Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo (del 30 gennaio 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : TITOLO I Diritto fondiario rurale Capitolo I Disposizioni di applicazione
Fondi non sottoposti alla LDFR
Art. 1
1 L’autorità competente decide d’ufficio o su domanda degli interessati quali sono i fondi non idonei allo sfruttamento agricolo ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla LDFR.
2 Per questi fondi essa provvede a richiedere l’iscrizione della menzione «fondo non assoggettato alla LDFR» a norma dell’art. 86 LDFR.
3 Per i fondi di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. c) e d) LDFR l’autorità competente subordina la decisione di cui al capoverso precedente ad una suddivisione secondo le zone di utilizzazione, rispettivamente ad un frazionamento del fondo nella parte agricola e in quella non agricola.
Azienda agricola
Art. 2
1 Le aziende agricole che non adempiono alle condizioni dell’art. 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera, sono sottoposte alle disposizioni sulle aziende agricole, se per la loro gestione necessitano di almeno 0.75 unità standard di manodopera.
Registro delle aziende agricole
Art. 3
Il Consiglio di Stato allestisce un registro delle Aziende agricole nel territorio cantonale entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge. Inoltre ne regola la procedura. Capitolo II Diritti di prelazione
Diritti di prelazione
a) corporazioni per miglioramenti del suolo
Art. 4
È istituito un diritto di prelazione in applicazione dell’art. 56 LDFR cpv. 1 lett. a) a favore di corporazioni o consorzi costituiti per l’esecuzione di miglioramenti del suolo.
b) altre corporazioni di diritto pubblico
Art. 5
Le persone giuridiche riconosciute ai sensi della legge organica patriziale hanno un diritto di prelazione sui diritti di godimento e di partecipazione su pascoli o alpi di loro proprietà, a norma dell’art. 56 cpv. 1 lett. c) LDFR. Procedura
Procedura
Art. 6
1 La procedura necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, per l’iscrizione di pegni e il calcolo dei valori di reddito agricolo, nonché le condizioni per il pubblico bando di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR sono stabilite dal Regolamento.
1 Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 10.4.2009 - BU 2009, 177.
2 L’ufficiale del Registro fondiario procede all’iscrizione dell’acquisto, dell’aggravio ipotecario, della sito in zona edificabile, se appare certo che esso non fa parte di un’azienda agricola e se tutte le altre condizioni necessarie per l’iscrizione sono adempiute.
Atti d’alienazione
Art. 7
Le istanze di iscrizione concernenti l’alienazione di più fondi con un solo atto devono indicare il valore attribuito dalle parti ad ogni singolo fondo. TITOLO II Affitto agricolo Capitolo I Diritto preferenziale d’affitto dei discendenti
Aventi diritto
Art. 8
1 In caso di affitto di un’azienda i discendenti del locatore possono far valere un diritto preferenziale di affitto qualora intendono gestire personalmente l’azienda e ne sono idonei.
2 Il diritto preferenziale di affitto decade qualora: a) b)
Esercizio
Art. 9
1 Il locatore deve notificare entro 30 giorni ai discendenti aventi diritto le condizioni e il contenuto del contratto.
2 L’avente diritto che intende assumere l’azienda deve far valere per iscritto il diritto preferenziale presso il locatore entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della conclusione e contenuto del contratto, al più tardi però entro 3 mesi da quando il terzo ha iniziato la gestione dell’azienda.
Riconoscimento
Art. 10
1 Il diritto preferenziale è ammesso se il locatore non vi si oppone per iscritto, indicandone i motivi, entro 30 giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione.
2 In caso di opposizione da parte del locatore il discendente può chiedere entro 30 giorni al giudice di pronunciarsi sul subingresso nel contratto d’affitto.
3 In caso di concorso di più aventi diritto il locatore può designare colui che può subentrare nel contratto.
4 Qualora il locatore non designa chi può subentrare nel contratto spetta al giudice decidere.
Conseguenze
Art. 11
Se il discendente subentra nel contratto di affitto, il terzo deve evacuare l’azienda con un preavviso di almeno 3 mesi entro il prossimo termine autunnale (11 novembre) qualora è già entrato nell’affitto. Capitolo II Diritto preferenziale per gli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico
Aventi diritto
Art. 12
Per l’affitto degli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico, a parità di condizioni e nei limiti del canone massimo precedentemente approvato è istituito un diritto preferenziale di affitto con le seguenti priorità: a) b)
Messa a concorso
Art. 13
Gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell’anno della scadenza del contratto.
Comunicazione, ricorso
1
2 Gli aventi diritto che hanno concorso possono appellarsi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del locatore sulla delibera, o da quando ne sono venuti a conoscenza.
3 Valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla Legge organica patriziale.
Conseguenze
Art. 15
1 Qualora il Consiglio di Stato stabilisse il diritto dell’avente diritto preferenziale sull’oggetto in affitto, il terzo subentrato in affitto deve lasciare all’avente diritto lo sfruttamento per il prossimo termine utile.
2 Il locatore deve risarcire al terzo i danni causati dal subingresso in affitto dell’avente diritto. Capitolo III Durata dell’affitto
Colture speciali
Art. 16
La durata iniziale dell’affitto per i vigneti e i frutteti intensivi di nuovo impianto non può essere inferiore a 15 anni. Capitolo IV Affitto complementare
Opposizione
Art. 17
Contro l’affitto complementare di un’azienda o di una particella possono fare opposizione: a) b) Capitolo V Controllo del canone d’affitto agricolo
Opposizione
Art. 18
Contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione può essere fatta opposizione dall’Unione contadini ticinesi. TITOLO III Applicazione della legge e disposizioni varie
Esecuzione e delega
Art. 19
1 Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l’esecuzione della LDFR, della LAAgr e della presente legge.
2 Esso è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni in applicazione delle norme federali.
3 Esso può avvalersi di commissioni speciali indipendenti dall’amministrazione.
Ricorsi
Art. 20
1 Contro le decisioni prese dall’autorità competente in virtù della LDFR, della LAAgr e della presente legge è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 In entrambi i casi il termine di ricorso è di 30 giorni dall’intimazione della decisione.
4 Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013. 2
Infrazioni
Art. 21
3 Le infrazioni alla LAAgr e alle norme cantonali di applicazione sono perseguite dall’autorità competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Pretese civili
2
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
3 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
Art. 22
Per giudicare le pretese derivanti dal titolo secondo della LDFR, è competente il foro civile a norma del Codice di procedura civile.
Procedura civile
Art. 23
4 Le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile.
Tasse e spese
Art. 24
1 Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per gli accertamenti e per le decisioni prese in applicazione della LDFR, della LAAgr e della presente legge, secondo il principio di copertura delle spese.
2 Esse non possono essere inferiori a fr. 50.-- né superiori a fr. 2000.-- e sono a carico dei richiedenti.
Abrogazione
Art. 25
Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate: - -
Entrata in vigore
Art. 26
La presente Legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicato nel BU 2007 , 107 e 119.
4
Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.
5 Entrata in vigore: 23 marzo 2007 - BU 2007, 107.
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