Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di Scuola media e Scuola media... (5.3.1.6.4)
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Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di Scuola media e Scuola media superiore dell’Alta scuola pedagogica

5.3.1.6.4: R della formazione pedagogica dei docenti di Scuola media e Scuola media superiore dell’Alta scuola pedagogica - 10 febbraio 2009
5.3.1.6.4 Regolamento Scuola media superiore dell’Alta scuola pedagogica [1] (del 10 febbraio 2009) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata: – la Legge sull’Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002 e in particolare il capitolo III; – il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità del
4 giugno 1998; – il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

media (in seguito docenti SM) e di Scuola media superiore (in seguito docenti SMS). TITOLO II Iscrizione

Iscrizione

Art. 2

L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale. L’iscrizione ha luogo entro il 31 maggio; eventuali deroghe possono essere concesse, in casi eccezionali, dalla direzione dell’ASP (in seguito direzione). La domanda di ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) curriculum vitae; b) titolo di studio completato da quanto segue: – fotocopia dei titoli accademici e del titolo di accesso all’Università (maturità liceale, patente magistrale, ecc.); – elenco degli esami sostenuti con le note; – documento contenente il titolo e l’indice relativi alla tesi di laurea, al lavoro di diploma, di licenza, di Bachelor, di Master o di dottorato; c) estratto del casellario giudiziale in originale. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione dev’essere conseguito prima dell’inizio della formazione. La direzione può richiedere un certificato medico che attesti l’idoneità dello studente a seguire la formazione e all’esercizio della professione. L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale. Capitolo secondo Ammissioni

Ammissione SM

Art. 3

Sono ammessi alla formazione dei docenti di Scuola media gli studenti in possesso dei titoli: a) Bachelor o laurea triennale universitaria; oppure
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Per le materie educazione fisica, educazione visiva/arti plastiche e educazione musicale possono essere ammessi anche i possessori di titoli di Bachelor SUP. I requisiti minimi richiesti per le ammissioni alle materie sono specificati sul bando di iscrizione.

Ammissione SMS

Art. 4

Sono ammessi alla formazione dei docenti di Scuola media superiore gli studenti in possesso dei titoli: a) Master di una scuola universitaria; oppure b) titolo superiore o equipollente. I requisiti minimi richiesti per le ammissioni alle materie sono specificati sul bando di iscrizione.

Esami e colloqui di ammissione

Art. 5

colloquio prima dell’inizio dei corsi per poter redigere la graduatoria delle ammissioni o per quantificare i crediti precedentemente acquisiti in altri istituti o gli eventuali debiti formativi. Le indicazioni riguardanti la procedura d’ammissione sono indicate sul bando di iscrizione.

Riconoscimento degli studi ed esperienze precedenti

Art. 6

cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del ciclo scelto. Nell’ambito dei crediti di pratica professionale sono riconosciute esperienze d’insegnamento nella forma di incarichi annuali.

Complementi della formazione e

valutazione degli obiettivi richiesti

Art. 7

La direzione può organizzare, in collaborazione con altre istituzioni di livello terziario, corsi e moduli di complemento nell’ambito delle conoscenze disciplinari e scientifiche, oppure organizzare prove di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti. Capitolo terzo Organizzazione della formazione

Organizzazione

Art. 8

Sono organizzati periodicamente i corsi di formazione pedagogica per le SM, per le SMS e di formazione combinata per le SM/SMS; la direzione stabilisce in accordo con gli uffici preposti, per quali materie e per quali settori scolastici è possibile accedere alla formazione. La formazione pedagogica comporta l’insegnamento teorico e la pratica professionale. L’ASP, ai fini di assicurare l’equiparabilità degli studi a livello nazionale ed europeo, adotta il Sistema europeo di quantificazione e di valutazione dell’attività di formazione (in seguito ECTS). Il piano degli studi allestito dalla direzione illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun curricolo per il conseguimento di un determinato titolo e i relativi moduli. Il diploma di docente è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano degli studi secondo i crediti stabiliti per ogni singolo percorso formativo; il piano degli studi e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente. La formazione, di regola, permette di ottenere il diploma d’insegnamento in una o due discipline.

Volume della formazione

Art. 9

La formazione è organizzata in semestri. La formazione pedagogica per il settore SMS richiede al minimo 60 crediti ECTS La formazione pedagogica per il settore SM richiede al minimo 94 crediti ECTS per una sola materia e 10 crediti ECTS in più per ciascuna materia supplementare. La durata può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell’iscrizione al ciclo, o dilazionata fino a quattro semestri per il corso SMS e a sei semestri per il corso SM e per quello combinato SM/SMS su richiesta dello studente e per giustificati motivi, con decisione della Direzione. Il piano degli studi prescrive l’esclusione dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali. Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Valutazione dei moduli

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valutate le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. Le modalità di valutazione e i crediti ECTS di ogni modulo sono definiti nel piano degli studi. La valutazione, a seconda delle modalità di verifica, è espressa con la qualifica acquisito o non acquisito oppure in modo scalare; in quest’ultimo caso la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono considerate insufficienti le note inferiori al 4. La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note. I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota 4 o la qualifica acquisito.

Valutazione dei moduli non acquisiti

Art. 11

La valutazione dei moduli insufficienti o non acquisiti può essere ripetuta soltanto una volta; un secondo insuccesso comporta l’esclusione definitiva dalla formazione. È ammesso alla sessione di ripetizione delle valutazioni lo studente che ha accumulato un numero di insufficienze e di non acquisiti corrispondenti a un massimo di 10 ECTS nei moduli teorici obbligatori dell’anno di formazione; se il totale è superiore, lo studente non è ammesso e deve ripetere l’anno. Il calendario delle sessioni di ripetizione è stabilito dalla direzione. La ripetizione dell’anno può avvenire una sola volta; la direzione stabilisce i moduli già acquisiti che non devono essere ripetuti. Ogni valutazione è comunicata per iscritto allo studente interessato; il giudizio di insufficienza o di non acquisito è corredato da indicazioni di carattere formativo. Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione. L’abbandono ingiustificato di un modulo o l’assenza ingiustificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (nota 3). L’assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova avviene in una sessione successiva.

Piano degli studi

Art. 12

La direzione pubblica all’inizio di ogni anno il programma e il calendario dei corsi. Per cause di forza maggiore la direzione ha facoltà di modificare l’organizzazione dei corsi o l’offerta dei moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli. C apitolo quarto Pratica professionale

Scopi

Art. 13

Nella pratica professionale vengono applicate e valutate le competenze acquisite durante la formazione. La pratica professionale persegue i seguenti scopi: a) verificare le motivazioni, le attitudini e le competenze professionali degli studenti; b) fornire allo studente la possibilità di capire il funzionamento dell’istituto scolastico e di partecipare attivamente alle sue attività; c) osservare, svolgere e sperimentare i programmi e le metodologie pedagogiche - didattiche così da stabilire una connessione tra formazione teorica e pratica professionale in contesti propri alla realtà scolastica.

Periodi di pratica

Art. 14 Nel corso della formazione lo studente che insegna due materie svolge una pratica professionale equivalente nelle due discipline. La presenza durante la pratica professionale è obbligatoria; le assenze non possono superare il 10% del tempo previsto.

Assistenza e vigilanza

Art. 15

Durante i periodi di pratica lo studente è assistito dai docenti di pratica professionale e dai docenti dell’ASP coinvolti nella formazione; il direttore dell’istituto e l’esperto intervengono nell’ambito delle loro funzioni. La direzione, sentiti i pareri dei docenti interessati dell’ASP, del docente di pratica professionale, del direttore dell’istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
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Art. 16

La valutazione annuale della pratica professionale di ciascuna materia viene riassunta in un giudizio globale espresso con una nota scalare. I crediti assegnati per la materia o per ciascuna delle due materie, sono attribuiti in blocco nel numero indicato dal piano degli studi. L’assegnazione della nota della pratica professionale compete ai docenti designati dalla Direzione, che si avvalgono della collaborazione del docente di pratica professionale e degli eventuali esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato. La valutazione, corredata da una comunicazione di carattere formativo, è comunicata per iscritto allo studente al termine dei periodi di pratica professionale definiti dal piano degli studi.

Ripetizione della pratica professionale

Art. 17

Al termine di ogni anno di formazione, nel caso di una insufficienza nella pratica professionale di una materia la direzione stabilisce il periodo di pratica professionale complementare da svolgere nel semestre successivo; qualora si ripresenti l’insufficienza il candidato deve interrompere la formazione. L’insufficienza nella pratica professionale sommata ad altre insufficienze nei moduli teorici comporta la ripetizione dell’anno di formazione se il totale dei crediti non acquisiti supera il numero di 10. L’interruzione della pratica professionale va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata, la pratica professionale è completata in un periodo successivo. C apitolo quinto Disposizioni varie

Moduli svolti in altri istituti

Art. 18

Lo studente può seguire alcuni moduli liberi in altri istituti di livello universitario fino a un massimo stabilito dalla direzione in proporzione al numero totale di ECTS previsti dal curricolo. La direzione fissa l’elenco dei moduli liberi riconosciuti per i curricoli di formazione dell’ASP. La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di livello universitario e la considera nella certificazione del curricolo.

Semestri svolti in altri istituti di formazione

Art. 19

Lo studente può seguire una parte della sua formazione in un’altra ASP o in un altro istituto di formazione dei docenti, di livello equivalente, in Svizzera o all’estero. Il curricolo di studi previsto per lo studente nell’istituzione ospitante dev’essere approvato dalla direzione dell’ASP. La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di cui al cpv. 1 e la considera nella certificazione del curricolo.

Incarto dello studente

Art. 20

Le valutazioni concernenti l’ammissione, i moduli e la pratica professionale sono raccolte nell’incarto dello studente; l’incarto può essere consultato dallo studente.

Spese a carico degli studenti

Art. 21

È prelevata una tassa semestrale massima di fr. 1’000.--. Lo studente che interrompe la formazione durante un semestre non ha diritto, tranne in casi particolari, alla restituzione della tassa. Art. 22 Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di pratica professionale, o durante le attività previste dai moduli sono a carico degli studenti.

Sanzioni disciplinari

Art. 23

È passibile di sanzioni lo studente che: a) infrange i regolamenti e il Piano degli studi dell’ASP; b) non rispetta le consegne pedagogiche e didattiche date per ciascun periodo di pratica professionale; c) contravviene alle regole dell’istituto scolastico che lo accoglie; d) manifesta un comportamento incompatibile con l’esercizio della professione di docente. Le sanzioni applicate dalla direzione sono: a) l’ammonimento; b) l’esclusione dalla formazione. Le sanzioni sono comunicate in forma scritta dopo aver sentito lo studente.
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Regolamento di applicazione.

Lavoro di diploma

Art. 24 approvazione alla direzione. La Commissione di valutazione del lavoro di diploma è designata dalla direzione e si compone di regola di un rappresentante delle scuole del territorio, di un docente esterno di scuola di livello terziario e del docente che ha seguito lo studente nel suo lavoro. Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota. La Commissione può chiedere allo studente un complemento del lavoro di diploma o/e di ripetere la discussione prima di attribuire la nota. Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta il non ottenimento definitivo del titolo di studio.

Condizioni per il conseguimento

Art. 25

Consegue il diploma per l’insegnamento di una o due materie nella Scuola media superiore o nella Scuola media lo studente che al termine della formazione ottiene il numero ECTS minimo richiesti dal percorso formativo a cui è iscritto.

Diploma

Art. 26

riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e del Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998.

Valutazione della formazione

Art. 27

dei contenuti scientifici e metodologici dei corsi. Gli studenti sono tenuti ad esprimere il loro apprezzamento sulla formazione ricevuta. Le modalità di valutazione della formazione sono predisposte dalla direzione. TITOLO III Disposizioni finali

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 28

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo il 1 settembre 2008. Pubblicato nel BU 2009 , 101.

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Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che

sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.

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