Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (855.100)
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Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (del 23 settembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

A. Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina il diritto all’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione effettuata in conformità alla normativa federale e cantonale in materia.

B. Definizioni

Art. 2

Ai sensi della presente legge si intendono per:
a.
b.

C. Organi d’esecuzione

Art. 3

1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.
2 Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

D. Vigilanza

Art. 4

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge. Capitolo secondo Indennità in caso di adozione

A. Aventi diritto

I. Condizioni generali

Art. 5

1 Ha diritto all’indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che interrompe la propria attività lucrativa per accogliere un minore a casa e che:
a.
b.
c. generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
2 Le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 concernenti il computo di periodi d’assicurazione all’estero e il computo di periodi di attività lucrativa all’estero si applicano per analogia.
3 In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità.
II. Adozione del figliastro 1 Art. 6
2 Il diritto all’indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

III. Adozione di una persona maggiorenne

Art. 7

Il diritto all’indennità è escluso in caso di adozione di una persona maggiorenne.

B. Divieto di cumulare le indennità

Art. 8

In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo di diritto, è riconosciuta una sola indennità.

C. Inizio ed estinzione del diritto

Art. 9

1 Il diritto all’indennità inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa.
2 Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:
a.
b.

D. Importo e calcolo dell’indennità

Art.10 1 L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera.
2 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito sono applicabili per analogia le disposizioni della LIPG per il calcolo dell’indennità in caso di maternità.

E. Importo massimo

Art. 11

1 L’indennità di adozione ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
2 L’indennità di adozione è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1.

F. Sussidiarietà dell’indennità di adozione

Art. 12

1 Il diritto all’indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
2 Il diritto all’indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di un contratto d’assicurazione ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA). Capitolo terzo Procedura

A. Esercizio del diritto

Art. 13

1 L’avente diritto fa valere l’indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
2 Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.
3 Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l’obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

1

Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.
2 Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.

B. Fissazione dell’indennità

Art. 14

L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

C. Pagamento dell’indennità

Art. 15

1 L’indennità è pagata all’avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
2 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

D. Contributi alle assicurazioni sociali

Art. 16

1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
a.
b.
c.
d.
2 Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

E. Prescrizione

Art. 17

Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l’estinzione del diritto di cui all’articolo 9 capoverso 2.

F. Rimedi di diritto

Art. 18

1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.
2 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.
3 Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA. Capitolo quarto Finanziamento

A. Finanziamento contributivo

Art. 19

1 L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:
a.
b.
c.
2 Il contributo per il finanziamento dell’indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

B. Aliquota contributiva

Art. 20

Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell’alimentazione della riserva di fluttuazione.

C. Fondo di compensazione

I. Gestione

Art. 21

1 Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.
2 Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.
3 La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.

II. Versamento

Art. 22

Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.

D. Riserva di fluttuazione

1 riserva di fluttuazione.
2 Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione. Capitolo quinto Disposizioni applicabili

A. Applicabilità della LPGA

Art. 24

Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

B. Applicabilità della LAVS

Art. 25

Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g. Capitolo sesto Disposizione finale ed entrata in vigore

A. Disposizione finale

Art. 26

La presente legge si applica nei casi in cui l’accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.

B. Entrata in vigore

Art. 27

Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2017. Pubblicata nel BU 2015 , 501.
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