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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (del 20 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno
2009 (in seguito: legge), decreta:

Competenza

a) in generale
(art. 4 cpv. 1 legge) Art. 1 1 L’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi. Art. 1a 2 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (di seguito Ufficio): a) le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure di cui agli art. 11 e seguenti legge; b) il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto; c) l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il richiesto, fino ad un importo massimo di 500’000 franchi; d) le misure previste dalla legge fino ad un importo massimo di 500’000 franchi per aiuto finanziario e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario; e) un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni; f) modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d; g) sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d non conformi. Art. 1b 3 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling: a) i fondi per attuare le misure e le altre decisioni ai sensi della legge; b) l’esecuzione dei progetti; c) le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; d) la banca dati dei progetti sostenuti; e) tutti i dati necessari per il monitoraggio della legge.
b) grado di raggiungimento degli obiettivi
(art. 4 cpv. 2 lett. d legge) Art. 2
4 Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma con il rapporto che il Cantone è tenuto a presentare annualmente alla Confederazione. Il rapporto è trasmesso al Gran Consiglio.
c) zone a basso potenziale di sviluppo
(art. 4 cpv. 2 lett. f legge) Art. 3
1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socio-economiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socio-economica negativa.
2 Esse sono stabilite nella Convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per lo sviluppo interessati.
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1 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 208.
2 Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
3 Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
5 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a: b) il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da le sinergie, consolidare l’unità quali premesse per uno sviluppo virtuoso questi territori. 6
d) bandi di concorso
(art. 4 cpv. 2 lett. i legge) Art. 4 1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.
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2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.
Enti regionali per lo sviluppo: riconoscimento
(art. 6 cpv. 3 legge) Art. 5 8 Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio- Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.
Agenzie regionali per lo sviluppo
a) compiti
(art. 7 lett. a, c, d legge) Art. 6 1 Nell’esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie) devono in particolare: a) l’informazione sugli obiettivi generali del programma d’attuazione della politica regionale e della Convenzione di programma; 9 b) un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche viceversa; c) la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme
2 L’ERS e i Comuni possono attribuire all’Agenzia altri compiti che esulano dal campo d’applicazione della legge, assicurandone il finanziamento.
b) convenzione Art. 7
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1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi dell’Agenzia nell’applicazione della l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della Convenzione di programma.
3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Gruppo strategico per la politica regionale: composizione
(art. 8 cpv. 1 legge)
11 Art. 8
1 Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. 12
2 Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti del Cantone e gli esperti tematici fino ad un massimo di 8 membri.
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3 Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.

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Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
7 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
8 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
9 Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
10 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
11 Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
13 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
4 L’Ufficio assicura il segretariato.
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5 L’Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato. 15
Piattaforme tematiche

a) identificazione

(art. 8 cpv. 2 lett. c legge) Art. 9 16 Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità del programma d’attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma, previo avallo del Gruppo strategico per la politica economica regionale.
b) commissione consultiva: composizione e funzionamento
(art. 10 cpv. 1 legge) Art. 10 17
1 La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.
2 La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato.
3 L’Ufficio assicura il segretariato.

Progetti

(art. 11 legge)
a) modalità di presentazione Art. 11 18
1 I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati all’Ufficio per il tramite della rispettiva Agenzia.
2 Di regola il promotore sottopone un’idea di progetto.
3 I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir presentati direttamente all’Ufficio.
4 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia- Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
b) elaborazione progetto
(art. 7 cpv. 2 lett. b legge) 19 Art. 12 1 I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per l’accompagna - mento e il sostegno: a) contatti con i Comuni e l’Ufficio; b) dello studio di fattibilità; c) dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari; d) messa a punto del progetto definitivo; e) del dossier da presentare all’Ufficio ; f) fase di realizzazione.
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2 Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti che esulano dal campo d’applicazione della legge. 21
3 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia- Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
c) preavvisi Art. 13
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1 L’Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all’Ufficio, con una proposta di aiuto finanziario.
14 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
15 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.
16 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
17 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

18 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

19 Nota marginale modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
20 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
21 Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

2 Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase
3 L’Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari: a) piattaforme tematiche; b) altri uffici cantonali.
4 L’Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale, della Convenzione di programma e della sostenibilità economica del progetto e formula una proposta di aiuto finanziario.
d) commissione consultiva
(art. 10 cpv. 2 legge) Art. 14 23
1 La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si esprime sul sostegno definitivo ad un progetto.
2 La commissione non si esprime sugli studi di base e di fattibilità, che sono decisi direttamente dall’Ufficio, sentita la rispettiva piattaforma tematica.
Entrata in vigore Art. 15 24 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore 25 . Art. 16-21 ...
26 Pubblicato nel BU 2010 , 155.
23 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

24 Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011,

287.

25 Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.

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Art. abrogati dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedenti modifiche: BU 2011,
287; BU 2017, 208.
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