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Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare

Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione e la procedura per le cause promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare (del 10 luglio 1951) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti gli artt. 55 e 56 della Legge federale 20 settembre 1949 sull’ assicurazione militare, Capitolo I Della cognizione delle azioni contro le decisioni dell’ assicurazione militare
2) Art. 1 La cognizione delle azioni promosse contro le decisioni dell’ assicurazione militare è demandata, in prima istanza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni. §.Se le contestazioni non eccedono il valore determinabile di fr. 1’ 000.- (mille), sono giudicate dal presidente del Tribunale suddetto, sedente come giudice unico. In caso di ricusa o di impedimento o quando il presidente lo ritenga opportuno nell’ interesse di un sollecito giudizio, il presidente ed i giudici potranno essere sostituiti da altri giudici d’ appello. Capitolo II Della procedura Art. 2 Per le contestazioni devolute al Tribunale fanno stato le disposizioni che seguono, ritenute le disposizioni procedurali vigenti come diritto suppletorio, in quanto non siano in contrasto con le stesse o con le norme della legge federale 20 settembre 1949 sull’ assicurazione militare. Art. 3 insinuare in tre esemplari, entro sei mesi dalla loro notificazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni. La petizione deve contenere: a) l’ indicazione delle parti, del loro domicilio e dell’ anno di nascita del ricorrente; b) mezzi di prova che si intende produrre per ciascuno di essi; c) d) le domande formulate in termini precisi e distinti, corredate di conteggio, quando la chiarezza della discussione lo esiga; e) l’ elenco dei documenti prodotti. Art. 4 A cura del presidente la petizione viene sollecitamente intimata alla controparte con l’ assegnazione di un termine da venti a trenta giorni per la risposta. Il termine stesso può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, con ordinanza del presidente sopra istanza motivata e documentata del convenuto. §.I termini suddetti non potranno essere inferiori a 20 giorni. Art. 5 La risposta dev’ essere stesa in triplo esemplare secondo l’ ordine della petizione dando riscontro ai fatti in quella enunciati, aggiungendo quegli altri che il convenuto stima di dover aggiungere, con l’ indicazione dei mezzi di prova per ciascuno di essi.
1. La convenuta deve inoltre proporre chiaramente le sue eccezioni sia di ordine, sia di merito e formulare in modo distinto le domande che sottopone a giudizio, con l’ indicazione degli articoli di legge invocati.
2. Non sono ammissibili domande riconvenzionali salvo la domanda di restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte. Art. 6 A cura del presidente, la risposta viene sollecitamente intimata all’ attore.
1.
2.
merito che sono state proposte nella risposta.
3. Tale disgiunzione viene ammessa solo quando sia necessaria per la celerità ed economia del procedimento, o per la chiarezza dell’ istruzione, e quando non esiga speciali prove. Art. 7 Se vi ha luogo ad incidente separato, le parti sono citate, a breve termine, per la discussione orale, terminata la quale ha luogo il giudizio. B. Dell’ interrogatorio e delle prove Art. 8 Nell’ atto che intima l’ allegato di risposta, quando non vi sia giudizio separato sopra qualche eccezione speciale, o con l’ intimazione di tale giudizio, il presidente cita le parti ad una prossima udienza nella quale l’ attore si spiega sui fatti aggiunti dal convenuto nella risposta, le parti indicano il nome e domicilio dei testimoni e convengono negli altri mezzi di prova, che sono invocati.

§1. circa l’ onere e l’ ammissibilità delle prove ed il presidente giudica ogni relativa quistione mediante

semplice annotazione a verbale, se le parti sono d’ accordo, in caso diverso mediante decreto succintamente motivato contro il quale è esperibile il ricorso a’ sensi dell’ art. 27.

§2. Il giudice può in ogni tempo citare le parti in contraddittorio per chiedere loro delle spiegazioni sui fatti

di causa o per invitarle a completare le loro adduzioni. La relativa discussione dovrà aver luogo oralmente e sarà verbalizzata ai sensi dell’ art. 14. Art. 9 Il giudice non è vincolato dalle prove offerte dalle parti; egli procede all’ assunzione di quelle che ritiene necessarie.

§1. Egli deve rifiutare di dar corso a prove irrilevanti o riferentesi a fatti già sufficientemente provati.

§2. Le prove vengono assunte dal presidente; è in facoltà dello stesso di rifiutare la suppeditazione di

testimoni. Art. 10 Le parti devono produrre i documenti in loro possesso. Allo stesso obbligo sono soggetti i terzi, salvo che si tratti di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero astenersi dal deporre come testimoni.

§1. Il giudice decide circa l’ obbligo di produrre i documenti e la relativa modalità.

§2. La parte o il terzo che non ottempera all’ invito di produrre un documento sarà passibile delle sanzioni

previste dall’ art. 220 CPC e dall’ art. 292 del Codice penale.

§3. Il giudice valuta, a’ sensi dell’ art. 12 del presente decreto, il rifiuto opposto senza motivo legale da una

parte a produrre i documenti in proprio possesso o a prosciogliere il terzo dal segreto professionale.

§4. La parte o il terzo che neghi di possedere un documento potrà essere invitato dal giudice ai sensi dell’

art. 181 CPC, ad indicare il luogo dove esso si trovi. Art. 11 Le prove testimoniali, le perizie e le visite in luogo sono istituite secondo le norme degli artt. 198, risp. 230 e 239 segg. della procedura civile.
.Non è ammessa la prova a mezzo del giuramento decisorio. Art. 12 Il giudice apprezza liberamente il valore delle prove costituite in giudizio, compreso quello delle dichiarazioni fatte dalle parti. C. Del contraddittorio e dei verbali Art. 13 Ultimata l’ istruzione della causa, il presidente cita le parti per la discussione orale, la quale consta di una sola arringa per parte. Però il presidente, d’ ufficio o dietro istanza di una parte, può concedere la facoltà della replica o della duplica intorno a precisi punti della controversia. Al dibattimento orale possono dal giudice essere chiamati ad assistere i periti già assunti, perchè forniscano schiarimenti intorno alle critiche od alle interpretazioni che sono date ai loro referti. In questo caso, dopo tali spiegazioni, le parti hanno diritto alla replica ed alla duplica.

§1. Nelle cause di competenza del giudice unico e qualora le parti sono d’ accordo, anche in quelle di

competenza del Tribunale, la discussione orale è sostituita dalla presentazione di conclusioni scritte.

§2. Se il giudice, prima dell’ emanazione della sentenza, ritiene che un assicurato, per errore, ha chiesto

troppo poco, ne informa le parti ed invita l’ attore a modificare la propria domanda entro un termine di
15 giorni. Art. 14 È tenuto, a cura del segretario della Camera, verbale delle risultanze delle prove assunte (testimonianze, perizie, ispezioni in luogo), degli appuntamenti convenuti tra le parti, delle loro allegazioni orali di merito nonché delle spiegazioni che i periti hanno durante il dibattimento.

Art. 15

Chiuso il dibattito orale, il Tribunale procede immediatamente all’ emanazione della sentenza. Art. 16 La sentenza deve contenere, oltre le generalità delle parti e le domande presentate, un breve riassunto degli argomenti invocati nel dibattimento orale e dell’ enumerazione delle circostanze di fatto che si ritengono acquisite alla causa, con l’ indicazione dei mezzi di prova sui quali il giudice poggia il suo convincimento, i motivi di diritto, i dispositivi. §.Un dispositivo menzionerà il diritto di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni conformemente all’ art. 57, cpv. 1, legge federale assicurazione militare indicando il relativo termine. Art. 17 L’ estensione dei motivi della sentenza deve avvenire sollecitamente. A questo scopo, quando occorre, il giudice redattore ha diritto di essere dispensato dal partecipare ad altre udienze nel giorno susseguente a quello del giudizio. L’ intimazione della sentenza deve aver luogo, al più tardi, entro trenta giorni da che è stato pronunciato il giudizio. Art. 18 Gli atti di causa sono, di massima, gratuiti per le parti, le quali sono esenti dal pagamento di qualsiasi sportula o tassa di bollo.

§1. Se l’ azione viene totalmente o parzialmente accolta, l’ attore ha diritto alla rifusione totale o parziale

delle spese processuali comprese le spese e le competenze del proprio rappresentante. Il giudice ne fissa l’ ammontare nella sentenza di merito. Quando l’ attore è al beneficio dell’ assistenza giudiziaria, detti sborsi vanno rifusi allo Stato.

§2. Le spese processuali possono essere poste a carico di una parte, quando il processo non aveva

manifestamente alcuna probabilità di esito favorevole per essa. E. Dei rimedi contro il giudicato Art. 19 bensì solo quello del ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, quello della revisione e quello dell’ interpretazione delle sentenze. F. Della revisione Art. 20 La revisione delle sentenze cantonali è ammessa:
1. se dopo la sentenza sia stato scoperto un fatto o un mezzo di prova nuovo e decisivo, la cui mancata produzione in giudizio non è imputabile alla colpa della parte;
2. se un crimine o un delitto abbia influito sulla sentenza. La revisione è ammessa qualora il reato sia stato accertato dal giudice penale, oppure qualora l’ abbandono del procedimento o l’ assoluzione dell’ imputato dipendono da motivi diversi dalla mancanza di prove. Art. 21 La domanda di revisione dev’ essere proposta al Tribunale come all’ art. 3 del presente decreto, entro il termine di sei mesi dalla scoperta dei fatti o mezzi di prova nuovi, rispettivamente dall’ intimazione della sentenza penale o del decreto di abbandono. Decorsi cinque anni dall’ intimazione della sentenza, la revisione non è più ammessa. Per la procedura sono del resto applicabili le disposizioni del presente decreto. Art. 22 La richiesta d’ interpretazione o rettificazione della sentenza (articoli 323, 331 CPC) dev’ essere presentata, in triplo originale, mediante istanza scritta, sotto perenzione, non più tardi di otto giorni dopo l’ intimazione della sentenza di merito. Il giudice, previa comunicazione dell’ istanza alla controparte, con l’ assegno di breve termine per la risposta, decide senz’ altra istruzione. Dell’ assistenza giudiziaria Art. 23 L’ assistenza giudiziaria dev’ essere concessa alla parte che giustifica di non poter sopportare le spese della lite. Essa è demandata al presidente, con istanza motivata, corredata dei necessari attestati di povertà. L’ assistenza deve essere negata quando la lite non offre probabilità di esito favorevole. Se il presidente trova giustificato l’ estremo dell’ impossibilità a sopportare le spese della lite, accorda il beneficio dell’ assistenza senz’ altra istruzione. In caso contrario esso richiede ulteriori attestazioni all’ istante. Qualora venisse rifiutata, l’ istante ha diritto di sottoporre la domanda, mediante ricorso, al Tribunale il quale decide entro brevissimo termine.

Art. 24

L’ assistenza giudiziaria ha per effetto l’ ammissione al gratuito patrocinio, salvo il diritto alle ripetibili verso la controparte come all’ art. 18. Art. 25 In conformità all’ art. 47 della Legge federale sull’ assicurazione militare, il diritto dello Stato alla rifusione delle spese di assistenza nel caso dell’ art. 528 Procedura civile non può esercitarsi sopra le prestazioni e le somme che il beneficato ha ricevuto dall’ assicurazione. Capitolo IV Art. 26 I termini fissati dalla presente legge o dal giudice non possono essere prorogati per consenso delle parti.

§1. Trascorso il termine per l’ inoltro di un allegato scritto senza che una parte abbia proceduto nei propri

incombenti, il giudice assegna alla stessa un nuovo termine perentorio di tre giorni decorso inutilmente il quale la causa continua in preclusione di quest’ ultima per l’ atto. Questa potrà inoltre essere condannata ad una multa sino a fr. 10.-.

§2. Se una parte non compare all’ interrogatorio, ad un dibattimento orale od alle altre udienze d’

istruzione della causa, quella comparente dovrà procedere da sola nei propri incombenti.

§3. Se non compaiono ambedue le parti, il giudice procede agli eventuali ulteriori incombenti ed all’

emanazione del giudizio. Art. 27 Le mansioni di semplice trafila (art. 404 CPC) sono esercitate dal presidente o affidate ad un altro giudice delegato; contro le sue ordinanze in questa materia non è proponibile il ricorso al Tribunale. §.Ove non sia diversamente stabilito dal giudice, i ricorsi contro le decisioni del presidente, contro le quali è dato questo rimedio, non hanno effetto sospensivo. Quando l’ effetto sospensivo viene negato, il Tribunale deciderà prima del giudizio di merito; è in sua facoltà di ordinare l’ assunzione di nuove prove. Art. 28 sono tenuti ad immediatamente notificarlo al giudice, sotto pena di un’ ammenda sino a fr. 20.- da applicarsi dal presidente. Art. 29 La rimunerazione che la parte deve al suo patrocinatore per tutte le prestazioni professionali, derivate dalla causa, viene fissata, in caso di disaccordo fra le parti, dietro semplice istanza di una di esse o del patrocinatore, dal presidente della Camera civile, sulla presentazione della distinta delle competenze e spese e dietro semplice esame dell’ incarto. Tale fissazione, quando fosse richiesta, dovrà farsi al giudice già con la sentenza di merito. Art. 30 Le allegazioni e conclusioni devono essere stese in lingua italiana. La parte che produce un documento che non sia steso in quella lingua è tenuta, a richiesta della controparte o del giudice, a produrre la traduzione entro un termine fissato da quest’ ultimo. Art. 31 Il presente decreto entra in vigore, previa ratifica da parte del Consiglio federale, con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del Cantone Ticino.
4) Pubblicato nel BU il 14 dicembre 1951. Note:
1) RU 49, 1705.
2) Capitolo I, e cpv. 1 dell’ art. 1 modificati con DE del 14.V.1954 - BU 54, 203.
3) Capitolo I, e cpv. 1 dell’ art. 1 modificati con DE del 14.V.1954 - BU 54, 203.
4) Approvato dal CF in data 7.XII.1951.
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