Decreto esecutivo concernente l’applicazione del Decreto legislativo concernente... (6.4.6.1.7.1)
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Decreto esecutivo concernente l’applicazione del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’a ssicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, del 26 gennaio 2010

6.4.6.1.7.1 Decreto esecutivo concernente l’applicazione del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’a ssicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennai o 2010 al 31 dicembre 2011, del 26 gennaio 2010 (dell’11 maggio 2010) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamato il Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2011, del 26 gennaio 2010 d e c r e t a : Art. 1 Il presente decreto ha lo scopo: a) di definire quali categorie di fornitori di prestazioni sono e quali non sono sottoposte alla limitazione di esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria con tro le malattie, prevista dall’ ordinanza federale; b) di definire la procedura e le condizioni applicabili alle ammissioni dei fornitori sottoposti al regime della limitazione. Categorie di fornitori di pre stazioni non lett. a OLNF) Art. 2 Oltre a quelle contemplate dall’art. 55a LAMal, le seguenti categorie di fornitori di prestazioni sono ammesse senza limitazioni ad esercitare la prop ria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie: a) i medici in possesso del titolo di perfezionamento in anestesiologia; b) i medici dentisti; c) i farmacisti; d) i Centri di competenza multidisciplinari in materia di tossicodi pendenze sussidiati dal Cantone. stazioni Art. 3 1 Sono sottoposti alla limitazione dell’ammissione ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie i medici, ad eccezione di quelli menzionati dall’art.
55a LAMal e da ll’art. 2 del presente decreto.
2 Sono parimenti soggetti alla limitazione: a) i medici in possesso di un’ autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal rilasciata da un altro Cantone; b) i medici che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero secondo gli art. 39 LAMal e 1a OLNF. Art. 4
1 La domanda di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal deve essere inoltrata al Consiglio di Stato, il quale la concede, dopo istruzione della pratica da parte del DSS e per esso dell’Ufficio di sanità, quando la soglia di fornitori della categoria e della specializzazione in oggetto, stabilita nell’allegato 1 all’ordinanza federale non è raggi unta. Restano riservati i cpv. 2 e 3.
2 I medici che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero secondo gli art. 39 LAMal e 1a OLNF e che fatturano le proprie prestazioni sul numero RCC dell’ospedale o della clinica non necessitano di una singola auto rizzazione. L’ospedale o clinica sono tuttavia tenuti a rispettare il limite delle unità di personale di medici annunciate all’Ufficio di sanità per categoria al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo e figuranti nell’allegato al presente d ecreto.
3 Se nella categoria in questione al momento in cui la soglia non è più raggiunta sussiste una lista d’attesa ai sensi dell’art. 13, l’autorizzazione viene concessa nel rispetto dei criteri di cui agli art.
14 e 15.
4 La decisione è notificata al ric hiedente. Una copia per conoscenza è in viata alle istanze interessate. Art. 5
1 L’Ufficio di sanità domanda alle istanze interessate, in particolare all’Ordine dei medici del Cantone Ticino e a santésuisse, un parere. Se del caso, le istanze inte ressate possono richiedere un colloquio d’approfondimento.
2 Il parere deve giungere all’Ufficio di sanità entro 30 giorni. In caso contrario la decisione viene presa sulla scorta degli atti, a meno che l’Ufficio abbia precedentemente concesso una proroga s u istanza motivata e giustificata. Art. 6
1 A titolo eccezionale il Consiglio di Stato può ammettere un numero superiore di medici a quello fissato dall’allegato 1 all’ordinanza federale o dall’allega to al presente decreto, qualora è ac certato che: a) la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta essere insufficiente; oppure b) delle cure particolari non sono disponibili a causa della mancanza di specialisti nel Cantone; oppure c) una struttura ospedaliera stazionaria, figurante sull’elenco degli istituti giusta l’art. 39 LAMal, necessita di un medico per poter fornire le sue prestazioni tenuto conto del mandato e dei suoi posti letto o per poter formare un numero sufficiente di medici nella cate goria in questione; oppure d) una struttura di cui alla lettera c) necessita di un medico per garantire l’attività del servizio di urgenza medica.
2 L’ammissione eccezionale a praticare a carico della LAMal è limitata alla regione geografica, alla specializzazione o all’ospedale o clinica in questione.
3 Tali limitazioni verranno indicate espressamente nell’autorizzazione, insieme alla comminatoria della sua estinzione nel caso il titolare non rispettasse le condizioni imposte. L’estinzione dell’auto rizzazione verrà accertata con decisione formale.
4 In caso di estinzione una nuova domanda di ammissione potrà essere sospesa a tempo determinato dal Consiglio di Stato. Art. 7
1 In caso di comprovata cessione e ri presa di uno studio medico esistente, il cui precedente titolare era autorizzato ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, il Consiglio di Stato concede l’autorizzazione al nuovo titolare se: a) il precedente titolare è dec eduto o ha rinunciato espressamente all’autorizzazione a favore del nuovo titolare; b) viene documentato che il precedente titolare, negli ultimi dodici mesi, ha effettivamente esercitato nello studio la professione medica durante almeno cinque mezze giorn ate per settimana; c) il nuovo titolare si impegna a continuare l’attività medica dello studio nella stessa categoria o specializzazione esercitata finora, disponendo dei relativi titoli o qualifiche professionali; d) il nuovo titolare adempie, per il rest o, ai re quisiti per l’ottenimento dell’ autorizzazione all’esercizio secondo il diritto federale e cantonale.
2 L’autorizzazione è limitata alla regione geografica in cui è situato lo studio ripreso e alla speci alizzazione del medico cedente. Nell’autorizzaz ione verrà inoltre indicata la comminatoria della sua estinzione nel caso il nuovo titolare non rispettasse le condizioni per la concessione. L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale.
3 In caso di estinzione una nuova domanda d i ammissione potrà essere sospesa a tempo determinato dal Consiglio di Stato. Art. 8 1 La domanda deve essere inoltrata al Consiglio di Stato, il quale accerta se le condizioni previste agli articoli 6 rispettivamente 7 del presente decreto so no soddisfat te.
2 In caso di ripresa di uno studio medico la domanda deve essere corredata di copia del contratto di cessione e ripresa dello studio medico esistente, dal quale risulti anche il prezzo concordato per la cessione.
3 L’Ufficio di sanità domanda alle istanze interessate, in particolare all’Ordine dei medici del Cantone Ticino e a santésuisse, un parere ai sensi dell’art. 5.
4 La decisione è notificata al richiedente. Una copia per conoscenza è inviata alle istanze intere ssate. di uno studio (Jobsharing) Art. 9 1 Un’autorizzazione può essere concessa anche a due medici che assumono insieme a tempo parziale la conduzione di uno studio medico, a condizione che complessivamente non vengano erogate più presta zioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno.
2 I due medici che intendono assumere insieme e ciascuno a tempo parziale la co nduzione di uno studio medico nella medesima categoria o specializzazione devono presentare all’Ufficio di sanità la relativa domanda, allegando un’accordo, dal quale risulti anche il prezzo concordato per la cessione, con il quale attestano di voler eserc itare l’attività solo a tempo parziale e a completamento dell’attività parziale esercitata dal collega di studio. Essi devono inoltre impegnarsi a non erogare complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di q uante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno.
3 In caso di cessione parziale di uno studio medico il cedente deve inoltre dichiarare di accettare la relativa limitazione dell’autorizzazione a ese rcitare a carico della LAMal di cui già dispone .
4 L’Ufficio di sanità domanda alle istanze interessate, in particolare all’Ordine dei medici del Cantone Ticino e a santésuisse, un parere ai sensi dell’art. 5. Art. 10 In caso di conduzione comune di uno studio medico a entrambi i medici verrà concessa un’autorizzazione parziale e condizionata a esercitare a carico della LAMal. Le due autorizzazioni faranno riferimento una all’altra. zione Art. 11 1 In c aso di scioglimento del contratto di collaborazione o di mancata effettiva conduzione comune dello studio l’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal si estingue. L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale.
2 Nei casi di p recedente cessione parziale dello studio al cedente verrà nuovamente rilasciata un’autorizzazione a tempo pieno.
3 In deroga al cpv. 1 l’autorizzazione può inoltre essere concessa a tempo pieno all’altro medico, se uno dei due medici rinuncia del tutto alla stessa.
4 In alternativa a quanto previsto ai cpv. 2 e 3 il medico che continua l’attività può anche dichiarare di voler gestire lo studio in comune con un altro medico e in ossequio della procedura prevista all’art. 9. zione Art. 12 Laddove fosse accertato che i due medici erogano complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno l’autorità competente può procedere alla revoca dell’autorizzazione. Art. 13 Per facilitare una rapida trattazione delle domande di ammissione eccezionale e la ripresa di studi medici esi stenti, i medici autorizzati all’esercizio secondo il diritto cantonale che adempiono i requisiti necessari per l’autorizzazione LAMal prescritti dalla OAMal, ma la cui richiesta di ammissione all’esercizio della professione a carico dell’assicurazione obb ligatoria contro le malattie non può per il momento essere accolta per le limitazioni poste dall’ordinanza federale, sono iscritti, salvo avviso contrario da parte dell’interessato, in apposite liste per categoria e specializzazione, allestite e aggiornate dall’Ufficio di sanità. Tali liste sono pubbliche e accessibili in via te lematica.
della lista Art. 14 1 Laddove dovesse apparire giustificata un’ammissione ordinaria ai sensi dell’art. 4 oppure eccezionale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a) o b), l’autorità competente concederà l’autorizzazione a uno dei medici figuranti sulla lista di cui all’art. 13 e appartenente alla relativa categoria e specializzazione.
2 In presenza di più candidati sulla lista, il candidato verrà scelto valu tando in particolare i seguenti criteri: a) disponibilità a gestire per almeno 10 anni lo studio nella regione in cui sussiste il bisogno; b) disponibilità a esercitare l’attività dello studio medico a tempo pieno, sia da soli che me diante il jobsharing; c ) disponibilità a effettuare i servizi di picchetto e guardia e relativa reperibilità, con rinuncia a invocare le clausole di esenzione o di dispensa; d) conoscenza dell’italiano; e) il disporre dei crediti di aggiornamento previsti dalla FMH o riconosciut e come equivalenti per la specialità in questione; f) esperienza professionale e sua attualità; g) assenza di provvedimenti disciplinari o penali; h) assenza di procedure di ineconomicità concluse con un rimborso; i) conoscenza del sistema sanitario svizzero, ivi compreso il funzionamento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie; j) mobilità del candidato; k) inserimento nelle strutture professionali cantonali e svizzere; l) conoscenza della realtà sanitaria cantonale, sia delle strutture sanitarie sia delle persone; m) conoscenza di una o preferibilmente due altre lingue nazionali; n) esperienza professionale nel Cantone.
3 L’adempimento dei criteri di cui al cpv. 2 lett. a - e è obbligatorio, mentre il soddisfacimento degli altri criteri cos tituisce titolo preferenziale. Art. 15
1 Le conoscenze della lingua italiana di cui all’art. 14 cpv. 2 lett. d) vanno documentate presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello C 1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue .
2 La conoscenza delle altre lingue nazionali di cui all’art. 14 cpv. 2 lett. m) va documentata presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1 secondo il Quadro comune europe o di riferimento per le lingue. Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti: - per l’italiano: • Società Dante Alighieri, PLIDA C1, • Università per Stranieri di Perugia, CELI 4, • Università per Stra nieri di Siena, CILS, livello tre, • Accademia Italiana di Lingua, DALI C1 - per il francese: • CIEP (Centre international d’études pédagogiques), • Alliance française, • TELCWBT (The European Language Certificates - WeiterbildungsTestsysteme Gmbh), - per il tedesco: • Goethe - Institut, • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), • TELC - WBT.
3 I candidati di lingua madre o che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo o in una scuola med ia superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, rispettivamente di 360 ore per il francese o il tedesco (da documentare) oppure un’attività di tipo clinico di almeno due anni in un Cantone o Stato di lingua italiana, rispettivamente un anno in un Cantone o Stato di lingua francese o tedesca sono esonerati dal presentare i certificati di cui ai cpv. 1 e 2. Art. 16 1 L’Ufficio di sanità interpella i medici figuranti sulla lista, sottoponendo loro un questionario per accertare il soddisfacimento dei criteri di cui agli art. 14 e 15.
2 Esso sottopone i questionari compilati per preavviso all’Ordine dei medici e a santésuisse, affinché esprimano il proprio parere ai sensi dell’art. 5.
3 Il questionario e i preavvisi di cui sopra vanno ritornati all’Ufficio di sanità entro 30 giorni. In caso contrario la decisione viene presa sulla scorta degli atti, a meno che l’Ufficio abbia concesso una proroga su istanza motivata e giustificata. Art. 17
1 Al momento dell’entrata in vigore del presente decreto gli ospedali e cliniche secondo l’art. 39 LAMal annunciano all’Ufficio di sanità, entro i termini previsti dall’art. 5 cpv. 4 OLNF e in forma cartacea ed elettronica, i servizi ambulatoriali esistenti e il nomina tivo dei medici ivi attivi ambulatorialmente a carico della LAMal, indicando pure la categoria in cui esercitano secondo l’allegato 1 OLNF e il loro tasso di occupazione nel settore ambulatoriale. Per permettere una verifica di plausibilità dei dati inoltr ati successivamente annunciano pure i relativi punti TARMED (prestazione medica) fatturati nei tre mesi precedenti.
2 In seguito gli ospedali e cliniche secondo l’art. 39 LAMal annunciano all’Ufficio di sanità per il 1. giorno di ogni mese, in forma cartace a ed elettronica, qualsiasi variazione relativa al numero dei medici che vi esercitano nel settore ambulatoriale. Per permettere una verifica di plausibilità dei dati trasmettono pure trimestralmente i punti TARMED (prestazione medica) fatturati.
3 I fornit ori di prestazioni che cessano la propria attività, hanno l’obbligo di comunicare nel termine di sette giorni all’Ufficio di sanità questi cambiamenti.
4 Le strutture sanitarie e santésuisse sono tenuti a fornire gratuitamente assistenza amministrativa al C antone nell’ambito della verifica del rispetto delle autorizzazioni e condizioni. sioni Art. 18 1 L’ammissione decade se il fornitore di prestazioni non ne fa uso entro un termine di un anno dalla sua concessione esercitando la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
2 Fa uso della propria autorizzazione a praticare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi del presente decreto, il medico che ha otten uto il numero del registro dei codici dei creditori ( numero rcc) presso santésuisse.
3 Su richiesta scritta e motivata del medico, il Consiglio di Stato può prorogare il termine previsto al capoverso 1 in presenza di giusti motivi, in particolare per causa di malattia, di maternità o di perfeziona mento.
4 La decadenza dell’ammissione verrà accertata dal Consiglio di Stato con decisione formale. Art. 19 1 Il mancato rispetto della soglia di cui all’allegato al presente decreto da parte di un osp edale o una clinica comporta un ammonimento, oppure in casi di reiterata non osservanza una multa.
2 Le sanzioni sono di com petenza del Consiglio di Stato.
3 Agli ammonimenti si applica la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrati ve del 19 aprile 1966, alle multe la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. Art. 20 Per la concessione dell’autorizzazione è percepita una tassa fino a fr. 500. – . Art. 21 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010. ALLEGATO
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Allegato introdotto dal DE 5.4.2011; in vigore dall’8.4.2011 - BU 2011, 211.
Allegato 1 Limite delle unità di medici ospedalieri attivi ambulatorialmente categoria secondo Allegato 1 OLNF Ospedale o clinica Allergologia e immunologia clinica Angiologia Medicina del lavoro Chirurgia Dermatologia e venereologia Endocrinologia- diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Malattie infettive Ospedale Regionale di Lugano 0.6 1.7 1.25 0.9 2.93 0.05 1.07 Ospedale Regionale di Mendrisio 1 1 0.7 0.3 1.2 4.08 0.5 Ospedale Regionale di Locarno 0.8 1.3 0.7 0.9 Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 0.8 0.4 0.4 4.05 0.6 1.14 Istituto Oncologico Svizzera italiana 3 Cardiocentro Ticino 0.25 Clinica Santa Chiara Locarno 0.57 0.76 Clinica Luganese SA 1.2 Clinica Ars Medica, Gravesano Clinica Sant'Anna, Sorengo 0.1 0.4 Clinica Varini, Orselina Ospedale Malcantonese, Castelrotto Clinica Viarnetto, Pregassona Clinica S. Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago Clinica di riabilitazione, Novaggio TOTALE 1.4 3.9 0 5.82 4.75 0.3 3.4 13.21 0 0.3 1.57 Ospedale o clinica Cardiologia Chirurgia mascello- facciale Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza Chirurgia pediatrica Farmacologia clinica e tossicologia Genetica medica Oncologia medica Nefrologia Neurochirurgia Neurologia Ospedale Regionale di Lugano 1.5 0.1 0.4 1.8 1.2 8.55 Ospedale Regionale di Mendrisio 1.04 0.5 Ospedale Regionale di Locarno Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 3.27 1.8 0.15 2 Istituto Oncologico Svizzera italiana 16.9 Cardiocentro Ticino 1.75 Clinica Santa Chiara Locarno 0.84 Clinica Luganese SA 1.6 Clinica Ars Medica, Gravesano Clinica Sant'Anna, Sorengo 0.05 Clinica Varini, Orselina Ospedale Malcantonese, Castelrotto Clinica Viarnetto, Pregassona Clinica S. Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago 1 Clinica di riabilitazione, Novaggio TOTALE 0 8.4 0.1 0 2.2 0 0 18.55 2.45 1.2 11.55
Ospedale o clinica Oftalmologia Chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore Otorinolaringoiatria Patologia Medicina farmacologica Medicina fisica e riabilitazione Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Pneumologia Prevenzione e salute pubblica Psichiatria e psicoterapia Ospedale Regionale di Lugano 4.52 0.7 0.65 0.3 1.25 Ospedale Regionale di Mendrisio 0.8 0.3 Ospedale Regionale di Locarno Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 1.7 0.82 2.15 Istituto Oncologico Svizzera italiana 3.9 Cardiocentro Ticino 0.25 Clinica Santa Chiara Locarno 0.19 0.19 0.19 Clinica Luganese SA Clinica Ars Medica, Gravesano 1.9 Clinica Sant'Anna, Sorengo Clinica Varini, Orselina Ospedale Malcantonese, Castelrotto Clinica Viarnetto, Pregassona Clinica S. Croce, Orselina 2.38 Clinica Hildebrand, Brissago 1 Clinica di riabilitazione, Novaggio 0.2 TOTALE 3.9 4.71 5.29 0.84 0 0 2.27 0.3 3.7 0 2.38 Ospedale o clinica Radiologia Radio- oncologia/radioter apia Medicina legale Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio Urologia Dialisi Pronto soccorso medicina e chirurgia Ospedale di giorno Spec. Non definita Ospedale Regionale di Lugano 7.7 0.5 0.2 0.85 3.7 9.83 0.5 Ospedale Regionale di Mendrisio 4 0.7 0.5 10.48 1 Ospedale Regionale di Locarno 3 0.9 7.05 1.2 Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 7.37 0.1 0.1 2.54 13.76 1 Istituto Oncologico Svizzera italiana 6.9 Cardiocentro Ticino 1 Clinica Santa Chiara Locarno 0.7 1 Clinica Luganese SA 2.4 2 0.8 4 Clinica Ars Medica, Gravesano 2.05 Clinica Sant'Anna, Sorengo 2 Clinica Varini, Orselina Ospedale Malcantonese, Castelrotto 1.2 Clinica Viarnetto, Pregassona Clinica S. Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago Clinica di riabilitazione, Novaggio 0.2 1 TOTALE 30.42 8.9 0 0.5 0.3 2.45 7.64 46.12 4.7 1.2 Pubblicato nel BU 2010 , 176.
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