Legge sul sostegno alla cultura (440.100)
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Legge sul sostegno alla cultura

Legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : Capitolo primo Generalità

Definizione

Art. 1

1 La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.
2 La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

Scopo e campo d’applicazione

Art. 2

1 La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.
2 Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.
3 Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Libertà e accesso alla cultura

Art. 3

1 Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.
2 Esso promuove l’accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

Iniziativa culturale e sussidiarietà

Art. 4

1 L’iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.
2 Nell’ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

Ruolo degli enti pubblici

Art. 5

1 Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.
2 A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura. Capitolo secondo Organismi

Conferenza cantonale della cultura

Art. 6

1 La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.
2 La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all’anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.
3 Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.
4 La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Commissione culturale consultiva

Art. 7

1 È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.
2 Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 3 della presente legge.
3 Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali. Capitolo terzo Compiti del Cantone

Istituti e programmi culturali

Art. 8

1 Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.
2 Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Salvaguardia e promozione della cultura

e della lingua italiane

Art. 9

1 Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.
2 La realizzazione di tale compito si può concretizzare: a) b) c) d)

Forme di sostegno alla cultura

Art. 10

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente: a) b) c) d) e) g)

Procedura di accreditamento

Art. 11

1 L’accreditamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.
2 Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.
3 L’accreditamento di un’attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.
4 Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:
a) b)

Sostegno diretto o indiretto cantonale

Art. 12

1 Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico: a) b) c) d)
2 Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.
3 L’aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l’operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l’attività editoriale nella Svizzera italiana.
4 Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.
5 In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d’applicazione.

Acquisto e commissione d’opere d’arte

Art. 13

1 Nell’acquistare e commissionare opere d’arte giusta l’art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.
2 Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d’opere d’arte da definire con criteri di proporzionalità. Capitolo quarto Norme diverse e finali

Principi procedurali

Art. 14

1 Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.
2 I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l’oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.
3 Il regolamento d’applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l’ottenimento dell’accreditamento, l’obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Dipartimento competente e

regolamento d’applicazione

Art. 15

Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l’applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 16

1 Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2014 , 533.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 533.
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