Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione ... (213.110)
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Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) 1 (del 29 novembre 2000) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: Autorità regionale di protezione 2

1. Comprensori

art. 2 cpv. 1 e 6 cpv. 1 legge
3 Art. 1 4 Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione (ARP): ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo; ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale, Stabio; ARP 3 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio del comune di Lugano;
5 ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote; ARP 5 con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia; ARP 6 con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d’Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate; ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca; ARP 8 ...
6 ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella- Taverne, Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri; ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina; ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte, Vergeletto; ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei Comuni di: Minusio, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno; ARP 13 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio; ARP 14 ...
1 Titolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
2 Sottotitolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
3 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
4 Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004,
172; BU 2006, 412; BU 2008, 511; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.

5

Numero modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.
6 Numero abrogato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.
ARP 15 con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant’Antonino, Sant’Antonio, Sementina, Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo; ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna; ARP 17 con sede a Acquarossa e con sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio, Serravalle; ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.
Presidenza itinerante Art. 1a 7 1 Le seguenti ARP sono presiedute dalla medesima persona: – 1 e 2; – 4 e 6; – 5, 7 e 9; – 11, 12 e 13; – 16, 17 e 18. 8
2 I comuni sede definiscono il comune competente a formalizzare l’assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori.
3 Qualsiasi contestazione in relazione agli accordi presi tra comuni nell’ambito dell’applicazione della legge sull’organizzazione in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 (in seguito: legge) deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza.
Procedura di assunzione del presidente Art. 1b 9 Per la procedura di assunzione del presidente valgono le disposizioni del comune designato conformemente all’art. 1a cpv. 2.
Requisiti del presidente Art. 1c 10
1 Il presidente deve disporre della licenza in diritto o del master in diritto e di un’adeguata esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una formazione nell’ambito della gestione dei conflitti.
2 Il comune sede di riferimento sottopone la proposta di assunzione al Consiglio di Stato per il preavviso ai sensi dell’art. 8 cpv. 4 legge.
Requisiti del supplente del presidente Art. 1d
11
1 I requisiti di assunzione del presidente valgono anche per il suo supplente, fatta riserva per il grado di occupazione di cui all’art. 9 cpv. 1 legge, che non è applicabile al supplente.
2 Il supplente non può assumere mandati di patrocinio in procedure nell’ambito del diritto di protezione trattate dalle ARP in cui opera il presidente.
Prossimità ARP per ricusa
art. 31 cpv. 4 legge Art. 1e
12
1 La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita come segue: – le ARP 1 e 2, l’ARP 3; – l’ARP 3, l’ARP 2; – – le ARP 5, 7 e 9, l’ARP 4; – l’ARP 10, l’ARP 12; – le ARP 11, 12 e 13, l’ARP 10; – l’ARP 15, l’ARP 16; – le ARP 16, 17 e 18, l’ARP 15.
7 Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
8 Cpv. modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.
9 Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
10 Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

11

Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
12 Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 386.
2 L’Autorità regionale viciniora delibera a numero completo (art. 10 cpv. 1 LPMA); il delegato
2. Contributo cantonale
art. 16 legge Art. 2 13 Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell’anno di riferimento.

Comuni

art. 17 legge Art. 3 14 1 I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell’autorità regionale di protezione.
15
2 I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, istanza di un comune, si procede all’aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall’Ufficio cantonale di statistica.
3 Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione 16 e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
Onere per segretario Art. 4
17 Il grado di occupazione dei segretari determinante per la partecipazione dei comuni del circondario dell’ARP è definito come segue: Chiasso 170% Locarno 105% Mendrisio 200% Losone 150% Lugano 320% Minusio 150% Paradiso 100% Maggia 35% Massagno 150% Giubiasco 255% Agno 200% Biasca 80% Capriasca 100% Acquarossa 50% Torricella- Taverne
120% Faido 75%

3. Membri

art. 9 cpv.1 legge 18 Art. 5 1 Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti: a) sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una riconosciuta; b) abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino; c) psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.
2 Nei limiti dell’organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato. 19
Indennità membri ARP
art. 18 legge 20 Art. 6 21
1 La remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo della classe 32 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.
2 L’indennità minima per il membro è stabilita come segue: – fino a 12’000 abitanti fr. 5’000.– ; – da 12’001 a 24’000 abitanti fr. 8’000.– ;
13 Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009,
538; BU 2012, 618.
14 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
15 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

16

Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
17 Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004,
172; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.
18 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
19 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
20 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

21

Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012,

618.

– da 24’001 a 36’000 abitanti fr. 11’000. –; – oltre 36’000 abitanti fr. 14’000. –.
3 I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.-- per interventi fino a due ore; fr. 150.-- per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.-- per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.
4. Competenze art. 3 legge
In generale Art. 7 22 All’autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.
art. 32 legge competenze per l’adozione di misure di protezione d’urgenza sui minorenni Art. 7a 23
1 L’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) adotta le misure di protezione d’urgenza sui minorenni ai sensi dell’art. 32 della legge.
2 Vige la necessità di adottare misure di protezione d’urgenza quando il minore è senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minorenne si trovi in serio pericolo.
3 La segnalazione all’UAP deve essere fatta dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal care team, nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 7, e nei giorni festivi e nei fine settimana 24 ore su 24. L’UAP comunica oralmente agli enti segnalanti la sua decisione.
4 Entro le ore 10 del primo giorno lavorativo l’UAP comunica in forma scritta la sua decisione all’autorità regionale di protezione competente, la quale verifica e decide sulla misura nel corso del giorno stesso.

5. Deliberazioni

art. 10 legge
24 Art. 8 1 L’autorità regionale di protezione 25 delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti. 26
2 Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.
3 Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

6. Informazione

art. 5 legge Art. 9 27 Le autorità regionali di protezione 28 e l’autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l’esercizio delle proprie funzioni. Autorità di vigilanza
Camera di protezione Art. 10 29 1 La Camera di protezione del Tribunale di appello è l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art.
441 CC.
2 Essa: a) la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni nei loro confronti (art. 51 cpv. 1 e 2 legge); b) le direttive generali, segnatamente sulla tenuta degli incarti e gli atti da presentare nella di reclamo; c) altre competenze per il tramite dell’Ispettorato (art. 11).
22 Art. modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 401; precedenti modifiche: BU 2012,
618; BU 2013, 277.

23

Art. introdotto dal R 17.2.2016; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 89.
24 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
25 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
26 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
27 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
28 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

29

Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2006,
412; BU 2009, 538; BU 2012, 618.

Ispettorato

Art. 11
30 L’Ispettorato: a) ed assiste le ARP e, ove necessario, impartisce le necessarie direttive puntuali; b) gli atti e i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle ARP; c) e propone le norme o eventuali modifiche di norme; d) ad un’applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore dell’adulto, segnala alla Camera di protezione le irregolarità passibili di sanzione e istruisce i disciplinari (art. 10 cpv. 2 lett. a). Autorità centrale e esecutiva per rapimenti di minori 31

Competenze

Art. 11a
32
1 La Camera di protezione: a) centrale di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre (LF-RMA); b) di esecuzione in caso di ritorno dei minori secondo l’art. 12 cpv. 1
2 Nell’esecuzione delle decisioni di cui al cpv. 1 lett. b, la Camera di protezione è coadiuvata dall’Ispettorato. Quest’ultimo organizza il ritorno del minore, se del caso con la collaborazione dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), cercando di favorire un ritorno volontario (art. 12 cpv. 2 LF-RMA). Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

Curatori

Art. 12 33 1 L’autorità regionale di protezione 34 designa il curatore sentito l’interessato.
2 Riservato il caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di protezione 35 che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

Durata

Art. 13 36 Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.
Ufficio delle curatele
art. 4 legge 37 Art. 14 38 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assume il ruolo di Ufficio delle curatele ai sensi dell’art. 4 della legge.
2 Riservato il principio di sussidiarietà, l’UAP assume l’esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.
3 ...
4 I curatori dell’UAP non possono invocare i motivi di dispensa di cui all’art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.
5 Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l’attività dei curatori.
Curatori privati
30 Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012,

618.

31 Titolo introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
32 Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

33

Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
34 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
35 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
36 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2006,
412; BU 2009, 538.
37 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

38

Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 410; precedenti modifiche: BU
2002, 76; BU 2006, 412; BU 2012, 618.
Art. 15
39
1 Ogni comune mette a disposizione dell’autorità regionale di protezione
40 , e aggiorna
2 Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all’autorità di protezione
41 un adeguato numero di curatori professionisti.

Remunerazione

Principio

art. 49 legge Art. 16 42 1 I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.
2 All’assunzione del mandato l’autorità di protezione 43 definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato.
3 La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale.
4 Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno.

Calcolo

art. 49 legge Art. 17 44
1 L’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti.
2 È riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora.
3 Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione
45 qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato.
4 Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti. Art. 18 1 Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.
2 L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica. Amministrazione delle misure di tutela
Piano d’intervento Art. 19 46
1 L’adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d’intervento deciso dall’autorità regionale di protezione 47 . La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l’eventuale ridefinizione del piano.
2 Dove necessario può essere designato un capoprogetto.
3 L’autorità regionale di protezione 48 riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l’adeguatezza delle misure adottate.

Inventario

art. 405 cpv. 2 CC 49

39

Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2002,
76; BU 2006, 412.
40 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
41 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
42 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009,

538.

43

Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
44 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009,

538.

45 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
46 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
47 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

48

Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
49 Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
Art. 20 1 La compilazione dell’inventario incombe al curatore e al delegato dell’autorità regionale
50 51
2 L’inventario va presentato prima possibile; l’autorità regionale di protezione 52 deve approvarlo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della misura.
3 Se richiesto dalle circostanze l’autorità regionale di protezione
53 o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio. 54
4 Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l’inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare. Art. 21
1 L’inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.
2 I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di “stima ufficiale”, ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.
3 La partecipazione a proprietà, come l’esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.
Inventario pubblico
art. 405 cpv. 3 CC Art. 22 55
1 Ad istanza del curatore, l’autorità regionale di protezione 56 può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l’allestimento dell’inventario pubblico.
2 L’incarico di allestire l’inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.
3 Se l’iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell’attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.
4 Terminate le operazioni d’inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all’autorità regionale di protezione. 57
5 Il curatore e l’autorità regionale di protezione 58 rimangono competenti per l’adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio. Art. 23 ...
59

Rendiconti

art. 410 e 411 CC Art. 24 60 1 Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione
61 il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.
2 Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelato che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.
3 L’autorità regionale di protezione
62 approva i rendiconti entro il 30 giugno.
Verifica dei conti
art. 7 cpv. 3 legge 63 Art. 25 64 Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell’approvazione dei conti compete all’autorità regionale di protezione.
65
50 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

51

Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
52 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
53 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
54 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
55 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
56 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

57

Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
58 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
59 Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
60 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
61 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
62 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

63

Nota marginale introdotta dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
64 Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
...
66 Art. 26-27 ... 67 Norme finali Art. 28 Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio
1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995. Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001. Pubblicato nel BU 2000 , 367. Norma transitoria 68
1 La remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.
2 Per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’autorità di protezione 69 ha tempo fino al 31 dicembre
2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17.
3 Fintanto che l’autorità regionale di protezione
70 non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.– all’ora. Norma transitoria 71 I presidenti in carica al 1° gennaio 2013 possono essere confermati senza la procedura di concorso.
65 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
66 Sezione abrogata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
67 Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.
68 Norma transitoria introdotta dal R 19.2.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 109.
69 Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

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Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
71 Norma transitoria introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.
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