Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo (911.110)
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Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

1 Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo (del 22 maggio 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007, d e c r e t a : TITOLO I Diritto fondiario rurale Capitolo primo Autorità competenti

Sezione dell’agricoltura

Art. 1

La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Sezione) è l’autorità competente a norma dell’art. 90 lett. a), c), d) e e) della Legge federale sul diritto fondiario rurale (in seguito LDFR).

Commissione di vigilanza

Art. 2

1 L’autorità di vigilanza a norma dell’art. 90 lett. b) LDFR è la Commissione di vigilanza (in seguito Commissione).
2 La Commissione, nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, è composta di 5 membri al massimo e può deliberare alla presenza di almeno 3 membri. Capitolo secondo Frazionamento di fondi agricoli

Domanda di autorizzazione

Art. 3

1 La domanda di autorizzazione di frazionamento di fondi assoggettati alla LDFR deve essere sottoposta dai proprietari o loro rappresentanti alla Sezione.
2 La domanda deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti: a) b) c) d) e)
3 Sul piano di mutazione per la domanda di iscrizione a RF dei fondi assoggettati alla LDFR deve figurare il timbro comprovante l’autorizzazione della Sezione. Capitolo terzo Acquisto di aziende e fondi agricoli

Domanda di autorizzazione

Art. 4

1 La domanda di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli ai sensi degli art. 61 segg. LDFR deve essere sottoposta dall’acquirente o dal suo rappresentante alla Sezione.
2 La domanda deve indicare le generalità, la formazione professionale e l’attività svolta dall’alienante e dall’acquirente e deve essere accompagnata dai documenti seguenti: a) b) c)

Pubblico bando

2

Art. 5

1 Il pubblico bando, prescritto dall’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR, ha una durata minima di
2 Nel bando deve figurare la dicitura: «copia delle offerte è da inoltrare alla Sezione dell’agricoltura - 6501 Bellinzona». Capitolo quarto Sorpasso del limite di aggravio

Richiesta di autorizzazione

Art. 6

1 La richiesta di autorizzazione per la costituzione di diritti di pegno immobiliare a garanzia di mutui che superano il limite di aggravio deve essere sottoposta alla Sezione.
2 La richiesta deve essere motivata e accompagnata dai documenti seguenti: a) b) c) d) Capitolo quinto Stima del valore di reddito

Procedura

Art. 7

1 La Sezione è competente per la determinazione del valore di reddito dei fondi agricoli, come pure per approvare tali valori calcolati da periti.
2 I valori di reddito calcolati da periti sono vincolanti soltanto se approvati dalla Sezione.
3 I valori di reddito indicano, per ogni singolo fondo, oltre al valore globale anche il calcolo dettagliato per singolo subalterno.
4 La domanda di approvazione del valore di reddito, da presentare in due copie, è corredata dai documenti da cui risultino in modo chiaro i criteri usati per la determinazione del valore di reddito secondo la guida per la stima del valore di reddito agricolo.
5 Alla domanda di approvazione di cui al cpv. 2 come pure alla domanda di stima inoltrata direttamente alla Sezione, sono allegati i documenti seguenti: a) b) c) Capitolo sesto Disposizioni diverse

Registro delle aziende agricole

Art. 8

1 La Sezione è competente per l’allestimento del registro delle aziende agricole.
2 I gestori di aziende agricole assoggettate alla LDFR sono tenuti a fornire alla Sezione tutti i dati che modificano il regime della proprietà fondiaria e dell’affitto a lungo termine nell’ambito del rilevamento dei dati per l’esecuzione delle misure di politica agraria.
3 La Sezione è autorizzata a fare uso di dati di cui al cpv. 2.

Statistica dei prezzi

Art. 9

1 La Sezione tiene una statistica dei prezzi pagati per le aziende e i fondi agricoli per i quali si applica la LDFR giusta l’art. 2 della legge stessa.
2 Questa statistica è determinante per stabilire il prezzo di acquisto esorbitante.

Menzioni ai sensi dell’art. 86 LDFR

Art. 10

La Sezione provvede d’ufficio o su richiesta degli interessati a chiedere l’iscrizione a registro fondiario delle menzioni di cui all’art. 86 LDFR.

Moduli ufficiali

Art. 11

La Sezione può esigere che l’inoltro delle domande di autorizzazione avvenga su moduli ufficiali. TITOLO 2 Affitto agricolo
3 Capitolo primo Autorità competenti

Sezione dell’agricoltura

Art. 12

L’esecuzione del diritto federale e cantonale in materia di affitto agricolo è delegata alla Sezione dell’agricoltura (in seguito Sezione), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi. Capitolo secondo Durata dell’affitto

Durata più breve

Art. 13

1 L’autorità competente per approvare una durata più breve di affitto è la Commissione dei fitti agricoli.
2 La domanda di approvazione va inoltrata al più tardi entro 3 mesi dall’inizio o dal rinnovo del contratto. Capitolo terzo Affitto particella per particella e affitto complementare

Affitto particella per particella: autorizzazione

Art. 14

L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione per l’affitto di singoli fondi o parte di singoli fondi di un’azienda agricola (affitto particella per particella) è la Commissione dei fitti agricoli.

Affitto complementare: autorità

competente e opposizione

Art. 15

1 L’autorità competente a decidere sulle opposizioni contro l’affitto complementare di un’azienda agricola o di una particella è la Commissione dei fitti agricoli.
2 L’opposizione va inoltrata alla Commissione dei fitti agricoli entro 3 mesi da quando l’interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Trascorsi 6 mesi dall’inizio dell’affitto, soltanto l’Unione dei contadini è legittimata a inoltrare opposizione. In ogni caso l’opposizione non può essere presentata dopo il termine di 2 anni dall’inizio del contratto.
3 Se l’opposizione è accolta, la Commissione dei fitti agricoli scioglie il contratto d’affitto per la successiva scadenza annuale (11 novembre) rispettando il termine di preavviso di almeno 6 mesi. Capitolo quarto Controllo del canone d’affitto agricolo

Opposizione

Art. 16

L’opposizione contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione va inoltrata alla Sezione entro 3 mesi dalla conoscenza della conclusione del contratto o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro 2 anni dall’inizio del contratto.

Decisione

Art. 17

La Sezione decide sull’opposizione. Se l’opposizione è accolta, essa stabilisce il canone d’affitto. Capitolo quinto Commissione dei fitti agricoli

Commissione dei fitti agricoli

Art. 18

1 La Commissione dei fitti agricoli è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è composta da 5 membri e dal segretario.
2 La Commissione può deliberare in presenza di almeno 3 membri. Capitolo sesto Decisione di accertamento

Decisione di accertamento

Art. 19

La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere:

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a) b) TITOLO 3 Disposizioni varie Capitolo primo Tasse

Tasse

Art. 20

1 Per gli accertamenti e le decisioni presi in applicazione della LDFR e della LAAgr riguardanti il valore di reddito rispettivamente il canone d’affitto agricolo la Sezione fissa una tassa corrispondente all’1% o del valore di reddito, ritenuto un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr.
2'000.-. Per ulteriori aggiornamenti la Sezione riscuote una tassa corrispondente all’1% o della differenza tra il precedente valore di reddito e quello nuovo. 1
2 A copertura dei costi derivanti da ulteriori accertamenti e decisioni in base alle normative della LDFR e della relativa legge cantonale di applicazione valgono i seguenti importi: a) per le divisioni materiali e i frazionamenti ai sensi dell’art.
60 LDFR fr. 50.-- b) per le decisioni di accertamento ai sensi dell’art. 84 LDFR fr. 50.-- c) per le autorizzazioni concernenti la menzione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. d) LDFR fr. 60.-- d) per le decisioni di approvazione del valore di reddito ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. e) LDFR fr. 70.-- e) per le autorizzazioni all’acquisto di un’azienda agricola o di un fondo agricolo ai sensi degli art. 61, 63, 64 e 65 LDFR e per quelle concernenti il sorpasso del limite di aggravio ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 lett. c) LDFR 2 fr. 80.--
3 Per le decisioni di accertamento di cui all’art. 19 lett. b) è prelevata una tassa di fr. 50.--. Capitolo secondo Disposizioni transitorie e finali

Abrogazioni

Art. 21

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento sul diritto fondiario rurale del 16 dicembre 1998 e il regolamento sull’affitto agricolo del 17 aprile 1996.

Entrata in vigore

Art. 22

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
3 Pubblicato nel BU 2007 , 411.
1 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 453.
2 Cpv. modificato dal R 5.6.2007; in vigore dal 8.6.2007 - BU 2007, 481.

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Entrata in vigore: 25 maggio 2007 - BU 2007, 411.
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