Tariffa dell’ Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (3.2.1.1.2)
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Tariffa dell’ Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Tariffa dell’ Ordine degli avvocati (del 7 dicembre 1984) Art. 1 La presente tariffa, emanata in applicazione dell’ art. 17 cpv. 3 della Legge sull’ avvocatura del
15 marzo 1983, è obbligatoria per i membri dell’ Ordine. Essa regola gli onorari ed il rimborso spese dovuti dal cliente all’ avvocato, ed è parte integrante del mandato fra avvocato e cliente, riservata la stipulazione di convenzioni speciali entro i limiti stabiliti dall’ art.
14 del Codice professionale e dal capoverso che segue. La procura all’ avvocato firmata dal cliente deve farvi esplicito riferimento. Se il cliente lo richiede, l’ avvocato è autorizzato a stipulare per iscritto una convenzione speciale che stabilisca una remunerazione a tempo, in deroga agli artt. 9 e segg. Art. 2 È considerata contraria alla dignità professionale ogni convenzione che fissa gli onorari in una frazione o percentuale della somma ricavata o che prevede la cessione di ragioni litigiose all’ avvocato perché le faccia valere in proprio. Se l’ avvocato è rimunerato dallo Stato, egli non può esigere onorario dal suo patrocinato per la stessa prestazione. Art. 3 Oltre agli onorari l’ avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’ interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’ uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre l’ avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’ incarto b) qualunque sia il metodo di riproduzione c) Art. 4 L’ avvocato deve chiedere al cliente anticipi per le sue presumibili spese e competenze per onorari. Gli anticipi vanno chiesti al momento dell’ assunzione del mandato e dell’ esecuzione dei principali atti della pratica. Art. 5 L’ avvocato è tenuto a presentare al cliente se richiesto, la distinta delle principali operazioni di patrocinio e delle spese effettive. Art. 6 Le contestazioni sull’ applicazione della presente tariffa sono decise in conformità del titolo VI della legge sull’ avvocatura del 15 marzo 1983. In caso di contestazioni della propria nota l’ avvocato è tenuto a specificare le proprie pretese con una nota dettagliata e con un breve esposto in cui spiega su quali basi e con quali criteri venne calcolato l’ onorario. Art. 7 Sino a pagamento integrale della propria nota, l’ avvocato è autorizzato a trattenere atti da lui redatti e valori, in conformità all’ art. 10 della legge sull’ avvocatura. II. Sistema di calcolo degli onorari Art. 8 Gli onorari comprendono l’ importo normale ed eventuali aumenti: nel fissare la somma entro i limiti stabiliti dalla presente tariffa, si avrà riguardo in ogni singolo caso alla complessità ed all’ importanza, al valore ed all’ estensione della pratica, alla competenza professionale ed alla responsabilità dell’ avvocato, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’ esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Art. 9 nei limiti delle percentuali seguenti: valore onorario normale fino a fr. 5’ 000.- 15-25% oltre i fr. 5’ 000.- sino a fr. 10’ 000.- 10-20%
oltre i fr. 200’ 000.- 6-10% oltre i fr. 200’ 000.- sino a fr. 500’ 000.- 5-8% oltre i fr. 500’ 000.- sino a fr. 1’ 500’ 000.- 4-7% oltre i fr. 1’ 500’ 000.- 3-6% Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile cantonale e federale, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti. Art. 10 dispendio orario ritenuto, di regola, un minimo di fr. 150.- all’ ora. L’ avvocato ha diritto per ogni conferenza con il cliente o nel suo interesse, anche se tenuta per telefono, e per ogni lettera al cliente o nel suo interesse, ad un onorario da fr. 30.- a fr. 50.-. Art. 11 Per pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato, nonché in pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco non giustifichino l’ applicazione integrale della tariffa secondo il valore, gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui agli artt. 9 e
10. Ciò avverrà in particolare se il mandato termina per revoca o rinuncia, oppure se la vertenza cessa prima del compimento di atti giudiziali, oppure se una causa si conclude con transazione, conciliazione, acquiescenza o desistenza, o perché la soluzione di un problema preliminare ha consentito di concluderla prematuramente, oppure ancora per venir meno del motivo del contendere. Art. 12 L’ onorario normale calcolato secondo l’ art. 9 può essere eccezionalmente aumentato: a) dal 20 al 40% se la pratica ha richiesto studio e conoscenze speciali, trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, corrispondenza, atti e riunioni in lingua che non sia l’ italiano, conteggi complicati, atti suppletori di procedura, studio e occupazioni maggiori di quanto prevedibile per una causa normale b) nello stesso modo, o in caso di pratiche congiunte c) III. Cause civili Art. 13 Per le cause civili ordinarie ed in procedura accelerata l’ onorario è quello normale calcolato come agli artt. 8 e segg. della presente tariffa. Art. 14 Per le cause di stato l’ onorario va da fr. 1’ 000.- a fr. 25’ 000.-. Se le prestazioni dell’ avvocato si estendono alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei rapporti patrimoniali litigiosi, egli ha diritto ad un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando l’ art. 9 al valore dell’ intera sostanza coniugale. Art. 15 Per i procedimenti civili speciali di natura contenziosa ma esclusi gli incassi ed i procedimenti esecutivi l’ onorario va dal 30% all’ 80% di quello normale. Per i procedimenti civili speciali non contenziosi l’ onorario è calcolato secondo la tariffa oraria, conformemente all’ art. 10. Art. 16 valore determinato o determinabile. Art. 17 In caso di rimedi di diritto a un’ autorità di ricorso sarà dovuto un onorario dal 20% al 70% dell’ onorario calcolato come agli articoli precedenti. Il presente articolo si applica pure ai ricorsi al Tribunale federale, ritenuto comunque un massimo di fr. 25’
000.-. IV. Pratiche esecutive e d’ incasso Art. 18 normale calcolato giusta l’ art. 9 della presente tariffa, ritenuto un massimo di fr. 20’ 000.-. In caso di mancata opposizione oppure ottenuto il ritiro o il rigetto della stessa, l’ avvocato incaricato di procedere ad ulteriori atti (pignoramento, comminatoria di fallimento, ecc.) applicherà la tariffa oraria prevista all’ art. 10. Art. 19 art. 9 della presente tariffa sulla media fra valore dei beni sequestrati e importo del credito da garantire, ritenuto un massimo di fr. 50’ 000.-.

Art. 20

Per le istanze di fallimento l’ onorario normale va da fr. 100.- a fr. 2’ 000.-. Art. 21 Per le cause di rivendicazione o di contestazione della graduatoria, nonché per le azioni revocatorie valgono gli artt. 8 e segg. della presente tariffa. Art. 22 Per i ricorsi è dovuto un onorario dal 20% al 70% dell’ onorario calcolato come agli articoli precedenti. Il presente articolo si applica pure ai ricorsi al Tribunale federale, ritenuto comunque un massimo di fr. 15’
000.-. Art. 23 Per le domande di concordato si applica l’ art. 10 della presente tariffa. Per l’ attività quale commissario del concordato, quale amministratore speciale del fallimento, quale liquidatore o membro della delegazione dei creditori, si applica la Tariffa applicabile alla LEF. Art. 24 Per i reclami e i ricorsi alle autorità di vigilanza compreso il Tribunale federale contro i provvedimenti delle autorità esecutive l’ onorario va da fr. 300.- a fr. 5’ 000.-. Art. 25 Per i procedimenti esecutivi civili l’ onorario va dal 20% al 70% di quello normale. V. Pratiche amministrative Art. 26 tariffa. Art. 27 domanda dell’ espropriato e l’ offerta dell’ ente espropriante formulata, al più tardi, all’ udienza di conciliazione di prima istanza. Art. 28 Per i ricorsi in materia di tasse e di imposte il valore litigioso è dato dalla differenza tra l’ imposta dovuta secondo la tassazione impugnata e quella riconosciuta dal cliente, ritenuto comunque che l’ onorario non potrà in ogni caso superare il 50% dell’ imposta complessiva in contestazione. Art. 29 In caso di ricorso è dovuto un onorario dal 20% al 70% dell’ onorario calcolato come agli articoli precedenti. Il presente articolo si applica pure ai ricorsi al Tribunale federale, ritenuto comunque un massimo di fr. 15’
000.-. VI. Pratiche assicurative Art. 30 L’ onorario normale per le cause previste dalle leggi federali e cantonali sulle assicurazioni sociali e militari (LAVS, LAI, LAINF, LPP, LAMI, LAM, ecc.) va dal 30% al 70% di quello calcolato secondo gli artt. da 8 a 12 che precedono. VII. Pratiche penali Art. 31 Per la stesura di querele e denunce penali, è dovuto un onorario fino a fr. 5’ 000.-. Art. 32 Per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali è dovuto un onorario fino a fr. 5’
000.-. Per le contravvenzioni in materia di tasse e imposte si applica l’ art. 26. Art. 33 Per i processi davanti al Pretore è dovuto un onorario fino a fr. 3’ 000.-. Art. 34 Per i processi davanti alle Assise correzionali è dovuto un onorario fino a fr. 15’ 000.-. Art. 35 Per i processi davanti alle Assise criminali è dovuto un onorario fino a fr. 50’ 000.-. Art. 36 Per i processi davanti alle Assise federali, alla Corte penale federale e alla Camera criminale federale, è dovuto un onorario fino a fr. 50’ 000.-. Art. 37 Per tutti i procedimenti penali, l’ avvocato ha inoltre il diritto di esporre, per l’ assistenza al patrocinato, durante le informazioni preliminari, l’ istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non potrà in nessun caso eccedere l’ onorario massimo previsto negli articoli precedenti.

Art. 38

Per i ricorsi alla Camera dei ricorsi penali e alla Corte di cassazione penale, è dovuto un onorario fino a fr. 10’ 000.-. Art. 39 Per tutti i ricorsi e le altre procedure penali davanti al Tribunale federale è dovuto un onorario fino a fr. 10’ 000.-. Art. 40 Le disposizioni del presente capitolo si applicano sia al patrocinio di difesa che di parte civile. Se il Tribunale si pronuncia anche sulle pretese civili, l’ onorario normale sarà aumentato fino al 50% di quello previsto agli artt. 8 segg. Art. 41 Per procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l’ avvocato può prescindere dai massimi di cui agli articoli precedenti. Art. 42 Gli articoli da 31 a 41 si applicano per analogia alle procedure penali militari. Art. 43 applicabili: la presente tariffa può entrare in linea di conto solo quale diritto suppletorio. L’ onorario quale patrocinatore è invece quello normale delle cause civili ordinarie. Art. 44 Per la consulenza non contenziosa ed i pareri giuridici l’ onorario è calcolato secondo gli artt. da
8 a 12 della presente tariffa. Art. 45 Per l’ incasso di somme di denaro l’ onorario dell’ avvocato si calcola giusta l’ art. 9 della presente tariffa, ritenuti i seguenti massimi: per i primi fr. 1’ 000.- 2.0% per i successivi fr. 49’ 000.- 1.0% per il resto 0.5% Qualora l’ incasso faccia seguito ad una pratica contenziosa per la quale la presente tariffa già prevede un onorario particolare, i massimi di cui al presente articolo vengono ridotti a 1/3. Art. 46 Riservata l’ applicazione del diritto federale, per le esecuzioni testamentarie e l’ amministrazione di successioni l’ onorario si calcola secondo l’ art. 10 della presente tariffa, con un aumento unico di al massimo 5‰ degli attivi lordi. IX. Disposizione finale Art. 47 La presente tariffa, adottata dall’ assemblea generale dell’ Ordine il 7 dicembre 1984, emendata e approvata dal Tribunale di appello il 14 aprile 1986, entra in vigore con la sua pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino
1) e si applica ai mandati conferiti a decorrere da tale data. Con l’ entrata in vigore della presente tariffa è abrogata la tariffa precedente del 2 dicembre 1972. Pubblicata nel FU 86 , 2910. Note:
1) Entrata in vigore: 5 agosto 1986 - FU 86, 2910.
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