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Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane

Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) 1 (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz) decreta: Capitolo primo Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del novembre 2010 (LAnz); esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione) e dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).
2 Il Dipartimento è in particolare competente per: a) e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LAnz; b) a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LAnz; c) direttive sui contributi (rette) a carico delle persone anziane e stabilire il contributo (retta minima) .
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie Art. 2 La Divisione è competente per: a) i bisogni esistenti e prospettare l’offerta e l’ordine degli interventi come base per della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 5 b) le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione; c) i contratti di prestazione; d) il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.
Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio Art. 3 L’Ufficio è competente per: a) gli obiettivi della pianificazione cantonale; b) con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi LAnz; c) i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione; d) il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie; e) la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il della qualità di tali prestazioni; f) la documentazione concernente le domande di finanziamento per l’acquisto di o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della e dell’ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi fino a fr. Capitolo secondo Finanziamento
Strutture sociosanitarie Art. 4 Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie:
1 Titolo modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.
a) medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto; b) protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
Organizzazione delle strutture sociosanitarie Art. 5 1 Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz.
2 Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell’Ufficio.

Personale

Art. 6
1 Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.
2 Il personale deve poter garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.

Direttore

Art. 7 1 Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 LAnz deve possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della struttura in questione.
2 Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione.
3 Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.
4 L’ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
Procedura di riconoscimento Art. 8 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento, i termini e la documentazione necessaria.
Finanziamento per la costruzione Art. 9 I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento (compresi le attrezzature e l’arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se: a) svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e b) proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.
Finanziamento per l’esercizio Art. 10
1 Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una parte individualizzata.
Struttura del contributo globale e istanza
di finanziamento
2 La parte standard è calcolata sulla base dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione; tali costi possono essere differenziati per tipo di prestazione e in base alla quantità e alla qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singole strutture.
3 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di finanziamento, i termini e la documentazione necessaria.
Determinazione del contributo globale Art. 11 1 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.
2 Alle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6 LAnz possono essere finanziati: a) ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto di principio nella misura del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto; b) di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della legge federale sull’aiuto agli nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla legge federale sulla
regionale del 6 ottobre 2006) e della legge di applicazione e di complemento della legge sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009).
2
3 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
4 Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LAnz.
Adeguamento del contributo globale Art. 12 1 Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di: a) un’adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra stimate ed entrate effettive b) eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.
2 Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.
Garanzie di equilibrio finanziario Art. 13 1 Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.
Contratto di prestazione Art. 14
1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto.
3 Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell’art. 80 Legge sanitaria.
Partecipazione dei Comuni all’onere a carico
dell’ente proprietario della struttura Art. 15 1 Richiamato l’art. 8 LAnz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e ammortamenti ipotecari: a) ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto; b) passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul residuo riconosciuto; c) giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle di occupazione annuali potenziali.
2 Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della struttura per 365 giorni. Capitolo terzo Procedura di finanziamento per l’acquisto di terreni, di edifici, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento A. Contributi superiori ai 500’000.– franchi
Domanda preliminare Art. 16 1 Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2 Tale domanda deve includere la documentazione seguente: a) di massima del progetto; b) di posti letto previsti e la tipologia degli stessi; c) stimato; d) di copertura finanziario.
2 Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.
Progetto definitivo e documentazione
1 finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.
2 Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente: a) definitivo; b) tecnica; c) dettagliato; d) di finanziamento.
Inizio lavori Art. 18 L’inizio dei lavori è subordinato all’accoglimento della domanda definitiva di finanziamento da parte del Gran Consiglio. B. Contributi fino a fr. 500’000.–

Procedura

Art. 19 Le richieste di contributi fino a fr. 500’000.– sono da presentare all’Ufficio, secondo la procedura stabilita dallo stesso. Capitolo quarto Consiglio degli anziani

Compiti

Art. 20
1 Nell’ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare: a) a sviluppare un’idea positiva dell’età anziana; b) le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni; c) direttamente allo sviluppo di programmi specifici; d) le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le e) l’applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell’autonomia e la degli abusi e dei maltrattamenti.
2 Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto l’avviso del Consiglio degli anziani.
Rappresentanza dello Stato Art. 21 1 Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio degli anziani.
2 Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro anni.

Finanziamento

Art. 22
1 Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un preventivo sulla base delle attività previste per l’anno successivo.
2 In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all’art.
24 cpv. 3 della LAnz. Capitolo quinto Disposizioni finali
Norma abrogativa Art. 23 Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio
2008, è abrogato.
Entrata in vigore Art. 24 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 3
3 Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.
Pubblicato nel BU 2012 , 407.
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