Legge sul sostegno alla cultura (440.100)
Legge sul sostegno alla cultura (440.100)
Legge sul sostegno alla cultura
Legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : Capitolo primo Generalità
Definizione
Art. 1
1 La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.
2 La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.
Scopo e campo d’applicazione
Art. 2
1 La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.
2 Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.
3 Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.
Libertà e accesso alla cultura
Art. 3
1 Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.
2 Esso promuove l’accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.
Iniziativa culturale e sussidiarietà
Art. 4
1 L’iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.
2 Nell’ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.
Ruolo degli enti pubblici
Art. 5
1 Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.
2 A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura. Capitolo secondo Organismi
Conferenza cantonale della cultura
Art. 6
1 La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.
2 La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all’anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.
3 Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.
4 La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.
Commissione culturale consultiva
Art. 7
1 È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.
2 Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 3 della presente legge.
3 Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali. Capitolo terzo Compiti del Cantone
Istituti e programmi culturali
Art. 8
1 Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.
2 Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.
Salvaguardia e promozione della cultura
e della lingua italiane
Art. 9
1 Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.
2 La realizzazione di tale compito si può concretizzare: a) b) c) d)
Forme di sostegno alla cultura
Art. 10
Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente: a) b) c) d) e) g)
Procedura di accreditamento
Art. 11
1 L’accreditamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.
2 Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.
3 L’accreditamento di un’attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.
4 Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:
a) b)
Sostegno diretto o indiretto cantonale
Art. 12
1 Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico: a) b) c) d)
2 Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.
3 L’aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l’operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l’attività editoriale nella Svizzera italiana.
4 Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.
5 In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d’applicazione.
Acquisto e commissione d’opere d’arte
Art. 13
1 Nell’acquistare e commissionare opere d’arte giusta l’art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.
2 Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d’opere d’arte da definire con criteri di proporzionalità. Capitolo quarto Norme diverse e finali
Principi procedurali
Art. 14
1 Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.
2 I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l’oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.
3 Il regolamento d’applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l’ottenimento dell’accreditamento, l’obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.
Dipartimento competente e
regolamento d’applicazione
Art. 15
Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l’applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.
Entrata in vigore
Art. 16
1 Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2014 , 533.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 533.