Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (914.410)
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Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie

Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (del 19 novembre 1969) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) del
3 giugno 1969 (qui abbreviata: legge cantonale), d e c r e t a :

Competenze

1 Art. 1 2
1 È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento della sanità e della socialità. 3
2 Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a:
a.
b.
c.
3 L’Ufficio in particolare è competente a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g. Art. 2 ...
4 Art. 3 ... 5

Fiere e mercati di bestiame

Art. 4

1 I Municipi annunciano all’ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Comune durante l’anno successivo. Il permesso è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.
2 Il Municipio ordina i provvedimenti d’organizzazione. Devono essere presenti il veterinario ufficiale, l’ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli della polizia cantonale.
3 Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può riscuotere le seguenti tasse:
a.
b.

Veicoli

1 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994; 459.

2

Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedente modifica: BU

1994, 459.

3 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
4 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; precedente modifica: BU 1978,

57.

5 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101.

Art. 5

I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono avere i requisiti stabiliti dall’ordinanza federale sulle epizoozie ed essere collaudati dall’ufficio cantonale della circolazione.

Macelli

Art. 6

Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in recipienti idonei. L’eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazione che si scaricano nei corsi d’acqua o nei laghi.

Indennità

Art. 7

6 1 Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli art. 9 e 10 della legge, lo Stato versa un’indennità pari all’80% del valore di stima.
2 Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato agli animali è costituito da imbratto, l’indennizzo è pari al 60% del valore di stima.
3 Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una produzione forzata in unità economica in cui il numero dei soggetti supera le seguenti cifre: - bestiame bovino d’allevamento e reddito
100 UBG (unità bestiame grosso) - bestiame d’ingrasso (manze, buoi, tori)
100 capi - vitelli d’ingrasso 100 capi - suini d’allevamento 100 capi - suini d’ingrasso 500 capi - pecore e agnelli d’ingrasso 500 capi - polli d’allevamento, ovaiole 3000 capi - polli d’ingrasso 2000 capi - conigli d’allevamento o d’ingrasso
500 capi - alveari 100 popoli 7

Stima

Art. 8

La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore delle api.

Misure profilattiche contro la peste suina

e la rogna delle pecore

Art. 9

1 I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all’ispezione delle carni usati secondo l’art. 115 della ordinanza federale concernente l’ispezione delle carni dell’11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina classica entro 4 settimane dall’immissione nel porcile.
2 Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell’alpe e subito dopo lo scarico.

Divieto d’uso di determinati prodotti

Art. 10

È vietato l’impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito.

Commercio bestiame

Art. 11

8 Chi esercita il commercio del bestiame dev’essere in possesso di una patente cantonale o intercantonale rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale e versare le seguenti tasse alla cassa cantonale:
a.
6 Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1974, 263.
7 Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177.
8 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1982,

311.

b.
c.

Registro

Art. 12

Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull’apposito registro da consegnare all’ufficio veterinario entro il 15 gennaio.

Abrogazioni

Art. 13

Il presente decreto abroga:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l. m. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17
n.
o.
p.

Entrata in vigore

Art. 14

Ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 9 , questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970. Pubblicato nel BU 1970 , 14.
9 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
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