Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (874.100)
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Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) (del 15 settembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 25 giugno 2002 n. 5280 del Consiglio di Stato; - il rapporto 3 settembre 2003. n. 5280 R della Commissione della legislazione, - - l’art. 316 del Codice civile svizzero (CC); - l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin); - che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al decreta: TITOLO I Disposizioni generali
A. Scopo Art. 1 La presente legge ha lo scopo di: a) l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro e della solidarietà tra i loro membri e tra le famiglie; b) le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie con situazioni di disagio o crisi; c) le risorse disponibili sul territorio.
B. Campo d’applicazione Art. 2
1 Questa legge disciplina le attività di sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie, nonché il loro finanziamento.
2 Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino.
3 Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), riservate le norme concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione. TITOLO II Competenze
A. Cantone Art. 3 1 Al fine di garantire un’adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un’equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell’infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio. 1
1bis Il Consiglio di Stato rileva inoltre nel documento di cui al cpv. 1 i bisogni esistenti nell’ambito dei provvedimenti di protezione di cui al Capitolo II, definendone gli obiettivi, coordinando gli interventi necessari e verificando l’esito delle misure adottate. 2
2 Il Consiglio di Stato assicura l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16.
3 Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare: a) l’accesso ad un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 33;
1 Cpv. reintrodotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2014,

13.

2 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
b) i progetti generali di cui al capitolo III; c) la necessaria consulenza ai Comuni, agli enti pubblici o privati per l’esecuzione delle di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I; d) 3 e) le attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni, comprese quelle da enti istituiti sulla base di altre leggi; f) 4 g) gli altri sussidi previsti dalla legge; h) le autorizzazioni ai sensi delle norme federali in materia di affiliazione e di adozione.
4 Il Consiglio di Stato esercita le competenze che non siano espressamente conferite ad altre autorità, in particolare: a) la legislazione federale in materia; b) l’ammontare della spesa di collocamento rimborsata ai sensi degli art. 47a segg. della sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) per la cura del figlio durante l’esercizio un’attività lucrativa; c) sulla corretta applicazione della presente legge.
B. Comuni Art. 4
1 I Comuni possono sostenere, con prestazioni finanziarie o in natura, le attività di sostegno alle famiglie riconosciute ai sensi del capitolo I, riservato l’art. 10. In questo caso essi beneficiano delle misure di incentivo nei limiti previsti dall’art. 30 cpv. 3 e 4.
2 I Comuni partecipano ai costi di gestione dei provvedimenti di protezione dei minorenni ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. b) e ai costi del singolo collocamento ai sensi dell’art. 32 della presente legge.
C. Osservatorio cantonale della politica familiare
I. Istituzione e compiti Art. 5 1 Il Consiglio di Stato istituisce l’Osservatorio cantonale della politica familiare.
2 L’Osservatorio cantonale della politica familiare organo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato nelle questioni concernenti le famiglie e la politica familiare, in particolare: a) l’evoluzione delle strutture familiari e dei suoi bisogni nel territorio cantonale; b) gli esiti delle misure di politica familiare della presente e di altre leggi cantonali.

II. Composizione

Art. 6
1 Il Consiglio di Stato nomina i membri dell’Osservatorio cantonale della politica familiare. Esso è composto da rappresentanti di tutti i Dipartimenti, dei Comuni e degli enti privati che operano nel settore del sostegno e della protezione delle famiglie.
2 Per l’esecuzione dei compiti l’Osservatorio cantonale della politica familiare si avvale dell’unità amministrativa competente all’applicazione della presente legge.
3 L’Osservatorio cantonale della politica familiare può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.
4 Il Regolamento definisce la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio. TITOLO III Prestazioni Capitolo I Attività di sostegno alle famiglie
A. Attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola

I. Definizione

Art. 7 1 Sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola: a) durante il giorno presso i nidi dell’infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che di regola bambini fino ai 3 anni; 5 b) presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti; c) presso centri che organizzano attività extrascolastiche, regolarmente durante l’anno civile che coprono cumulativamente tutti i momenti della giornata al di fuori e del periodo scolastico e che si indirizzano prevalentemente a minorenni di età ai 15 anni.
3 Lett. abrogata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

4

Lett. abrogata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.
5 Lett. modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.
2 Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o sociale. 6
3 Restano riservate le attività promosse dai servizi educativi e organizzativi previsti dalla legislazione scolastica e le colonie di vacanza ai sensi della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.
II. Obbligo di autorizzazione e informazione
(art. 12 e 13 OAMin) Art. 8 1 Per l’avvio e la gestione delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) situati nel Cantone e destinati ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minorenni di meno di 12 anni è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 13 OAMin.
2 Le famiglie diurne ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) o chiunque si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni di meno di 12 anni, deve informare il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 12 OAMin.
3 Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione.
B. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione Art. 9 Sono attività di incontro, di socializzazione e di partecipazione, l’insieme di attività particolari extrascolastiche e extrasportive, organizzate a livello locale da gruppi o associazioni di famiglie, indirizzate prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 12 anni e finalizzate a favorire la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse.
C. Consulenza sanitaria e sociale Art. 10 Le gestanti e i genitori ricevono per sé e per i bambini in età prescolastica la consulenza sociale e sanitaria gratuita presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti dallo Stato in base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997.
D. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 11 1 Al fine di garantire un regolare svolgimento e un’efficace realizzazione delle attività ai sensi degli art. 7 e 9 il Cantone può concedere sussidi.
2 Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e lett. c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un’apertura regolare durante tutto l’anno civile e che: a) mezzi propri e/o; b) di ricavi dalle attività svolte e/o; c) di altri contributi di enti pubblici o privati; d) un piano di finanziamento; e) in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin, ove necessario; f) i criteri di qualità e i requisiti necessari definiti dalle direttive del Cantone; g) un concetto pedagogico che garantisca il rispetto dell’interesse superiore del h) un’organizzazione strutturata e consolidata dalla quale sono esclusi i conflitti personali; i) un utilizzo razionale delle risorse; l) un sistema di controllo interno ed esterno secondo le disposizioni del Cantone.
7
3 Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) gli enti di utilità pubblica senza scopo di lucro che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e lett. f), h) i), l). 8
4 Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e f) e che non perseguono scopo di lucro. 9
II. Sussidi per la costruzione
6 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.
7 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

8

Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
9 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
Art. 12 Il sussidio per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di arredamento e attrezzature per la realizzazione di nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a), può ammontare fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute.
III. Sussidi per l’esercizio

1. Modalità

Art. 13 Il sussidio per le spese di esercizio delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 e delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione ai sensi dell’art. 9 consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.
2. Ammontare del contributo fisso 10 Art. 14 11 1 Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto e delle famiglie diurne. 12
2 Il contributo fisso per le attività di cui all’art. 9 ammonta al massimo al 75% dei costi di esercizio riconosciuti.
3 Per sostenere i genitori residenti in Ticino nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone e i Comuni possono concedere contributi volti a contenere l’onere finanziario (retta) a loro carico. 13
4 I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento. Capitolo II Provvedimenti di protezione
A. Principi generali Art. 15 1 L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione dell’autorità tutoria o giudiziaria.
2 Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.
3 Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne.
4 Al minorenne capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito.
B. Prestazioni di servizio sociale individuale

I. Definizione

Art. 16
1 Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro singoli membri, segnatamente: a) dei bisogni; b) socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; c) di consulenza, mediazione e sostegno sociale; d) e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle e) l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente ai sensi dell’art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze della famiglia o collocante; f) delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad famiglie o a centri educativi.
2 Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a-f) sono gratuite.

II. Segnalazione

Art. 17 Ogni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia segnala all’unità amministrativa competente per l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell’art. 16 i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento se li ha accertati nell’esercizio della sua attività ufficiale o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.
10 Nota marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
11 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 446.
12 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2018,

217.

13 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
C. Prestazioni di servizio educativo Art. 18 Sono prestazioni di servizio educativo quelle assicurate da enti pubblici o privati e finalizzate: a) e all’accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e e all’aiuto ai genitori nella presa a carico dei figli; b) delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori.
D. Accoglienza delle famiglie Art. 19 Sono prestazioni di accoglienza delle famiglie quelle organizzate da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che ospitano famiglie o membri di famiglie i quali necessitano di protezione in strutture adeguate al bisogno.
E. Affidamento di minorenni presso terzi

I. Definizione

Art. 20
1 Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti: a) famiglie affidatarie; b) centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più
4 minorenni.
2 Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza. 14

II. Sussidiarietà

Art. 21
1 Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento.
2 Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie.
3 L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.
4 In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.
III. Accoglienza
1. Obbligo di autorizzazione Art. 22 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’obbligo di autorizzazione ai sensi della legislazione federale.
2 I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione.
3 Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento della autorizzazione.
2. Progetto educativo Art. 23 1 Per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità tutoria o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento.
2 Il Regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica.
IV. Compenso alla famiglia affidataria Art. 24 La famiglia affidataria di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CC, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.
F. Sussidiamento
I. In generale Art. 25 1 Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti di protezione con: a) proprie; b) di iniziative di terzi riconosciute in base all’art. 26.
2 Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dei servizi pubblici o privati sul territorio, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.
14 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 709.
Art. 25a ... 15 Art. 25b ...
16

II. Riconoscimento

Art. 26 Il Cantone può riconoscere enti pubblici o privati senza scopo di lucro che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) e che soddisfano in particolare le seguenti condizioni: a) in possesso, laddove necessaria, dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin; b) ad un bisogno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2; c) prestazioni di qualità e di economicità; d) limitatamente ai provvedimenti degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), ad accogliere e/o minorenni per i quali si rende necessario un provvedimento di protezione.
III. Sussidi per la costruzione Art. 27
1 Il Cantone può concedere, a enti pubblici o privati riconosciuti ai sensi degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), sussidi per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute.
2 I sussidi sono commisurati: a) dell’ente; b) sua situazione finanziaria; c) che la sua attività riveste per l’applicazione della presente legge.
IV. Sussidi per l’esercizio e l’acquisto di arredamento, di attrezzature e simili
1. Prestazioni di servizio educativo, accoglienza di famiglie Art. 28 17 1 Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dagli art. 18 e 19 è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale dello Stato.
2 Il contributo globale dello Stato è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
3 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
4 Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le attività previste agli art. 18 e 19 l’intervento finanziario del Cantone sarà accordato parzialmente.
2. Affidamento di minorenni presso centri educativi
a) Principio Art. 29
1 Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.
2 In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.
3 Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
4 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
5 Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.
6 La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
7 Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.
b) Ripartizione del contributo globale
15 Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020,

199.

16 Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020,

106.

17 Entrata in vigore tuttora sospesa a norma dell’art. 48 cpv. 1.
Art. 30 1 I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma dei contributi globali erogati dell’art. 32.
2 La quota è assunta dai Comuni nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.
3 Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell’art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell’art.
9.
18
4 Lo sconto complessivo non può superare il 50% del contributo dovuto in base al cpv. 2.
5 Il rimanente viene assunto dal Cantone.
6 Le ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento.
c) Determinazione del contributo globale Art. 31 Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) corrisposti dalle famiglie o sussidiariamente dal Cantone in applicazione della legge; b) assicurative particolari previste dalla legge federale del 19 giugno 1959 su per l’invalidità (LAI); c) sussidi federali e cantonali; d) altro ricavo stabilito dal Regolamento.
V. Affidamenti di minorenni in centri educativi non riconosciuti Art. 32 1 Ove si verifichi l’impossibilità di far capo a centri educativi riconosciuti, lo Stato può assumere, in via eccezionale, le spese del singolo collocamento in altri centri educativi situati nel Cantone o fuori di esso.
2 Il Regolamento stabilisce i requisiti, le modalità e la procedura della richiesta. Capitolo III Progetti generali
A. Informazione Art. 33
1 Il Cantone assicura alle famiglie e agli enti pubblici e privati l’accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni di sostegno alle famiglie e protezione dei minorenni.
2 Esso provvede in particolare a: a) a disposizione la documentazione completa e aggiornata; b) al richiedente la capacità di potersi orientare tra le differenti risorse disponibili sul e di potere scegliere autonomamente; c) il richiedente in caso di bisogno e con il suo consenso verso servizi pubblici o privati
B. Prevenzione e sensibilizzazione Art. 34 Sono progetti di prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti pubblici o privati riconosciuti, finalizzati a favorire il benessere delle famiglie e intesi a: a) e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli membri far fronte alle situazioni critiche; b) e a ridurre i fattori di pericolo, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale minorenni; c) le persone che si occupano di minorenni sulle tematiche di politica familiare.
C. Formazione e ricerca Art. 35 1 Sono prestazioni di formazione e ricerca quelle organizzate da enti pubblici o privati riconosciuti che propongono: a) extracurricolari di formazione finalizzati ad accrescere le competenze genitoriali; b) extracurricolari di formazione e di aggiornamento per la conduzione delle attività di e di protezione di cui al capitolo I e II;
18 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.
c) di ricerca e di approfondimento riconosciuti sulla condizione familiare e dei minorenni rientrano nel piano delle priorità definito dall’Osservatorio cantonale della politica familiare.
2 Sono escluse le prestazioni di formazione e ricerca organizzate da enti pubblici o privati in base alla legislazione scolastica.
D. Aiuto alle famiglie Art. 36 Sono progetti di aiuto alle famiglie quelli organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti e finalizzati all’assistenza delle famiglie in difficoltà nello svolgimento della loro funzione e nella cura dei figli.
E. Sussidiamento
I. In generale Art. 37 Il Cantone promuove e sostiene i provvedimenti di cui al capitolo III con: a) proprie; b) di iniziative di terzi.
II. Prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca Art. 38 1 Il Cantone può sussidiare i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge presentati e gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro tramite un contributo fisso stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
2 Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese riconosciute.
3 Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.
III. Aiuto alle famiglie

1. Riconoscimento

Art. 39 Il Cantone può concedere sussidi a enti pubblici o privati che svolgono un progetto ai sensi dell’art. 36 della presente legge e che, cumulativamente: a) perseguono scopo di lucro; b) di un piano c) criteri di qualità; d) un’attività che si rivolge all’intero territorio cantonale.
2. Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento e attrezzature Art. 40 19
1 Il finanziamento delle spese di esercizio e di quelle relative all’acquisto di arredamento e di attrezzature è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo dello Stato.
2 Se l’ente riconosciuto fornisce prestazioni quantificabili il sussidio corrisponde a un contributo globale calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività. Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente; esso viene versato a rate.
3 Negli altri casi il sussidio consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.
4 Il contributo globale, rispettivamente il contributo fisso non può superare il 75% dei costi di gestione. TITOLO IV Disposizioni comuni relative al sussidiamento
A. Verifica dei bilanci e dei preventivi Art. 41
1 Gli enti pubblici o privati, i gruppi associazioni di famiglie sussidiati tramite la presente legge devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo di esercizio dell’anno successivo.
2 Il Consiglio di Stato definisce le modalità e la documentazione richiesta e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.
B. Preferenza indigena Art. 41a 20 1 Nell’assunzione del personale, gli enti che erogano prestazioni ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10, riconosciuti ai sensi dell’art. 11, e quelli che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b), riconosciuti ai sensi dell’art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di

19

Entrata in vigore tuttora sospesa a norma dell’art. 48 cpv. 1.
20 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
C. Rispetto del contratto collettivo di lavoro Art. 41b 21 Gli enti, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’ente non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.
D. Esclusione del cumulo con altri sussidi 22 Art. 42 È escluso il cumulo con sussidi fondati su altre leggi cantonali.
E. Legge sussidi
23 Art. 43 Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge sui sussidi cantonali. TITOLO V Rimedi di diritto
A. Ricorsi
I. Consiglio di Stato Art. 44 1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 24
2 Salvo diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 25
4 ... 26
II. Tribunale di appello Art. 45 1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento famigliare e all’apertura e alla gestione di istituti ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello.
2 La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 27 TITOLO VI Norme transitorie e finali
A. Disposizioni abrogative Art. 46 La legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogata.
B. Disposizioni transitorie

Sussidiamento

I. Nidi dell’infanzia Art. 47 1 Il sussidio per le spese di esercizio dei nidi dell’infanzia attualmente riconosciuti in base alla legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza (LMI) che svolgono un’attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) consiste, per i 3 anni successivi all’entrata presenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2 Esso è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
II. Provvedimenti di protezione e aiuto alle famiglie
21 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
22 Marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
23 Marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
24 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.
25 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.

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Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
27 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.
Art. 48 1 Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi degli art. 28, 29 e 40 cpv. ai costi di esercizio per i provvedimenti di cui agli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) e 36 vengono erogati in base alle seguenti disposizioni: A) per l’esercizio a progetti di aiuto ai genitori per le spese di esercizio e di quelle relative acquisto di arredamento e attrezzature enti che realizzano progetti ai sensi dell’art. 36, a copertura del disavanzo d’esercizio fino ad un massimo del 75% dei costi di gestione, sono concessi dal Consiglio di Stato. B) per l’esercizio dei provvedimenti ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) (1) spese di esercizio degli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato che offrono prestazioni sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, sono assunte dal Cantone con riserve previste al secondo, al terzo e al quarto capoverso. (2) si assumono complessivamente 1/3 della somma del contributo complessivo erogato Cantone per gli affidamenti di minorenni presso i centri educativi riconosciuti ai sensi dell’art. cpv. 1 lett. b) e 27 e per i singoli collocamenti in centri non riconosciuti ai sensi dell’art. 32 misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito di imposta cantonale. (3) finanziario del Cantone sono dedotti: la partecipazione dei Comuni di cui al cpv. 2; la partecipazione delle famiglie o sussidiariamente del Cantone in applicazione della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, limitatamente alla retta nell’ammontare che verrà stabilito annualmente dal Dipartimento; i sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla legge sull’assicurazione invalidità del 19 giugno 1959, alla legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge cantonale sulla scuola del 1° febbraio 1990; i redditi del patrimonio; una quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o di enti privati nell’importo che verrà stabilito annualmente dal Dipartimento tenuto conto delle necessità dell’istituto di costituire una riserva finanziaria per nuove costruzioni o lavori di ammodernamento o ampliamento dei fabbricati e acquisto di attrezzature ed arredamenti. (4) gli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato svolgessero solo parzialmente le di cui agli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, l’intervento finanziario Cantone sarà accordato parzialmente.
2 Nel frattempo il Consiglio di Stato è autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento dei contratti prestazione con enti pilota volontari.
3 Quali criteri per limitare i crediti fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’art.
3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, i criteri federali per le spese di vitto e alloggio, gli obblighi contrattuali e la scadenza delle misure di risparmio.
C. Entrata in vigore Art. 49 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
28 Pubblicata nel BU 2004 , 355.
28 Gli art. 3 cpv. 3 lett. g); 7 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 e 3; 11 cpv. 1 e 2; 13; 14 cpv. 1 e 3; 41-44 sono entrati
anticipatamente in vigore il 1° dicembre 2004 - BU 2004, 364, limitatamente al sussidio per le spese di
esercizio dei nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) erogato a partire dal 2005.
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