Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (341.100)
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Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) 1 (del 20 aprile 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato, - il rapporto 31 marzo 2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Disposizioni generali
A. Principio Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.
B. Norme di applicazione Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per: a) di pene pecuniarie e multe; b) di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive; c) inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, pene privative di libertà e delle misure, così come dell’esecuzione anticipata di una pena di una misura; d) di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di e) dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta; f) di base per la collaborazione con privati ai sensi dell’articolo 379 del codice svizzero del 21 dicembre 1937 (CP); g) del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi
380 CP.
B bis . Consiglio di vigilanza Art. 2a 2 1 Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.
2 In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.
3 Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all’anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull’organizzazione interna degli stabilimenti.
4 Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
C. Utilizzazione di stabilimenti svizzeri Art. 3 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale.

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Titolo modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
2 Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.
D. Prestazioni
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1 l’assistenza medica, l’assistenza spirituale, l’assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.
2 Persone che espiano una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.
E. Assistenza riabilitativa Art. 5 L’istituto dell’assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l’organizzazione e le norme di funzionamento.
F. Accesso ai dati personali Art. 6 1 Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell’autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.
2 Il personale direttamente incaricato dell’esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.
G. Informazioni a terzi Art. 7
1 Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all’inizio dell’esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione: a) dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l’integrità fisica, o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali b) persone che dimostrano un interesse all’informazione degno di protezione.
2 I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.
H. Casellario giudiziale Art. 8
1 Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale. Capitolo II Esecuzione dei giudizi
A. In generale Art. 9 1 Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.
2 La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
3 Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli articoli 356 e seguenti CP.
4 Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l’internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.
5 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.
B. Giudice dell’applicazione della pena

1. Competenze

Art. 10 3 1 Il giudice dell’applicazione della pena è competente: a) b) c) le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);

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Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010,

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d) le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c
1-4 e 6 CP); e) il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o prolungare l’assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP); la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell’internamento
46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP); f) il trattamento ambulatoriale e a statuire sull’esecuzione della pena sospesa (art. CP); g) adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica di una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP); h) – il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP); – il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP); – la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP); – la concessione del primo congedo; – il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP); – le deroghe alle forme d’esecuzione (art. 80 CP); – l’interruzione dell’esecuzione di pene e misure (art. 92 CP); – le altre decisioni che il diritto federale riserva all’autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale; i) adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) o dall’internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP); j) adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87
1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP); k) emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione e l’ordine di arresto; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova
2 Il giudice dell’applicazione della pena può delegare l’audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia.

2. Procedura

Art. 11
1 Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
2 ...
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3 Il giudice dell’applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell’autorità di esecuzione della pena e, nei casi previsti dalla legge, d’ufficio. 5
4 Il giudice dell’applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all’internamento.
3. Rimedi di diritto Art. 12 1 Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP: a) Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera l; b) Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere c-k. 6
2 Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.
4 Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
5 Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.

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Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010,

517.

C. Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi
1. Composizione e organizzazione Art. 13 1 È istituita la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2 Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti. 7
3 La Commissione si organizza da sé.

2. Competenze

Art. 14
1 La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMin). 8
2 Essa interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della pena.
D. Trasmissione delle sentenze Art. 14a 9 Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi entro tre giorni dalla crescita in giudicato.
E. Conservazione e consultazione degli atti Art. 14b 10 1 Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d’esecuzione, dall’autorità d’esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
2 Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
3 L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
4 Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti CPP. Capitolo III Casi particolari
A. Art. 67, 67a, 67b, 67c, 67d CP 11 Art. 15 12
1 L’interdizione di esercitare un’attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.
2 Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
B. Art. 67e CP
13 Art. 16 14 Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all’autorità designata dal Consiglio di Stato.
C. Pubblicazioni Art. 17 Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.
7 Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010,

517.

8 Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
9 Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.
10 Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
11 Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
12 Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

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Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
14 Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
D. Revoca della sospensione condizionale della pena
1 CP è pronunciata: a) Corte o dal giudice che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova; b) giudice dell’applicazione della pena negli altri casi.
2 La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a del primo capoverso, dal procuratore pubblico o dall’autorità amministrativa di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni. 15 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 255. Pubblicata nel BU 2010 , 255.
15 Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.
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