Regolamento concernente le autorimesse ed i posteggi lungo le strade cantonali (725.310)
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Regolamento concernente le autorimesse ed i posteggi lungo le strade cantonali

1 Regolamento concernente le autorimesse ed i posteggi lungo le strade cantonali 1 (del 22 dicembre 1967) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio
1951, d e c r e t a : CAPITOLO I Costruzioni, piantagioni e formazione di accessi

Procedura per le autorizzazioni.

a) lavori edili

Art. 1

... 2

Modo di misurare la distanza.

Art. 2

... 3

b) piantagioni

Art. 3

...
4

Formazione di posteggi

Art. 4

1 I posteggi devono essere convenientemente accessibili, senza che ne risulti intralcio o pericolo alla circolazione.
2 Essi devono di regola corrispondere agli schemi: a) di cui all’allegato I per i posteggi a lato di strade secondarie con traffico molto limitato; b) di cui all’allegato II per i posteggi a lato di ogni categoria di strade.

Costruzione di autorimesse; distanze

Art. 5

1 Le autorimesse devono sorgere a una distanza dalle strade cantonali uguale alla loro profondità, in modo da consentire la sosta degli autoveicoli davanti alla porta senza recare disturbo alla circolazione né ostruire il marciapiede (vedi allegato III).
2 Lungo le strade principali secondo la legislazione federale sulla circolazione stradale, lo spazio disponibile sulla proprietà privata deve inoltre essere sufficiente per consentire la manovra di voltata del veicolo fuori dal sedime stradale (vedi allegato IV).
3 La distanza di cui al primo capoverso del presente articolo non può essere in ogni caso inferiore a m 5.50.
4 Se è previsto un allargamento della strada, essa è misurata dalla linea di progetto.
5 Possono essere concesse deroghe lungo le strade secondarie con traffico molto limitato per giustificati motivi.

1

Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 350.

2

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 350; precedente modifica: BU 1974,

89.

3

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 350; precedente modifica: BU 1974,

89.

4

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 350; precedente modifica: BU 1974,

89.

2

Stazioni per la distribuzione dei carburanti a) ubicazione

Art. 6

1 Le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti devono essere situate e sistemate in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2 Esse non possono in ogni caso sorgere nelle adiacenze di incroci, sbocchi, dossi, curve e altri ostacoli che impediscono la visuale, tratti stradali stretti o ripidi o che servono alla preselezione, piazze di sosta di servizi pubblici e simili.
3 Le stazioni devono osservare le seguenti distanze minime, misurate dal centro dell’impianto di cui si chiede l’approvazione: a) ml 75 dal centro di una intersezione stradale nell’abitato secondo la legislazione federale sulla circolazione; ml 150 dal centro di una intersezione stradale fuori dell’abitato; b) ml 250 dall’area doganale.
4 Fuori dell’abitato la stazione deve essere doppia, attrezzata su ambo i lati della strada per la distribuzione della medesima marca di carburante. Su una tratta minima di ml 75 dal centro dell’impianto, per ognuna delle due direzioni, deve essere formata una pista di decelerazione e una di accelerazione della larghezza di almeno ml 3 (vedi allegato VIII).
5 Possono essere concesse deroghe lungo le strade secondarie per giustificati motivi.

b) visuale

Art. 7

1 Le stazioni di servizio devono essere situate e sistemate in modo da ottenere costantemente una buona visuale nelle due direzioni.
2 In particolare dalle stazioni nell’abitato si deve avere una buona visibilità su una distanza di ml 70 misurata per un estremo sul ciglio stradale, per l’altro a ml 2 dal ciglio medesimo sull’asse che attraverso il centro dell’impianto corre perpendicolare alla strada; dalle stazioni fuori dell’abitato si deve avere una buona visibilità su una tratta di ml 100 misurata per un estremo sul ciglio stradale, per l’altro a ml 4 dal ciglio medesimo sull’asse che attraverso il centro dell’impianto corre perpendicolare alla strada.

c) prescrizioni particolari per la costruzione e l’esercizio

Art. 8

1 Le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti devono osservare le seguenti prescrizioni particolari: a) il filo esterno dei distributori e dei serbatoi deve distare almeno ml 4 dalle strade cantonali. Se è previsto un allargamento della strada, la distanza è misurata dalla linea di progetto; b) la sistemazione della stazione deve permettere un servizio rapido e sicuro. Le dimensioni della stazione devono essere tali da contenere almeno tre autoveicoli. Se la stazione è attrezzata anche per la distribuzione di nafta, essa deve avere dimensioni sufficienti da poter accogliere almeno un autocarro con rimorchio; c) sul confine tra la proprietà pubblica e privata deve essere costruita, tra le piste di accesso e di partenza, un’isola di separazione della larghezza di almeno cinquanta centimetri; d) speciali provvedimenti devono essere attuati per impedire che il carburante o altre sostanze oleose defluiscano sul campo stradale o nelle canalizzazioni; e) sulle stazioni non possono essere collocate insegne estranee al servizio, segnatamente insegne che possono dar adito a confusione con la segnaletica stradale; f) per la segnalazione e l’illuminazione sono applicabili le norme dell’Associazione svizzera dei tecnici della strada.
2 Le stazioni devono inoltre adempiere ai requisiti minimi di cui agli allegati V, VI, VII e VIII.
3 Possono eccezionalmente essere concesse deroghe per distributori annessi a una officina meccanica.

Modificazione o revoca dell’autorizzazione

Art. 9

1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.
2 Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza della circolazione, quando la revoca si renda necessaria per l’esecuzione di lavori d’interesse pubblico o quando l’interessato non si attenga alle condizioni dell’autorizzazione.
3 La revoca non implica obbligo di indennità da parte dello Stato.
3 CAPITOLO II Uso particolare e uso accresciuto del demanio pubblico cantonale

Concessione e autorizzazione

Art. 10

... 5

Decisione delle domande

Art. 11

... 6

Natura della concessione e dell’autorizzazione

Art. 12

... 7

Uso particolare; principi

Art. 13

... 8

Uso accresciuto; principi

Art. 14

... 9

Tasse

1. Ammontare

a) concessioni

Art. 15

... 10

b) autorizzazioni

Art. 16

...
11

c) casi speciali

Art. 17

... 12

d) domande

Art. 18

... 13

2. Computo

Art. 19

... 14

3. Pagamento

Art. 20

...
15

4. Esenzione

Art. 21

... 16

5. Rimborso

5

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

6

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

7

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

8

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

9

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

10

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
11 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
12 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
13 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
14 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

15

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
16 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

4

Art. 22

... 17

Modifica o revoca

Art. 23

...
18

Ricorsi

Art. 24

... 19

Responsabilità

Art. 25

... 20 CAPITOLO III Norme transitorie e finali

Stazioni per la distribuzione dei carburanti preesistenti

Art. 26

1 Le stazioni per la distribuzione dei carburanti preesistenti devono essere adeguate alle disposizioni di questo regolamento, segnatamente a quelle degli articoli 6, 7 e 8, quando ciò sia possibile senza spese sproporzionate.
2 Non sono in ogni caso ammessi potenziamenti delle stazioni esistenti in deroga alle presenti disposizioni.

Concessioni e autorizzazioni anteriori

Art. 27

Per le concessioni e le autorizzazioni a tempo indeterminato date prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le tasse previste per l’uso del demanio pubblico devono essere periodicamente pagate secondo il nuovo diritto se sono trascorsi dieci anni o più dalla data dell’atto di concessione o di autorizzazione.

Abrogazioni e entrata in vigore

Art. 28

Sono abrogati il decreto esecutivo disciplinante le tasse per le concessioni precarie del
31 gennaio 1924 e il decreto esecutivo concernente l’installazione di stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti del 16 giugno 1959. Il presente regolamento entra in vigore 21 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ALLEGATO I POSTEGGIO A LATO DI UNA STRADA SECONDARIA CON TRAFFICO MOLTO LIMITATO ALLEGATO II POSTEGGIO A LATO DI STRADE DI OGNI CATEGORIA
17 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
18 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
19 Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

20

Art. abrogato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.
21 Entrata in vigore: 2 gennaio 1968 - BU 1968, 1.
5 ALLEGATO III AUTORIMESSA SU STRADE SECONDARIE ALLEGATO IV AUTORIMESSA SU STRADE PRINCIPALI (CON PISTA DI VOLTATA)

6

ALLEGATO V A DOPPIO SERVIZIO NELLA ZONA DELL’ABITATO CON MARCIAPIEDE ALLEGATO VI A DOPPIO SERVIZIO NELLA ZONA DELL’ABITATO SENZA MARCIAPIEDE ALLEGATO VII A SERVIZIO SEMPLICE SU STRADA SECONDARIA N.B. in zona senza marciapiede come allegato VI con arretramento di ml 5.50 ALLEGATO VIII STAZIONE DOPPIA FUORI ABITATO
7 Pubblicato nel BU 1968 , 1.
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