranieri Art. 6 1 La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione all’attività di tiro di soci stranieri di una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso.
2 L’autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta della società di tiro. In caso di non rinnovo, l’autorizzazione all’attività di tiro decade automaticamente.
3 Le società di tiro sono tenute ad avvisare entro un termine di 14 giorni il Comandante di circondario di ogni cambiamento dei suoi soci stranieri.

Scioglimento

Art. 7
1 L’assemblea che dichiara lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di almeno tre membri; quest’ultima, unitamente ad un membro della commissione cantonale di tiro competente, chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio e degli archivi.
2 La SMPP, in collaborazione con l’UFT e la Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), vigila sulla procedura di scioglimento. Capitolo terzo Comprensorio di tiro e amministrazione degli impianti di tiro
Comprensorio di tiro Art. 8
1 La SMPP, sentito l’UFT, stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro; essa ordina in particolare l’assegnazione a ogni Comune di un impianto di tiro e di una società per le attività di tiro fuori del servizio.
2 La SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento.
3 Le assegnazioni vengono pubblicate nel Foglio ufficiale.
Comune di riferimento Art. 9 1 Di regola, il Comune proprietario dell’impianto di tiro viene designato come Comune di riferimento.
2 Negli altri casi, il Comune di riferimento è il Comune sul cui territorio è ubicata la casa del tiratore, rispettivamente il Comune della sede della società di tiro di riferimento.
3 Il Comune di riferimento e la società di riferimento di un impianto di tiro allestiscono una convenzione che regola i loro rapporti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.
4 Il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio allestiscono una convenzione che regola in particolare la gestione dell’impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli investimenti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.
5 Il Comune di riferimento è responsabile della coordinazione, e se proprietario dell’impianto, dell’esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria pertinenza.
Società di riferimento Art. 10 1 La società di tiro di riferimento è il gestore del poligono assegnato; essa è responsabile per le attività che vi vengono svolte e se proprietaria dell’impianto, dell’esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria pertinenza.
2 La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, al Comandante di circondario e all’UFT, il formulario per il computo delle spese dei poligoni tiro, compilato conformemente al tariffario per le attività dei poligoni di tiro.
Società convenzionate
Art. 11 1 Le altre società attribuite ad un impianto di tiro nel medesimo comprensorio dipendono
2 La società di riferimento e la società convenzionata organizzano le loro attività con una convenzione che viene ratificata dalla SMPP.
Compiti dei Comuni Art. 12
1 I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali.
2 Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall’UFT, dai membri delle CCT, dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del comprensorio dell’impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione di cui all’art. 9 cpv. 4.
3 Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta tempestivamente al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta preventivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.
4 Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali dell’impianto di tiro al quale sono attribuiti.
Computo delle spese dei poligoni di tiro Art. 13 1 Il Comandante di circondario, in collaborazione con l’UFT e la FTST, mette a disposizione dei Comuni e delle società di tiro un formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro.
2 La SMPP, in collaborazione con il Comandante di circondario, l’UFT e la FTST, stabilisce un tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.
Indennità per le commissioni cantonali di tiro Art. 14
1 Ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro sono riconosciuti i seguenti compensi: a) franchi per l’ispezione e il controllo dei tiri obbligatori e dei corsi per giovani tiratori; b) franchi per i rapporti d’istruzione con l’UFT, con i presidenti delle CCT, con i rappresentanti società di tiro nonché per la partecipazione quale istruttore o collaboratore a corsi per per ritardatari e per rimasti.
2 Per le altre indennità trova applicazione l’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell’11 dicembre 2003. Per le spese di viaggio, previamente concordate con la SMPP, si applica il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011. Capitolo quarto Impianti di tiro e attività di tiro
In generale Art. 15
1 La procedura per l’edificazione e la modifica di un impianto di tiro è definita dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991. La licenza edilizia può essere rilasciata solo se il perito federale degli impianti di tiro oppure l’ufficiale federale di tiro competente ha approvato i piani.
2 La SMPP e la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) vigilano sugli aspetti legati ad esercizio e impatto ambientale degli impianti di tiro. Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla polizia cantonale, alle CCT e all’UFT.
3 Nel caso di irregolarità nei poligoni di tiro, la SMPP, su segnalazione dell’UFT o della SPAAS, può imporre un divieto di tiro oppure assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell’impianto per la rimessa a norma o il risanamento.
Impianti di tiro sportivo Art. 16 1 L’omogolazione di impianti di tiro sportivo compete alla SMPP.
2 La SMPP può avvalersi, a spese del committente, di uno specialista oppure dell’UFT per il collaudo, rispettivamente per le perizie necessarie al collaudo.
3 L’impianto deve in particolare rispettare le direttive e le prescrizioni dell’USS Assicurazioni e della SUVA.

Sussidio

1 scritta al Consiglio di Stato per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, l’ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio. La domanda, corredata della dovuta documentazione, deve essere inoltrata prima dell’inizio dei lavori e dopo la crescita in giudicato della licenzia edilizia. Il Consiglio di Stato decide su preavviso della SMPP.
2 Tale sussidio è concesso al massimo nella misura del 25% della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato ad avvenuto collaudo dell’opera da parte dell’UFT, su presentazione del consuntivo e dopo una revisione dei conti da parte dell’Ufficio cantonale di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati.
3 La SMPP mette a disposizione i formulari necessari per le richieste di sussidio.
Attività di tiro Art. 18 1 La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione d’esercizio per le attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. In questo ultimo caso, l’autorizzazione viene rilasciata ad avvenuto collaudo da parte dell’UFT.
2 La SMPP autorizza il tiro con armi e munizioni non d’ordinanza unicamente su impianti di tiro appositamente collaudati dall’UFT e assicurati tramite l’USS Assicurazioni. La SMPP chiede se necessario il preavviso della polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il Comandante di circondario, la polizia cantonale e l’UFT indicano dove necessario le disposizioni particolari per l’esercizio di tali attività.
3 La SMPP, sentito il preavviso dell’UFT, può concedere l’autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro. Rimane riservata la partecipazione ad una manifestazione di tiro sportivo per la quale i tiratori stranieri sono già ammessi.
4 Le attività di tiro fuori del servizio sono regolate da una convenzione tra il Cantone e la FTST, fatto salvo i tiri previsti dalle ordinanze federali.
5 Il Comandante di circondario, sentito preavviso dell’UFT, può concedere deroghe alla Convenzione tra il Cantone e la FTST in merito a orari e giorni di tiro.

Chiusura

Art. 19 La SMPP può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro; può intervenire in particolare su segnalazione dell’UFT o della SPAAS.
Messa fuori servizio Art. 20 1 In caso di chiusura definitiva o di soppressione di un impianto di tiro, la SMPP ordina la messa fuori servizio e informa il Comune di riferimento e la SPAAS.
2 L’autorità competente ordina i necessari provvedimenti di risanamento e stabilisce le modalità di esecuzione con il Comune interessato.
3 I lavori di risanamento ordinati dopo la messa fuori servizio dalle autorità competenti sono a carico di tutti i Comuni del comprensorio interessato; i costi vengono ripartiti in base alla chiave di riparto di cui all’art. 12 cpv. 4.
Poligoni di tiro occasionali Art. 21 1 L’esercizio di poligoni di tiro occasionali è autorizzato dal Comune, sentito il preavviso dell’UFT e informata la SMPP.
2 Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla SMPP, alla polizia cantonale e all’UFT.
Tiri di polizia Art. 22 I tiri della polizia cantonale e delle polizie comunali sono autorizzati dalla Sezione formazione della polizia cantonale, con informazione al Comandante di circondario e all’UFT.
Incidenti di tiro Art. 23 Tutti gli incidenti di tiro vanno segnalati immediatamente alla polizia cantonale, all’UFT e al Comandante di circondario. Capitolo quinto Disposizioni varie

Mobilitazione

1 preparazione per la mobilitazione secondo quanto previsto dall’ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi del 22 novembre 2017. Il Comandante di circondario è il responsabile della mobilitazione e la persona di contatto con il comando operazioni dell’Esercito.
2 In caso di mobilitazione per il servizio attivo il Comando di circondario attiva entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio e fornisce informazioni sul luogo, sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.
3 Se non disposto differentemente da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.

Contestazioni

Art. 25 1 Le contestazione tra i Comuni in relazione al presente regolamento sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.
2 In assenza di conciliazione si applicano le vie ordinarie di contestazioni.

Consorzio

Art. 26 Il presente regolamento si applica per analogia ai Comuni che hanno formato un consorzio per la gestione di un impianto di tiro. Capitolo sesto Disposizioni finali
Disposizioni transitorie Art. 27 Gli impianti di tiro che non rispettano le condizioni previste dal diritto federale e cantonale, devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. In caso contrario, la SMPP adotta tutti i necessari provvedimenti al ripristino dell’ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.
Entrata in vigore Art. 28 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
1 Pubblicato nel BU 2021 , 118.
1 Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 118.
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