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Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni

Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni (del 22 marzo 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – d e c r e t a :

A. Principio

Art. 1

1 L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) e quello di un centro terapeutico somatico diurno (in seguito CDTS) o notturno (in seguito CNTS) necessita di un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (art. da 6 a 10) sono soddisfatti.
3 L’autorizzazione è revocata se i requisiti di qualità non sono soddisfatti, in particolare se i provvedimenti ordinati dal Medico cantonale non sono adottati.

B. Definizioni

Art. 2

1 È considerato SACD ogni persona giuridica che fornisce prestazioni sanitarie a domicilio.
2 È considerato CDTS o CNTS ogni struttura o persona giuridica che accoglie più di quattro persone per periodi inferiori a 16 ore consecutive e che fornisce, nei propri spazi, prestazioni sanitarie somatiche ambulatoriali. Il presente regolamento non si applica in particolare né agli Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici né ai Centri diurni psichiatrici.

C. Competenze

I. Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.

II. Dipartimento

Art. 4

Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) è competente per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.

III. Medico cantonale

Art. 5

1 Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui SACD, sui CDTS e sui CNTS.
2 Esso si avvale della collaborazione dei pertinenti servizi del Dipartimento, in particolare dell’Ufficio di sanità.

D. Requisiti di qualità

I. scopo

Art. 6

I requisiti essenziali di qualità hanno lo scopo di garantire le premesse di sicurezza dell’utente dei SACD, dei CDTS e dei CNTS.

1. In generale

Art. 7

1 I SACD, i CDTS e i CNTS devono disporre dei seguenti requisiti di struttura: a) b) c) d) – – – –
– – – – – –

2. CDTS

2 I CDTS devono disporre, oltre a quanto previsto al cpv. 1, dei seguenti requisiti di struttura: a) b) c) d) e)
2 per letto) per momenti di riposo sull’arco della giornata; f)
2 ) e attrezzatura per la preparazione di pasti g)
2 per utente); h) i) j)

3. CNTS

3 I CNTS devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti di struttura: a) b) c) d) e)
2 ) o camere doppie (superficie min. 20 m
2 ) dotate di f) g)
2 per utente); h) i)

III. Requisiti procedurali

1. In generale

Art. 8

1 I SACD, i CDTS e i CNTS devono garantire i seguenti requisiti di procedura: a) b) d) e) f) g)
h) i) j) k) l)

2. CDTS e CNTS

2 I CDTS e i CNTS devono disporre, oltre a quanto previsto al cpv. 1, dei seguenti requisiti procedurali: a) b)

IV. Istanza di autorizzazione

Art. 9

1 I SACD, i CDTS e i CNTS devono presentare l’istanza di autorizzazione al Consiglio di Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità.
2 L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: a) b) c)

V. Verifica dei requisiti

Art. 10

1 Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene mediante ispezione da parte del Medico cantonale e dell’Ufficio di sanità.
2 Successivamente ogni SACD, CDTS e CNTS produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche senza preavviso, da parte del Medico cantonale o dell’Ufficio di sanità.

E. Disposizioni transitorie

Art. 11

1 I CDTS e i CNTS già operativi sul territorio al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a fornire le proprie prestazioni se presentano l’istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2 Se questi CDTS e i CNTS non adempiono a tutti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, il Consiglio di Stato può rilasciare un’autorizzazione provvisoria della durata massima di due anni allo scopo di consentire loro di provvedere agli adeguamenti indicati.
3 Le autorizzazioni rilasciate in precedenza ai SACD mantengono la propria validità.

F. Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 12

È abrogato il regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio del 22 maggio 2007. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2011 , 172.
1 Entrata in vigore: 25 marzo 2011 - BU 2011, 172.
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