Regolamento d’ applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezio... (9.3.1.1.1)
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Regolamento d’ applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio

9.3.1.1.1: R d’ applicazione del DL 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio - 22 gennaio 1974 d’ applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (del 22 gennaio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO in esecuzione del Decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN); viste - la Legge edilizia 19 febbraio 1973 (LE), - la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LEPN) e la relativa Ordinanza di esecuzione (OPN), Capitolo I Protezione delle bellezze naturali e del paesaggio

Autorità competente

Art. 1

1 La protezione delle cose immobili che concorrono a costituire le bellezze naturali del paese e il suo aspetto caratteristico spetta al Consiglio di Stato, il quale la esercita per mezzo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (detto in seguito Dipartimento) assistito dalla commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, quale organo consultivo (detta in seguito Commissione).
2 I Comuni e i patriziati sono tenuti a collaborare. [1]
3 La vigilanza sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio compete pure al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie volontarie della natura e del paesaggio conformemente ad apposito regolamento.

Estensione della protezione

Art. 2

a ) i monumenti naturali scientifico, come bolle, paludi, torbiere o altri biotopi, rupi, sorgenti, cascate, rarità geografiche e geologiche, alberi o gruppi di alberi; b ) i punti di vista , vale a dire i luoghi da cui si può meglio ammirare la bellezza di un paesaggio o di un panorama, come balconi naturali, sommità di alture, lati di strade, rive di laghi o di fiumi; c ) i siti pittoreschi , vale a dire parti di paesaggio nelle quali si accentua la bellezza del paese, come laghi, fiumi e bacini circostanti; crinali, dossi, avvallamenti, colline; nuclei urbani e rurali; d ) i paesaggi ed i panorami pittoreschi , vale a dire estese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori caratteristici dell’ ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti; e) la flora spontanea, la fauna indigena e il loro spazio vitale (biotopo).

Criteri di protezione

Art. 3

1 I provvedimenti di protezione devono essere adeguati all’ importanza dei valori da proteggere.
2 In linea di principio:
a. devono essere salvaguardati nella loro integrità; b . i punti di vista devono rimanere accessibili e aperti; in particolare è vietata ogni modificazione dello stato dei fondi tale da compromettere la vista panoramica; c . non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarvisi convenientemente; in particolare è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l’ armonia dell’ ambiente naturale o antropico in genere;
d. i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’ armonia e i lavori dell’ ambiente circostante in genere.

Elenco dei monumenti naturali e dei punti di vista protetti

che rappresentano un notevole interesse pubblico, specificando le opportune norme di protezione.
2 L’ iscrizione nell’ elenco avviene nell’ ambito della procedura di adozione e di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante decisioni separate notificate personalmente ai singoli proprietari dei fondi.
3 Contro l’ iscrizione nell’ elenco è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine indicato nell’ art. 19 Legge edilizia se l’ iscrizione avviene nel quadro della procedura di adozione e di approvazione di un piano regolatore comunale; nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione se l’ iscrizione avviene mediante decisione separata.

Delimitazioni dei siti e dei paesaggi pittoreschi

Art. 5

1 La delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi avviene nell’ ambito della procedura di adozione e di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante l’ adozione di piani regolatori di protezione della natura e del paesaggio giusta le norme del presente Regolamento.
2 La delimitazione nell’ ambito dei piani regolatori comunali avviene secondo le istruzioni del Dipartimento. La stessa deve essere approvata dal Consiglio di Stato al più tardi con l’ approvazione del piano regolatore comunale.

Autorizzazione del Dipartimento

Art. 6

1 I monumenti naturali, i punti di vista e i siti pittoreschi non possono essere alterati senza il consenso del Dipartimento.
2 Le costruzioni, gli impianti, e le altre modificazioni dello stato fisico dei fondi nei territori delimitati come all’ art. 5 devono essere autorizzati dal Dipartimento.
3 Devono pure essere approvate dal Dipartimento, indipendentemente dalla delimitazione di cui all’ art. 5, le edificazioni su grandi superfici o di gruppo, per le quali il regolamento edilizio o il piano regolatore prevedono la facoltà di concedere determinate deroghe alle condizioni edificatorie generali.
4 La procedura per l’ autorizzazione è disciplinata dalla LE e dal relativo Regolamento d’ applicazione.

Esecuzione di lavori pubblici

Art. 7

1 I lavori pubblici, come cimiteri, strade, ponti, canalizzazioni, acquedotti, condotte elettriche, arginature e rimboschimenti devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o deturpare il passaggio e tutti gli altri beni protetti dalla legge.
2 I relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento.

Piani regolatori; procedura

a) allestimento e adozione

Art. 8

I piani regolatori cantonali di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sono allestiti dal Dipartimento e adottati dal Consiglio di Stato.

b) pubblicazione

Art. 9

1 Il Consiglio di Stato, approvati i piani in via preliminare, ne ordina la pubblicazione per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni interessati.
2 La decisione di approvazione, con la menzione dei termini di pubblicazione e di ricorso, è pubblicata nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone.

c) ricorsi

Art. 10

1 hanno come fine la protezione della natura e del paesaggio o scopi affini puramente ideali, e alle persone che dimostrano un interesse legittimo.
2 Il ricorso dev’ essere presentato al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione indicata nel Foglio ufficiale.

d) decisione sui ricorsi

Art. 11

1 Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi e sull’ adozione del piano.
2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

e) entrata in vigore; norme di salvaguardia del piano

Art. 12

[3]
1 Il piano regolatore entra in vigore con l’ adozione da parte del Consiglio di Stato (art. 11 cpv. 1).
2 Dalla data di pubblicazione giusta l’ art. 9 fino all’ adozione del Consiglio di Stato non si possono attuare
al precedente Capitoloverso decade se il piano non viene adottato nel termine di un anno dalla pubblicazione.

Diritti dei proprietari

Art. 13

1 Le restrizioni del diritto di proprietà in applicazione del DLBN e del Regolamento danno luogo a indennità quando comportano conseguenze analoghe a quelle di un’ espropriazione.
2 La notificazione delle pretese dev’ essere fatta conformemente all’ art. 39 Legge cantonale di espropriazione.

Insegne

Art. 14

1 Le insegne e scritte destinate al pubblico soggiacciono alle disposizioni della legge speciale.
2 Il Dipartimento di polizia è tenuto a sottoporre preventivamente alla Commissione le domande di autorizzazione per l’ esposizione d’ insegne nei luoghi protetti.

Commissione

a) competenze e compiti

Art. 15

Le competenze e i compiti della Commissione sono principalmente i seguenti: a. proposte per l’ allestimento dell’ elenco dei monumenti naturali e dei punti di vista; b. proposte per la delimitazione di siti e dei paesaggi pittoreschi da iscrivere nei piani regolatori comunali; c. collaborazione alla elaborazione dei piani regolatori cantonali di protezione della natura e del paesaggio; d. consulenza ai Comuni nell’ allestimento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in materia di protezione della natura e del paesaggio; e. preavviso sui regolamenti edilizi e piani regolatori comunali, curando in particolare che negli stessi siano iscritte le norme per quanto concerne la protezione della natura e del paesaggio; f. preavviso sulle domande di autorizzazione o approvazione giusta gli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, trattando ove occorra con gli interessati per una soluzione conciliativa; g. vigilanza sull’ applicazione delle norme concernenti la protezione della natura e del paesaggio; h. studi e perizie, a richiesta dell’ autorità cantonale e dei Comuni, in materia di protezione della natura e del paesaggio.

b) composizione e organizzazione

Art. 16

è disciplinata dal Consiglio di Stato. Capitolo II Protezione della fauna e della flora indigena

Raccolta di piante selvatiche e cattura di animali

a) protezione generale della flora; permesso per la raccolta

Art. 17

1 Riservato quanto è detto nell’ art. 19, la raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.
2 Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo, dev’ essere chiesto il permesso all’ Ufficio protezione della natura del Dipartimento. [4]
3 Il permesso è concesso solo se la raccolta non nuoce alla conservazione della specie nella località e alla caratteristica del paesaggio.

b)

Art. 18

... [5]

c) protezione speciale

Art. 19

A complemento delle piante e degli animali protetti dalla legislazione federale (artt. 23 e 24 OPN), uno speciale regolamento del Consiglio di Stato stabilisce l’ elenco delle piante e dei fiori che non possono essere colti, dissotterrati, sradicati, trasportati e messi in vendita, come pure degli animali protetti nel Cantone o in singole regioni (art. 7 DLBN).

Vigilanza

Art. 20

La vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena compete al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad apposito regolamento.
Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 21

1 Sono dichiarati sito pittoresco tutti i territori protetti a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 1979 dal decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell’ ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972. [7]
2 Per tutto il rimanente del territorio cantonale, comprese in particolare le zone insediative, il Dipartimento è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia dei beni protetti dalla presente legislazione. A tale scopo esso sottopone alla Commissione per preavviso tutte le domande di costruzione o di impianti e tutti i progetti di massima e definitivi di opere pubbliche.
3 La dichiarazione di sito pittoresco di cui al cpv. 1 e la facoltà di cui al cpv. 2 decadono con l’ approvazione da parte del Consiglio di Stato dei piani regolatori comunali elaborati o uniformati secondo la LF oppure con l’ adozione di piani regolatori cantonali di protezione.

Disposizioni abrogative; entrata in vigore

Art. 22

1 Sono abrogati il Regolamento d’ applicazione del Decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 5 novembre 1963; il Regolamento d’ applicazione del Decreto legislativo 15 aprile 1946 per la protezione della flora spontanea del 4 giugno 1946 e tutte le dichiarazioni di sito pittoresco emanate secondo il diritto anteriore.
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1974. Pubblicata nel BU 74 , 83.

[1]

Cpv. modificato dal R 23.11.1982; in vigore dal 26.11.1982 - BU 82, 279.

[2]

Art. modificato dal R 16.4.1975; in vigore dal 1°.5.1975 - BU 75, 115.

[3]

Art. modificato dal R 16.4.1975; in vigore dal 1°.5.1975 - BU 75, 115.

[4]

Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1°.1.1995 - BU 84, 459.

[5]

Art. abrogato dal R 21.5.1979; in vigore dal 19.6.1979 - BU 79, 133.

[6]

Art. modificato dal R 23.11.1982; in vigore dal 26.11.1982 - BU 82, 279.

[7]

Cpv. modificato dal DE 29.1.1980; in vigore dal 1°.1.1980 - BU 80, 21.

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