Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza e cura a domicilio (872.110)
CH - TI

Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza e cura a domicilio

Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza e cura a domicilio (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010, decreta: Capitolo primo Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e del presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione), dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio) e dell’Ufficio del Medico cantonale (in seguito UMC).
2 Esso riconosce i servizi d’assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi d’appoggio che adempiono ai requisiti posti all’art. 11 LACD.
3 Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie Art. 2 La Divisione è competente per: a) i bisogni esistenti, organizzare l’offerta di prestazioni e stabilire l’ordine di priorità degli come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD; b) i contratti di prestazione; c) le prestazioni negoziate attraverso i contratti di prestazione; d) il finanziamento per progetti o supplementari di cui all’art. 40 LACD, ai d’appoggio di cui all’art. 41 LACD nonché per i finanziamenti particolari di cui all’art. 43 e) il finanziamento per progetti e attività a sostegno dei familiari curanti di cui all’art. LACD. 1
Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio Art. 3 L’Ufficio è competente per: a) le convenzioni di cui agli art. 15 capoverso 1 lettera d, 16 e 20 capoverso 1 LACD; b) i finanziamenti per le spese di investimento con contributi fino a fr. 500’000.– di cui
27 cpv. 1 lett. c LACD; c) la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD; d) gli aiuti diretti di cui all’art. 5 LACD; e) i tariffari dei SACD e dei servizi d’appoggio di cui agli art. 30 e 31 LACD.
Ufficio del medico cantonale Art. 4 L’Ufficio del Medico cantonale (UMC) è competente per: a) tramite direttiva quali siano le qualifiche professionali e la pratica necessari per poter le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale; b) la verifica del fabbisogno di cure ai sensi dell’art. 33 e seguenti del presente Capitolo secondo Cure acute e transitorie (CAT)

Requisiti

1 Lett. introdotta dal R 20.5.2020; in vigore dal 26.5.2020 - BU 2020, 180.
Art. 5 Un SACD può offrire le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti: a) ai sensi dell’art. 11 della LACD; b) di un concetto di presa a carico per quanto concerne le CAT; c) ogni caso concreto dispone di un operatore di riferimento che ottempera alle condizioni dall’art. 4 lett. a) del presente regolamento.

Procedura

Art. 6
1 Ogni SACD che intende offrire CAT è tenuto a presentare all’Ufficio una richiesta in tal senso assortita di tutta la documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti all’art. 5 del presente regolamento.
2 L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la documentazione necessaria. Capitolo terzo Riconoscimento

Istanza

Art. 7
1 L’istanza di riconoscimento di un SACD o di un servizio d’appoggio va inoltrata per iscritto all’Ufficio che, dopo averla esaminata, la trasmette al Dipartimento.
2 L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la documentazione necessaria. A. Dei SACD
Direttore amministrativo Art. 8 1 Il Direttore amministrativo di un SACD riconosciuto deve possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento del servizio.
2 Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore amministrativo di un SACD d’interesse pubblico deve inoltre essere pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione. Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.
3 L’ente gestore del SACD d’interesse pubblico procede alla nomina del Direttore amministrativo unicamente fra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato. B. Dei servizi d’appoggio
Concetto quadro Art. 9 1 Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se adempie ai requisiti posti all’art. 11 LACD.
2 Esso deve garantire l’offerta di un servizio di qualità: a tale scopo deve presentare un concetto quadro sul funzionamento e gli obiettivi del servizio offerto. Capitolo quarto Finanziamento A. Dei SACD
Istanza e termini Art. 10 1 L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di finanziamento.
2 In caso di necessità, il Dipartimento può elaborare delle direttive.

Documentazione

Art. 11 I servizi finanziati che offrono le prestazioni di cui agli art. 3 e 4 LACD sono tenuti a presentare all’Ufficio: a) di previsione economici e quantitativi per l’anno successivo; b) rapporto di fine anno sull’andamento economico e sugli aspetti quantitativi e qualitativi di delle prestazioni finanziate.
Determinazione del contributo globale:
Art. 12 1 Il finanziamento dei servizi riconosciuti avviene attraverso la concessione di un
2 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente costi e ricavi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.
3 Il contributo globale si compone di una parte standard e di una parte individualizzata.
4 La parte standard è calcolata sulla base dei costi e dei ricavi obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore in questione; tali costi e ricavi possono essere differenziati per tipo di prestazione e per quantità e qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari dei singoli servizi.

Costi

Art. 13 1 Nella determinazione del contributo globale dei SACD d’interesse pubblico di diritto privato, tenuto conto della loro situazione finanziaria, possono essere presi in considerazione: a) ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% valore iniziale del debito riconosciuto; b) di locazione se effettivamente versato a terzi.
2 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

Ricavi

Art. 14
1 Nella determinazione del contributo globale, oltre ai ricavi elencati all’art. 38 LACD, sono computati a deduzione delle spese: a) relativi all’esercizio; b) o i legati, così come l’eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà donatore, del de cujus o dell’esecutore testamentario.
2 Le donazioni e i legati senza scopo definito, così come l’eventuale provento del loro investimento, possono essere accantonati su precisa e motivata richiesta unicamente se finalizzati al conseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.
Adeguamento del contributo globale Art. 15
1 Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di mantenere un’adeguata correlazione tra contributo e quantità e qualità delle prestazioni, di evitare effetti indesiderati nella gestione dei ricavi nonché di permettere di considerare eventi esogeni alla gestione del servizio.
2 Tali adeguamenti sono di regola presi in considerazione nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono stati definiti.
3 Per i SACD non d’interesse pubblico (esclusi gli operatori) il contributo globale può essere adeguato qualora il costo standard risulti superiore al costo analitico; tali costi sono definiti in applicazione delle indicazioni dell’Ufficio.
Garanzie di equilibrio finanziario Art. 16 1 I SACD d’interesse pubblico adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e del loro utilizzo.
Contratto di prestazione e versamento del contributo globale Art. 17
1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo. B. Dei servizi d’appoggio
Determinazione del contributo fisso
Art. 18 1 Nella determinazione del contributo fisso possono essere presi in considerazione regolamento.
2 Il contributo fisso si calcola sulla base di unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definite dall’Ufficio in funzione del tipo di attività svolta.

Costi

Art. 19 1 Nella determinazione del contributo fisso possono inoltre essere presi in considerazione: a) ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% valore iniziale del debito riconosciuto; b) di locazione se effettivamente versato a terzi.
2 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

Ricavi

Art. 20 Nella determinazione del contributo fisso sono computati a deduzione delle spese tutti i ricavi d’esercizio e gli altri contributi relativi all’attività finanziata.
Condizioni e obiettivi Art. 21 1 La Divisione stabilisce annualmente l’importo del contributo fisso, sulla base del preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato.
2 Essa stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi alla base del calcolo del contributo fisso; nel caso in cui tali condizioni e obiettivi non siano stati rispettati o raggiunti la Divisione può ridurre l’importo del contributo fisso a consuntivo.
3 Il contributo fisso può essere versato a rate.
Finanziamenti particolari Art. 22 Nella determinazione del contributo fisso destinato a finanziamenti particolari ai sensi dell’art. 43 LACD, si applica per analogia quanto previsto agli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento.
Istanza di compensazione Art. 23
1 L’Ufficio è designato quale istanza di compensazione; i costi derivanti dall’esercizio di tale funzione sono a carico dei Comuni per 4/5 ed a carico del Cantone per 1/5.
2 In base ai preventivi dei servizi finanziati e alle modalità di ripartizione fra Comuni e Cantone, l’istanza di compensazione trasmette ad ogni Comune le richieste di acconto relative all’onere a carico dello stesso.
3 La Divisione stabilisce tramite direttive lo scadenzario degli acconti e l’ammontare degli stessi proporzionalmente all’importo totale; in caso di ritardo nei versamenti l’Ufficio può addossare all’obbligato in mora interessi passivi. C. Degli aiuti diretti

Beneficiari

Art. 24 1 Nei limiti di quanto previsto all’art. 44 cpv. 1 LACD possono beneficiare dell’aiuto diretto: a) il cui stato di dipendenza necessita l’assistenza da parte di terzi allo scopo di loro la permanenza a domicilio; b) il cui stato di dipendenza necessita l’organizzazione di soluzioni individuali al fine di permettere loro la permanenza a domicilio (eliminazione di barriere
2 Lo stato di dipendenza è ritenuto comprovato nel caso di beneficiari dell’assegno per grandi invalidi (AGI) ai sensi della legislazione federale; nel caso in cui una persona non sia ancora a beneficio dell’AGI, poiché nell’anno di attesa, lo stato di dipendenza è valutato mediante un formulario di accertamento, sentito il parere del medico.
3 Per le persone che richiedono l’aiuto diretto per l’eliminazione di barriere architettoniche e che non adempiono alle condizioni stabilite al capoverso precedente, in casi particolari, l’Ufficio può effettuare una valutazione allo scopo di verificare lo stato di dipendenza.
4 Le persone che beneficiano dell’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio sono considerate
Accesso dati Art. 25 Ogni persona che presenta una domanda di aiuto diretto autorizza automaticamente l’Ufficio ad accedere ai suoi dati presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito IAS).

Sussidiarietà

Art. 26 1 L’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio così come l’aiuto diretto per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione sono sussidiari rispetto ad altre prestazioni sociali concesse al medesimo scopo.
2 Nel caso in cui una persona benefici di tali prestazioni, esse sono considerate per determinare un eventuale diritto all’aiuto diretto e per il calcolo del contributo.
Frequentazione di una struttura socio-sanitaria;
centro diurno o notturno o laboratorio Art. 27 Nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto diretto il mantenimento a domicilio effettui soggiorni regolari presso una struttura sociosanitaria o frequenti un centro diurno o notturno o un laboratorio, pur non essendo collocato, l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è ridotto proporzionalmente a tale soggiorno o frequentazione.
Immobili nel Canton Ticino Art. 28 L’aiuto diretto per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione è concesso unicamente per la rimozione di barriere architettoniche di immobili siti sul territorio cantonale.
Calcolo dell’aiuto diretto Art. 29 1 L’Ufficio stabilisce tramite direttive le modalità di calcolo dell’aiuto diretto.
2 Nel caso in cui nella stessa economia domestica vivano più persone aventi diritto all’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio, la determinazione dell’aiuto diretto può variare in funzione delle reali condizioni di presa a carico.
Sospensione temporanea Art. 30
1 Nel caso in cui la persona sia ricoverata in una struttura acuta o in una struttura sociosanitaria per un soggiorno della durata di almeno 30 giorni annui (anche non consecutivi), l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è dedotto a partire dal trentunesimo giorno.
2 Nel caso in cui la persona sia collocata in una struttura sociosanitaria, il diritto all’aiuto diretto è sospeso a partire dal primo giorno di collocamento.
3 Il diritto all’aiuto diretto non si interrompe nel caso in cui la persona effettui soggiorni fuori Cantone della durata massima di tre mesi, anche non consecutivi, nel corso di un anno.
Inizio e fine del diritto Art. 31
1 Nel caso in cui le condizioni previste per la sua concessione siano adempiute, il diritto all’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta per iscritto, se la documentazione necessaria è completata entro 6 mesi; altrimenti il contributo è concesso, se le condizioni previste per la sua concessione sono adempiute, a partire dal momento in cui la documentazione è completa.
2 Il diritto all’aiuto diretto si estingue al momento in cui viene a mancare lo scopo per cui è stato concesso, segnatamente in caso di collocamento o di decesso della persona.
Versamento e restituzione dell’aiuto diretto Art. 32
1 Nel caso di estinzione del diritto all’aiuto diretto, il contributo sarà ridefinito pro rata.
2 Nel caso in cui fossero già stati versati degli anticipi superiori a tale importo, l’Ufficio chiede la restituzione dell’eccedenza alla persona o ai suoi eredi. Capitolo quinto Della verifica del fabbisogno di cure
Verifica da parte dell’UMC Art. 33 1 Nel caso in cui l’Ufficio ritenga opportuna una verifica del bisogno di presa a carico e del volume delle prestazioni, il fornitore di prestazioni è tenuto a fornire all’UMC i dati idonei e strettamente necessari a tale scopo.
2 L’UMC può accedere direttamente ai dati tramite procedura di richiamo qualora il fornitore di nell’ambito della protezione dati.

Parere

Art. 34 1 L’UMC elabora un parere all’attenzione del fornitore di prestazioni sul fabbisogno di cure preventivato; nel caso in cui riduca la stima del fabbisogno di cure, il fornitore di prestazioni è tenuto a riesaminare la sua offerta.
2 Nel caso in cui continui a sussistere divergenza tra la stima del fornitore di prestazioni concernente il fabbisogno di cure preventivato e il parere dell’UMC, il fornitore di prestazioni deve sottoporre per firma il parere dell’UMC al medico curante e conservarlo nella cartella sanitaria del paziente. Capitolo sesto Disposizioni finali
Norma transitoria Art. 35 I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio devono adeguarsi a quanto stabilito dalla LACD e dal presente regolamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Norma abrogativa Art. 36 Il Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 37 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicato nel BU 2012 , 401.
2 Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 401.
Markierungen
Leseansicht