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Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016

7.1.1.1.4 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013 - 2016 (del 18 dicembre 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 settembre 2012 n. 6679 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1
1 Con il presente decreto si intende promuovere, attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di conservazione, comprese le migliorie a rustici già riattati, da locare quali alloggi turistici.
2 Per rustico si intendono tutte le costruzioni residue delle attività rurali - contadine, collegate con l’uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni co ntadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere di paesaggio.
3 In particolare esso persegue i seguenti scopi: a) aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente in crementare il turismo di soggiorno; b) creare possibilità di reddito complementare; c) agevolare il mantenimento della proprietà; d) salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale. Art. 2 1 Possono essere concessi sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel Cantone.
2 Le decisioni relative al sussidio sono esaminate sulla scorta del preavviso di una speciale Commissione consultiva multidisciplinare istituita dal Consiglio di Stato. del sussidio Art. 3
1 Il sussidio massimo è pari al 40% dei costi di costruzione compresi quelli per l’arredamento interno.
2 I costi di costruzione sono calcolati in ragione di un importo massimo di fr. 35 ' 430. – per posto letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustic o.
3 L’importo massimo è adeguato all’indice dei costi della costruzione della città di Zurigo riferiti al mese di ottobre. condizioni Art. 4
1 Possono beneficiare del sussidio solo i rustici accessibili convenientemente e che risultano situati ad u na distanza massima di 30 minuti a piedi dall’ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada (esclusi i fuoristrada) o dalla stazione del treno o dalla stazione di arrivo di impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale.
2 Le richieste di sussidio sono inoltrate all’istanza esecutiva competente prima dell’inizio dei lavori.
3 L’istanza esecutiva competente, in casi particolari sufficientemente motivati e premesso che sia già stata rilasciata la licenza edilizia, può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori impregiudicata la decisione di concessione del sussidio; in assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio.
4 I lavo ri devono essere conclusi entro 3 anni dalla notifica della decisione di sussidio. Il versamento del sussidio avviene dopo il collaudo dei lavori e relativo rapporto da parte dell’istanza esecutiva competente.
5 L’istanza esecutiva competente può versare ac conti sui sussidi concessi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori e a condizione che sia già stata stipulata la convenzione di cui all’articolo 5.

Art. 5

1 Il versamento del sussidio è vincolato alla sottoscrizione di una convenzione tra il p roprietario del rustico e l’Ente turistico locale.
2 La convenzione disciplina la messa a disposizione del rustico quale alloggio turistico durante almeno 8 mesi all’anno, comprese entrambe le stagioni turistiche, per una durata di 12 anni.
3 Il proprietario deve certificare di collaborare fattivamente nella messa sul mercato del rustico, con un’agenzia professionale del settore. L’agenzia professionale che opera nell’ambito del presente decreto deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni: a) è isc ritta al registro di commercio svizzero; b) promuove e diffonde i rustici sul mercato turistico; c) dispone di un proprio sito internet idoneo alla promozione dei rustici; d) dispone di un sistema di prenotazione in cui è registrata la disponibilità e l’oc cupazione del rustico; e) collabora con l’Ente turistico locale per la messa sul mercato del rustico e gli trasmette il conteggio dettagliato dei pernottamenti; f) volge le mansioni di notifica degli ospiti alla polizia secondo i disposti della legislazio ne in materia; g) si impegna a garantire le usuali prestazioni di servizio alla clientela nei casi di locazione di alloggi turistici.
4 La convenzione è sottoposta alla ratifica dell’istanza esecutiva competente. Art. 6
1 Senza il consenso dell’istanza esecutiva competente i rustici sussidiati non possono subire modifiche alla destinazione prevista dal presente decreto durante il periodo di 12 anni ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 del presente decreto.
2 Il proprietario deve assicurare il rustico contro l’incendio e i danni delle acque in modo adeguato, provvedere alla normale manutenzione e onorare tutti gli altri impegni per oneri correnti.
3 L’alienazione del rustico posto al beneficio dei sussidi previsti dal presente decreto è di regola esclusa , sintanto che sussista l’obbligo di mantenere la destinazione prevista. In casi particolari l’istanza esecutiva competente può concedere deroghe, fissando le modalità e l’entità del rimborso del sussidio percepito.
4 Le restrizioni di cui al presente decre to vengono menzionate a Registro fondiario su richiesta dell’istanza esecutiva competente quale limitazione di diritto pubblico sulla proprietà. Art. 7
1 Gli enti turistici locali promuovono, in collaborazione con le agenzie professionali, la commercializzazione dei rustici e collaborano con l’Istituto di ricerche economiche; in particolare essi lo informano periodicamente sull’occupazione dei rustici ed eventuali modifiche alla convenzione.
2 L’Ente ticinese per il turismo si occupa della commercializzazione e della promozione dei rustici sui mercati svizzeri ed esteri.
3 L’Istituto di ricerche economiche allestisce annualmente un rapporto di monitoraggio dell’utilizzo degli aiuti erogati con il presente decreto all’attenzione d ell’istanza esecutiva competente entro il
15 febbraio dell’anno seguente. restituzione Art. 8
1 L’istanza esecutiva competente può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto rispettivamente ordinarne la restituzione totale o pa rziale, con l’aggiunta degli interessi, in particolare qualora: a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte, od occultati fatti determinanti per la loro concessione; b) non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi s tabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i sussidi, dalla licenza edilizia e dalla convenzione.
2 È riservata l’azione penale.
3 L’obbligo di restituzione si estingue dopo 12 anni dalla ratifica della convenzione. Art. 9 1 Allo Sta to compete, a garanzia dell’obbligo di restituzione dei sussidi, un diritto di ipoteca legale e prevalente giusta l’art. 836 CC, da iscrivere a Registro fondiario su istanza dell’istanza esecutiva competente.
2 Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario del rustico ipotecato l’istanza esecutiva competente può concedere la postergazione dell’ipoteca. Art. 10 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui suss idi cantonali del 22 giugno 1994. esecutiva competente Art. 11 Il Consiglio di Stato è l’istanza esecutiva competente per l’applicazione del presente decreto. di diritto Art. 12 Contro le decisioni prese in applicazione del presente decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione. Art. 13 Per l’applicazione del presente decreto è stanziato un credito di fr. 2.0 milioni nel periodo 2013 - 2016. ata in vigore e durata Art. 14 Tra scorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2013 , 86.

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Entrata in vigore: 8 febbraio 2013 - BU 2013, 86.
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