Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e ... (561.360)
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    Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale

    Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 9c della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 d e c r e t a :

    Oggetto e campo di applicazione

    Art. 1

    Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente: a) b) c) d) e)

    Apparecchi tecnici autorizzati

    Art. 2

    1 La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che: a) b)
    2 Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.

    Condizioni

    Art. 3

    1 La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.
    2 Queste condizioni sono date in particolare quando: a) b) c)

    Proporzionalità

    Art. 4

    Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un’analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci.

    Ordine e impiego

    Art. 5

    1 L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.
    2 Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.

    Obbligo di informazione

    1 supporto della polizia cantonale.
    2 In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.
    3 Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.

    Analisi e utilizzazione delle registrazioni

    Art. 7

    1 Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per: a) b) c) d)
    2 Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.
    3 Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate.

    Identificazione

    Art. 8

    L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.

    Modalità di conservazione e distruzione

    delle registrazioni

    Art. 9

    1 La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.
    2 La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.
    3 Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere conservato per due anni negli archivi di polizia.

    Diritti degli interessati

    Art. 10

    Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

    Entrata in vigore

    Art. 11

    Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° marzo 2012. Pubblicato nel BU 2012 , 80.
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