Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano (5.2.2.9)
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Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano

5.2.2.9 Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano (del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti: - Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc); - Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; - Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998; - ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento s’intendono al maschile e al femmi nile ; d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 Il presente regolamento si applica al Centro scolastico per le industrie artistiche (in seguito CSIA). Capitolo secondo Organizzazione Art. 2
1 Il CSIA organizza la formazione scolastica e pratica per le persone in formazione del settore artistico in base alle disposizioni federali e cantonali in vigore.
2 I curricoli formativi offerti sono: a) scuola d’arte applicata (in seguito SAA) , Scuola a tempo pieno per il conseguimento dell’attestato federale di capacità con corsi di Maturità professionale artistica integrata che si articola in quattro aree e nelle seguenti professioni :
1) area design tecnico, Disegnatore con indirizzo architet tura d’interni;
2) area design grafico e promozionale, Grafico e Decoratore 3D;
3) area di design di scena, Pittore di scenari;
4) area design tessile, Creatore di tessuti e Tecnologo di tessili; b) scuola professionale artigianale e industriale (in seguit o SPAI) con formazione scolastica per apprendisti assunti da aziende in professioni nel campo delle arti applicate; c) corsi di Maturità professionale artistica per professionisti qualificati o paralleli all’esercizio di una professione o in collaborazione con le Scuole d’arti e mestieri del la sartoria ( in seguito SAMS) di Biasca e Viganello per le creatrici di abbigliamento; d) la Scuola cantonale d’arte (in seguito SCA), per un numero massimo di 22 iscritti, organizzata in un triennio di cultura generale, secondo il modello di una scuola specializzata (SS), seguito da un quarto anno per il conseguimento di una maturità specializzata (MS) nel campo delle arti visive; al termine della SCA viene contemporaneamente rilasciato un titolo di maturità artistica di diritto cantonale;
1 e) Scuola Specializzata Superiore di Arte Applicata (in seguito SSSAA) per il conseguimento di un titolo nell’ambito dell’Industrial Design, del Web Design e della Computer Animation ; f) corso propedeutico per l’ammissione agli esami della Scuola universitaria professionale (in seguito SUP), Arte visiva. Capitolo terzo Vigilanza, coordinamento, innovazioni

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Lett. modificata dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

Art. 3

La vigilanza didattica sull’insegnamento è esercitata dalla direzione dell’istituto in collabo razione con l’Ufficio della formazione industriale, artigianale, artistica e agraria (in seguito UFIAAA). Art. 4 L’UFIAAA promuove, in collaborazione con la direzione dell’istituto e l’Istituto universitario federale per la for mazione professionale (IUFFP), innovazioni pedagogiche e didattiche. Art. 5
1 Il CSIA si dota di un regolamento interno che stabilisce l’organizzazione, la vigilanza, l’ammissione, la frequenza, le misure disciplinari, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.
2 Il regolamento interno è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) e viene consegnato all’inizio del ciclo di studi. coltativi di ricupero opzionali continua Art. 6 1 La Direzione del CSIA può proporre di organizzare e offrire agli studenti: a) lezioni di recupero per apprendisti e studenti in difficoltà; b) corsi facoltativi; c) corsi per la preparazione agli esami finali di tirocinio secondo l’art. 3 3 della legge federale sulla formazione professionale; d) corsi di formazione continua; e) i gruppi di allievi dei corsi facoltativi e di ricupero devono, di regola, raggiungere l’effettivo di
10 partecipanti.
2 I corsi sono autorizzati dall’UFIAAA.
3 È asse gnato al docente un mandato e riconosciuto un compenso orario pari a quello indicato per le supplenze. Capitolo quarto Ammissione Art. 7
1 Il numero dei posti disponibili per l’ammissione al primo anno, di regola, è 98, inclusi quelli della SCA.
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2 In primavera si svolge un esame di graduatoria per tutti i postulanti in forma di prova attitudinale per le arti applicate. In base alla graduatoria e alle condizioni definite nel regolamento interno (art.
8) i candidati accedono all’area e alla formazione professionale.
3 La DFP può autorizzare ogni anno un’escursione massima del 20% del numero dei posti disponibili. alla SCA
3 Art. 8 Le condizioni di ammissione sono definite nel regolamento interno. Capitolo quinto Frequenza Art. 9
1 Per la frequenza dell’insegnamento obbligatorio, compresa l’educazione fisica, fanno stato le norme di legge federale e cantonale, del regolamento interno e le disposizioni del medico cantonale.
2 Le assenze dalle lezioni sono giustificate per iscritto dalla persona in formazione o dal suo rappresentante legale e dal maestro di tirocinio.
3 In caso di assenze numerose o ingiu stificate sono adottate le sanzioni previste dal capitolo decimo. Capitolo sesto Programmi e piani di studio

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Cpv. modificato dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

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Nota marginale modificata dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

Art. 10

1 I piani di studio della SAA (materie, opzioni e programmi d’insegnamento) sono allestiti dalla direzione dell’istituto conformemente ai regolamenti e le ordinanze di tirocinio e al programma - quadro d’insegnamento per la preparazione alla maturità professionale artistica.
2 Essi sono approvati dall’UFIAAA.
4 Art. 11
5 Per il pe rcorso quadriennale della SCA i piani di studio sono allestiti dalla direzione dell’istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento intercantonale e cantonale e approvati dalla DFP. Capitolo settimo Promozione e passaggio all’anno successivo
S PAI Art. 12 Nei casi segnalati dalla scuola, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio con conseguente ripetizione dell’anno scolastico compete alla DFP, la quale, oltre al rapporto scolastico, tiene conto dei pareri del maestro di tirocinio e del rappresentante legale della persona in formazione.
6 Art. 13 La promozione all’anno successivo è disciplinata dal regolamento interno. Art. 14
1 Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia.
2 Le note di condotta e applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine di ogni semestre.
3 Se un docente non assegna un voto semestrale o finale deve motivarne le ragioni per iscritto.
4 La nota di educazione fisica non è compresa nel numero delle insufficienze e non è considerata nel computo della media. Art. 15 Per le contestazioni in materia di valutazione è applicabile il regolamento di applicazione della Legge della scu ola. Capitolo ottavo Esami finali Art. 16 La direzione preavvisa le modalità d’esame che sono definite, sentita la direzione e nel rispetto dei regolamenti e ordinanze, dall’autorità d’esame, la Divisione della formazione professionale, per il tramite de ll’UFIAAA. Capitolo nono Titoli di studio Art. 17
1 Le persone in formazione che superano l’esame finale di tirocinio ricevono secondo le normative in vigore l’attestato federale di capacità.
2 Gli studenti e gli apprendisti che seguono i corsi di Scuola m edia professionale ricevono, a esame finale superato, l’attestato federale di maturità professionale artistica ai sensi dell’ordinanza federale di maturità.
3 Gli studenti della SCA che superano gli esami finali ricevono, alla fine del terzo anno, il diplom a di scuola specializzata e, alla fine del quarto anno, la maturità specializzata nel campo delle arti visive nonché il titolo di maturità artistica di diritto cantonale.
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4 Gli studenti della SSSAA ricevono l’attestato cantonale di Scuola Superiore Specializzata. Capitolo decimo

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Nota marginale modificata dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

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Art. modificato dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

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Nota marginale modificata dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.

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Cpv . modificato dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.
Assenze e sanzioni disciplinari Art. 18
1 Le ore di assenza non possono superare, nelle singole materie, il 15% del totale delle ore annuali di insegnamento.
2 Nel caso di superamento di questo limite ore, la direzione può proporre alla DFP la ripetizione dell’anno, l’interruzione della formazione o, nell’anno terminale, la non - ammissione agli esami finali. Art. 19 1 Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un c olloquio chiarificatore con gli insegnanti.
2 Se del caso, gli insegnanti, a dipendenza della natura e della gravità dell’accaduto, possono richiedere l’intervento, del docente di classe, della direzione, dei detentori dell’autorità parentale o del datore d i lavoro.
3 In casi gravi d’indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento con comunicazione scritta alla persona in formazione e al suo rappresentant e legale; b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta al suo rappresentante legale, al datore di lavoro e alla DFP. La sanzione può consistere in un lavoro manuale di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cur a, assegnato dalla direzione; c ) proposta alla DFP di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall’istituto.
4 L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.
5 La persona in formazione esclusa no n può essere iscritta in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento. Capitolo undicesimo Servizi Art. 20 Nella sede è istituito un servizio di mediazione per le persone in formazione. Capitolo dodicesimo Disposizioni finali e transitorie Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2010. Art. 22 Il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 30 settembre 2008 è abrogato. Art. 23
8 Per le persone che hanno iniziato la formazione nel Liceo artistico quadriennale prima dell’anno scolastico 2014/15 rimangono in vigore le pr ecedenti disposizioni. Pubblicat o nel BU 2010 , 148.

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Art. modificato dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 302.
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