Regolamento concernente l’accoglienza di adottandi (213.410)
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Regolamento concernente l’accoglienza di adottandi

Regolamento concernente l’accoglienza di adottandi (dell’8 ottobre 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – d e c r e t a :

Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la procedura di autorizzazione all’accoglienza di adottandi e la relativa vigilanza.

Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)

Art. 2

1 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è l’Autorità cantonale unica ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 bis CC e l’Autorità centrale cantonale (ACC) giusta l’art. 3 LF-CAA.
2 L’UAP è competente: a) b) bis CC); c) d) e) ter CC); f)

Certificato d’idoneità

a) competenza

Art. 3

L’UAP, dopo verifica delle condizioni di cui all’art. 5 OAdoz, rilascia il certificato di idoneità.

b) formazione

Art. 4

2
1 In seno all’esame di valutazione dell’idoneità degli aspiranti all’adozione (art. 5 OAdoz), l’UAP verifica che essi abbiano partecipato al percorso formativo previsto.
2 Per l’organizzazione della formazione, l’UAP può far capo a partner esterni pubblici o privati con comprovata esperienza e con i quali concorderà il programma e i contenuti.
3 Su motivata richiesta degli aspiranti all’adozione, percorsi di formazione alternativi possono essere approvati dall’UAP se ritenuti parificati e idonei.
4 I costi di partecipazione alla formazione sono direttamente a carico degli aspiranti all’adozione.

c) rinnovo

Art. 5

Allo scadere della validità, della durata massima di tre anni (art. 6 OAdoz), il certificato d’idoneità può essere rinnovato per la durata di ulteriori tre anni, dopo nuovo esame delle condizioni di cui all’art. 5 OAdoz.

1

Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.
2 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.

Autorizzazione di accoglienza

a) competenza

Art. 6

3 L’UAP, dopo esame della documentazione di cui all’art. 7 OAdoz, rilascia agli aspiranti all’adozione l’autorizzazione per l’accoglienza di un determinato minore.

b) formazione durante l’accoglienza

Art. 7

4 Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’UAP verifica che gli aspiranti all’adozione si siano dichiarati disposti per scritto a seguire il percorso formativo anche durante il primo anno di accoglienza del minore.

c) approvazione d’entrata

Art. 8

Qualora sia necessaria l’entrata in Svizzera del minore prima del rilascio dell’autorizzazione, l’UAP emette una decisione di approvazione d’entrata.

Obbligo di comunicazione

Art. 9

5
1 Gli aspiranti all’adozione hanno l’obbligo di comunicare all’UAP ogni cambiamento importante della situazione, in particolare i cambiamenti nell’ambito della convivenza o nella comunità abitativa, nonché il cambiamento d’abitazione.
2 Essi hanno anche l’obbligo di comunicare entro dieci giorni all’UAP l’arrivo del minore.

Emolumenti

Art. 10

6 1 L’UAP in seno alla procedura di autorizzazione, riscuote presso gli aspiranti all’adozione i seguenti emolumenti: – –
2 Le spese relative ai costi amministrativi vengono fatturate al momento dell’apertura dell’incarto, quelle per l’accertamento sociale nella fase di verifica delle condizioni di idoneità.
3 Eventuali spese causate dall’intervento di partner esterni sono poste direttamente a carico degli aspiranti all’adozione.
4 Il disbrigo di domande relative all’informazione circa l’adottato (art. 268b CC), i genitori biologici e i loro discendenti diretti (art. 268c CC), così come la consulenza ai genitori biologici, ai discendenti diretti o all’adottato, possono essere posti a carico del richiedente nella misura di fr. 75.- ogni mezz’ora.

Sanzioni

Art. 11

Le contravvenzioni di cui all’art. 11 OAdoz sono inflitte dalla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). I casi di particolare gravità sono trasmessi al Ministero pubblico.

Ricorso

Art. 12

1 Contro le decisioni dell’UAP è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica. 7
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

Norma abrogativa

Art. 13

Il regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d’adozione dell’8 novembre 1988 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 14

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 2013 , 411.
3 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.
4 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.
5 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.
6 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 45.

7

Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
8 Entrata in vigore: 15 ottobre 2013 - BU 2013, 411.
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