Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici
Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici (del 17 gennaio 1996) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO vista la legge per il promovimento della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria) e segnatamente gli artt. 38, 53 e seguenti, 79 e seguenti, d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
1 Questo regolamento disciplina la chirurgia ambulatoriale praticata nelle sale operatorie annesse agli studi medici.
2 In particolare esso stabilisce i requisiti costruttivi, l’arredamento, la strumentazione e le condizioni d’esercizio delle sale operatorie, annesse agli studi medici.
3 Il regolamento non si applica agli studi medici in cui si effettuano esclusivamente interventi appartenenti alla “chirurgia minore”, in anestesia locale.
Definizione
Art. 2
Per sale operatorie secondo questo regolamento si intendono, oltre alla sala propriamente detta in cui vengono eseguiti gli interventi chirurgici anche i locali attigui, gli spazi e le strutture previste dagli articoli seguenti.
Pazienti ambulatoriali
Art. 3
1 Nelle sale operatorie annesse agli studi medici possono essere effettuati solo interventi che, per loro natura e per le condizioni dei pazienti che vi si sottopongono, non richiedono una successiva degenza ospedaliera.
2 Sono riservate le situazioni impreviste e d’emergenza.
Qualità
Art. 4
1 Le sale operatorie devono essere qualitativamente adeguate agli interventi che vengono eseguiti.
2 È fatto riferimento alle direttive dell’Istituto svizzero degli Ospedali (ISO).
Categorie di sale
Art. 5
Sono ammesse le seguenti categorie di sale in cui sono eseguiti: a) b)
Requisiti costruttivi
Art. 6
Le sale operatorie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 5 devono avere i seguenti requisiti costruttivi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)
Impianti e attrezzature
a) generali
Art. 7
1 Le sale operatorie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 5 devono essere dotate dei seguenti impianti e attrezzature: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
2 Eccezioni medicalmente giustificate possono essere autorizzate dal Medico cantonale.
b) delle sale in cui viene praticata l’anestesia generale
Art. 8
Le sale operatorie in cui vengono praticati interventi in anestesia generale, previsti dalla lettera b) dell’art. 5 devono essere dotati anche di: a) b) c)
Strumenti
Art. 9
Le sale operatorie devono disporre della strumentazione chirurgica adeguata al tipo di interventi praticati.
Disponibilità ulteriori
Art. 10
Le sale operatorie devono avere la possibilità di ottenere rapidamente: a) b) c) d)
Protezione antincendio
Art. 11
Fanno stato le prescrizioni antincendio intitolate “Installation de ventilation et de climatisation” e “Hôpitaux et établissements médico-sociaux” dell’Associazione degli enti cantonali di assicurazione contro gli incendi, Berna e le norme legali antincendio delle costruzioni.
Eliminazione rifiuti e depurazione acque
Art. 12
Fanno stato le prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica, le disposizioni del Medico cantonale e del Dipartimento del territorio e, per i prodotti di pulizia, di disinfezione e sterilizzazione, le normative federali sulle sostanze pericolose per l’ambiente e sull’inquinamento atmosferico.
Formazione del personale:
a) chirurgo
Art. 13
Gli interventi di chirurgia ambulatoriale devono essere effettuati in presenza, sotto la diretta vigilanza e la responsabilità di un medico specialista nella relativa branca chirurgica.
b) assistenti
Art. 14
Il chirurgo operatore deve essere assistito da un numero adeguato di assistenti e/o da personale paramedico con formazione idonea.
c) anestesista
Art. 15
1 L’anestesia generale e per blocchi nervosi centrali deve essere eseguita in presenza, sotto la diretta vigilanza e la responsabilità, di un medico specialista in anestesiologia, il quale deve pure assicurare un’adeguata sorveglianza dei pazienti in fase di risveglio e fino alla dimissione, decisa di comune accordo con l’operatore.
2 Non è richiesta la presenza di un anestesista per gli interventi eseguiti in anestesia locale, locoregionale, troncolare, in blocco di plessi o simili da un chirurgo operatore esperto.
3 Per quanto previsto da questo regolamento, sono applicabili le norme e le raccomandazioni della Società svizzera di anestesiologia (SSAR).
Picchetto
Art. 16
1 Il titolare della sala operatoria è tenuto, in relazione all’intervento eseguito, a garantire un servizio medico di picchetto per le emergenze anche dopo il rientro a domicilio del paziente operato.
2 In caso di interventi in anestesia generale, l’anestesista deve essere coinvolto nel servizio di picchetto direttamente o tramite l’operatore.
Studi di odontoiatria
Art. 17
Gli artt. 7 lett. c), 8 lett. a) e 15 di questo regolamento si applicano anche agli studi di medici dentisti, in cui si eseguono interventi in anestesia generale.
Autorità competenti e procedura
a) Ufficio di sanità
Art. 18
L’Ufficio di sanità approva i piani costruttivi delle sale operatorie annesse agli studi medici valendosi della consulenza scientifica del Medico cantonale.
b) Medico cantonale
1. collaudo
Art. 19
Il Medico cantonale, sentito l’avviso dell’Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT), esegue il collaudo iniziale della sala operatoria e ne accerta l’idoneità.
2. provvedimenti
Art. 20
1 Egli può ordinare in ogni tempo le modifiche necessarie per ottenere il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti da questo regolamento e per tutelare la salute dei pazienti.
2 In caso di non conformità ai requisiti prescritti dal regolamento e di pericolo per la salute dei pazienti, può ordinare la messa fuori esercizio totale o parziale della sala o di attrezzature e impianti, e limitare il tipo di interventi praticati.
c) periti
Art. 21
Nello svolgimento dei compiti stabiliti da questo regolamento, il Medico cantonale e l’Ufficio di sanità possono valersi della collaborazione di periti esterni.
d) obbligo di notifica
Art. 22
La costruzione di una sala operatoria per la chirurgia ambulatoriale deve essere preventivamente notificata all’Ufficio di sanità per l’approvazione dei piani.
e) collaudo preventivo
Art. 23
La messa in esercizio è subordinata all’esito soddisfacente della visita di collaudo del Medico cantonale.
f) attestato d’idoneità
Art. 24
L’esito positivo del collaudo e il riconoscimento dell’idoneità della sala per interventi in anestesia locale o generale, sono dichiarati in un apposito attestato.
Deroghe
Art. 25
Deroghe ai requisiti costruttivi previsti dall’art. 6 possono essere consentite per le sale operatorie già in esercizio al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento purché non sia messa in pericolo la sicurezza e la salute del paziente.
Norma transitoria
Art. 26
Gli impianti e le attrezzature (artt. 7 e 8) delle sale operatorie già in esercizio devono essere adeguate a questo regolamento e dichiarate idonee entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 27
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 1996 , 19 e 63.
1 Entrata in vigore: 23 gennaio 1996 - BU 1996, 19.
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