Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure
                            Concordato  concernente le spese di esecuzione delle pene  e di altre misure  (23 giugno 1944)  PARTE I  REGOLE GENERALI  I. Ripartizione delle spese d’esecuzione delle pene privative della libertà  Sono considerate come pene nel senso del presente concordato le pene privative della  Qualunque  sia  il  Cantone  o  il  paese  d’origine  e  la  dimora  del  condannato,  ciascun  II. Ripartizione delle spese d’esecuzione delle misure  Sono  considerate  come  misure  nel  senso  del  presente  concordato  l’internamento,  la  Ogni  misura  è  eseguita  dal  Cantone  nel  quale  essa  è  stata  ordinata  (Cantone  Le  spese  delle  misure  prese  per  cittadini  svizzeri  sono  ripartite  come  segue  tra  il  Quando la pena pronunciata è sostituita da una misura o la sua esecuzione è sospesa perché  è  stata  ordinata  una  misura  (art.  14,  secondo  capoverso;  art.  15,  secondo  capoverso,  e  art.  dal 42 al 45 CPS), il Cantone giudicante assume da solo le spese della misura per la durata  della  pena  pronunciata.  Esso  non  assume  le  spese  cagionate  dall’internamento  di  persone  irresponsabili (art. 14 e 15 CPS) o dall’internamento di fanciulli e di adolescenti (art. 84, 85, 91  e 94, secondo capoverso, CPS).  Le spese delle misure che non sono a carico del Cantone giudicante, quando questo non è il  Cantone  d’attinenza  o  di  dimora,  sono  sopportate  dal  Cantone  di  attinenza  e  da  quello  di  dimora in proporzione del tempo durante il quale l’internato ha abitato nel Cantone di dimora e  cioè:  se la durata della dimora è inferiore a 4 anni, il Cantone di attinenza assume da solo tutte le  spese;  se essa è di 4 a 10 anni, il Cantone di dimora assume un quarto delle spese;  se essa è di 10 a 20 anni, il Cantone di dimora assume la metà delle spese;  se essa è superiore a 20 anni, il Cantone di dimora assume tre quarti delle spese.  Il Cantone di dimora non è tuttavia tenuto ad assumere le spese quando ha ritirato la dimora
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            federale, sia a cagione di una sentenza penale pronunciata contro di essa, sia a causa della  sua indigenza permanente.  In materia d’internamento, il Cantone di dimora non è tenuto a partecipare alle spese per oltre  due  anni  se  la  durata  della  dimora  del  condannato  è  inferiore  a  10  anni;  per  oltre  5  anni  se  essa è inferiore a 20 anni e per oltre 10 anni se essa è più lunga.  Se  un  Cantone  partecipa  all’esecuzione  per  diversi  titoli,  è  tenuto  a  contribuire  alle  spese  di  esecuzione per ciascuno di questi titoli (come Cantone giudicante, di attinenza o di dimora).  Se  a  una  misura  deve  far  seguito  l’esecuzione  di  tutta  o  di  parte  della  pena  sospesa,  Con  riserva  delle  disposizioni  diverse  delle  convenzioni  internazionali,  il  Cantone  PARTE II  REGOLE PER LA DETERMINAZIONE E PER IL CALCOLO  Il  Cantone  di  cui  il  condannato  o  l’internato  era  attinente  il  giorno  in  cui  la  sentenza  è  Il  Cantone,  nel  quale  il  condannato  o  l’internato  aveva  dimorato  in  modo  stabile  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durata della dimora si calcola a contare dal giorno in cui i documenti di legittimazione  Le  spese  d’esecuzione  sono  calcolate  secondo  il  prezzo  abitualmente  chiesto  per  i  PARTE III  PROCEDURA E APPLICAZIONE DEL CONCORDATO  I. Sentenza, esecuzione delle misure e regolamento delle spese  Il Cantone nel quale è stata pronunciata una sentenza o una decisione che ordina una
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora che intende assumere l’esecuzione, deve  Il  Cantone  di  attinenza  e  il  Cantone  di  dimora  devono  far  conoscere,  entro  lo  stesso  Il  Cantone  che  si  incarica  dell’esecuzione  di  una  misura  provvede,  a  sue  spese,  al  Le  misure  sono  eseguite  in  conformità  delle  disposizioni  in  vigore  nel  Cantone  che  le  Le  decisioni  ulteriori  che  il  Codice  penale  svizzero  riserva  all’autorità  competente  o  al  Il  Cantone  che  si  è  assunto  l’esecuzione  deve  presentare  ogni  anno  all’autorità  Di regola generale, il patronato spetta al Cantone nel quale ha luogo l’esecuzione. Se la  In tutti i casi previsti dal presente concordato il Cantone giudicante presenta ai Cantoni  II. Applicazione del concordato  In ogni Cantone concordatario, il Governo esercita l’alta vigilanza sulla applicazione del  Contro  qualsiasi  decisione  che  un  Cantone  prende,  relativamente  all’applicazione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Un caso che è stato oggetto di una decisione esecutiva può essere nuovamente posto  In  favore  degli  attinenti  dei  Cantoni  concordatari  è  riservato  il  ricorso  di  diritto  pubblico  Il   dipartimento   federale   di   giustizia   e   polizia   convoca,   secondo   i   bisogni,   delle  PARTE IV  DISPOSIZIONI FINALI  Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente concordato.  Ogni  Cantone  concordatario  ha  diritto  di  recedere  dal  concordato  il  1°  gennaio  di  ogni
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1945  , 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto,  Obvaldo,  Nidvaldo,  Zugo,  Soletta,  Basilea  Città,  Basilea  Campagna,  Sciaffusa,  Appenzello  Interno,  Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Giura.