Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (942.100)
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Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (del 1° giugno 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato; vista la legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool); vista la legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo; visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione, decreta: CAPITOLO I Disposizioni generali e definizioni

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi).
Campo d’applicazione Art. 2 La presente legge si applica: a) vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) di ospiti; c) vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate; d) di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge concernente la protezione contro il fumo passivo.

Eccezioni

Art. 3 La presente legge non si applica a: a) case di cura e case anziani; b) private di famiglia fino a quattro pensionanti; c) diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento; d) e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con di risalita; e) aperte saltuariamente; f) ai sensi dell’art. 34a cpv. 1 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002. 1

Definizioni

Art. 4 1 L’esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.
2 Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio. CAPITOLO II Autorizzazioni
Obbligo d’autorizzazione Art. 5 La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.
Genere di autorizzazione Art. 6 1 Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) con alloggio; b) senza alloggio; c) notturni;
1 Lett. introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 32.
d) provvisori.
2 oneri e condizioni.
3 Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezionalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale. CAPITOLO III Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusioni e la revoca
Idoneità dei locali Art. 7
1 Il municipio nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l’esame degli aspetti strutturali degli esercizi.
2 In tale ambito, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante.
3 I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell’ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Presupposti

Art. 8 1 Colui che richiede l’autorizzazione deve: a) l’esercizio dei diritti civili; b) del diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera in un altro Cantone; c) l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti d) del diritto d’uso dei locali; e) di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla civile.
2 Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Motivi di esclusione e di revoca Art. 9 1 Non è concessa o è revocata l’autorizzazione a chi: a) condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché non è stata cancellata dal casellario giudiziale; b) 2 c) da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio.
2 Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d’accusa.
3 L’autorizzazione è pure revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti ai sensi dell’art. 8. CAPITOLO IV Estinzione dell’autorizzazione

Estinzione

Art. 10 La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di: a) del gerente; b) del genere di autorizzazione; c) scritta; d) del titolare. CAPITOLO V Diploma cantonale di esercente

Definizione

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma

2 Lett. abrogata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 32.
Art. 12 1 Il Consiglio di Stato organizza l’esame per l’ottenimento del diploma.
2 Sono esentati dall’esame per l’ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.

Condizioni

Art. 13
1 Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l’esame finale.
2 Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni. CAPITOLO VI Accesso agli esercizi / limitazioni
Accesso dei giovani Art. 14 1 In tutti gli esercizi dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
2 L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.
Allontanamento e divieto di accesso Art. 15 1 Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate all’istante.
2 Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.
3 Il Dipartimento dirime le contestazioni. CAPITOLO VII Orari di apertura e di chiusura
Orari di apertura e chiusura degli esercizi Art. 16 3
1 Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.
1bis Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.
2 Il municipio può prevedere eccezioni all’obbligo di apertura di cui al cpv. 1.
3 I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.
3bis Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.
4 Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 06:00.
Esercizi con alloggio Art. 17 I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’art. 16 cpv. 1.
Esercizi nelle case da gioco Art. 18 Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.

Deroghe

Art. 19 Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
Esercizi nelle aree autostradali Art. 20 Il municipio può concedere deroghe d’orario estese a tutto l’anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali. CAPITOLO VIII Obblighi e facoltà del gerente
Responsabilità della conduzione Art. 21 1 Il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
3 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
2 Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità.
Ordine e quiete pubblica Art. 21a 4 1 Il gerente è responsabile del mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica tanto all’interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico.
2 Egli deve prendere tutte le misure necessarie affinché l’esercizio venga gestito senza generare disturbi all’ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia comunale territorialmente competente.
3 Qualora le circostanze lo esigono, il municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.
4 In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblico, il Dipartimento, su richiesta del municipio, può ordinare che l’esercizio pubblico organizzi a sue spese un servizio d’ordine adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

Sostituzione

Art. 22 1 Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.
2 Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.
Limitazione della vendita di bevande alcoliche Art. 23 1 Il gerente non deve servire bevande alcoliche: a) persone di età inferiore ai 18 anni; b) persone che si trovano in stato di ebrietà.
2 A tale obbligo soggiacciono anche gli avventori.
Bevande analcoliche Art. 24
1 Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.
2 Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.
Divieto di incentivi al consumo di alcolici Art. 25 È vietata: a) di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy- e 2x1); b) di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o giochi analoghi. c) di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande
Notifica degli ospiti Art. 26 Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche di tutti gli ospiti alla polizia.
Notifica dell’attività Art. 27 1 Il gerente notifica al municipio: a) di apertura e di chiusura; b) di riposo settimanale; c) di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2 Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.
Obbligo di esposizione degli orari Art. 28 Il gerente espone, in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio.
Accertamento età
4 Art. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
Art. 29 In caso di dubbi circa l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione. CAPITOLO IX Permessi speciali
Permessi speciali Art. 30
5
1 Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.
2 I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev’essere inoltre legato ad installazioni mobili o locali determinati. L’autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.
3 I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell’esercizio durante la manifestazione.
4 La decisione di rilascio del permesso da parte del municipio è subordinata al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.

Controllo

Art. 31 Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio. CAPITOLO X Disposizioni diverse
Delega di compiti di controllo Art. 32 1 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo: a) b) associazioni di categoria.
2 Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’eventuale indennità nel regolamento.
Insegne per gli esercizi Art. 33 1 Qualsiasi esercizio deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e il tipo di locale.
2 L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.
Esposizione prezzi Art. 34 1 All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.
2 Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente.
3 La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

Fumo

Art. 35 1 All’interno degli esercizi è vietato fumare.
2 È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
3 Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.
Interventi di controllo Art. 36
6 Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell’autorità cantonale possono: a) gli esercizi; b) l’identità di chi vi si trova; c) lo sgombero dell’esercizio, qualora si verificassero disordini.
Limitazione da parte del municipio

5

Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 151.
6 Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 296.
Art. 37 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni. CAPITOLO XI Tasse
Tassa di autorizzazione alla conduzione Art. 38 L’autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.– a fr. 500.–.
Tassa sull’alcool Art. 39 L’autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.– a fr. 10’000. –, commisurata al genere e all’importanza dell’azienda.
Tasse per deroghe d’orario e permessi speciali Art. 40 Il municipio preleva una tassa da fr. 20.– a fr. 1’000.– per il rilascio di deroghe d’orario e permessi speciali.
Tassa d’esame Art. 41 Per l’organizzazione dell’esame per l’ottenimento del diploma è prelevata una tassa a copertura delle spese amministrative. Il regolamento ne fissa l’ammontare.
Tasse di controllo Art. 42 Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.– tenuto conto delle prestazioni fornite dall’autorità . CAPITOLO XII Sanzioni

Ammonimento

Art. 43 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.

Multe

Art. 44
1 Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50. – ad un massimo di fr. 40’000.–.
2 L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art.
24 e al divieto di fumo ai sensi dell’art. 35 è fissato a fr. 200.–.
3 Sono punibili: a) o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 22 cpv. 2; b) quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del
4 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

Revoca

Art. 45 L’autorizzazione è revocata: a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; b) di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie; c) di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa preceduta da una comminatoria.
Indipendenza delle sanzioni Art. 46 Le sanzioni degli art. 44 e 45 possono essere cumulate.
Pubblicazione delle decisioni Art. 47 1 Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato inerenti alle violazioni delle norme previste dalla presente legge.
2 La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Competenze

Art. 48
7
1 Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza; è applicabile la
2 Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. CAPITOLO XIII Autorità giudiziarie
Obbligo di notifica da parte dell’autorità Art. 49 1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti. CAPITOLO XIV Procedura di ricorso
In generale Art. 50 8 1 Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l’art. 52.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. CAPITOLO XV 9 Banca dati
Banca dati
a) disposizioni generali Art. 51 10 1 Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.
2 Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l’organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale.
3 La banca dati persegue i seguenti scopi: a) dell’adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio per la conduzione degli esercizi pubblici; b) nonché l’ottimizzazione dei controlli dell’attività; c) di statistiche anonimizzate; d) degli ospiti presenti sul territorio cantonale.
4 La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento degli scopi di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all’idoneità a svolgere la professione.
b) disposizioni esecutive Art. 51a 11 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente: a) dei dati personali elaborati; b) di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia destinatari; c) di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati; d) di sicurezza.
c) trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso
7 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.
8 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
9 Capitolo introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
10 Art. reintrodotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400; precedente modifica: BU
2012, 368.
11 Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
Art. 51b
12
1 Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di dell’organo responsabile.
2 L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell’Azienda turistica ticinese. CAPITOLO XVI 13 Disposizioni varie e finali
Competenze comunali Art. 52 Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.
Norme transitorie
a) patente Art. 53 1 La validità delle patenti rilasciate conformemente all’art. 5 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 3 anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l’attestazione dell’idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c).
3 Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.
b) autorizzazione a gestire Art. 54 1 Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l’art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Entro tale periodo, l’autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.
c) certificato di capacità Art. 55 1 I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.
2 I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
3 La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.
d) agriturismo Art. 56 Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
e) tasse di promozione Art. 57 14 Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all’art. 23 cpv. 4 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.
Norma abrogativa Art. 58 È abrogata la legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.
Entrata in vigore Art. 59 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 15 Pubblicata nel BU 2011 , 135.
12 Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.
13 Capitolo modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 400.

14

Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
15 Entrata in vigore: 1° aprile 2011 - BU 2011, 135.
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