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Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) (del 23 ottobre 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC); - il messaggio 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato; - il rapporto 28 agosto 2007 n. 5924 R della Commissione della gestione e delle finanze; - che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al decreta: TITOLO I Natura e scopo delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
A. Natura e scopo Art. 1 1 Le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia ed i superstiti (AVS) ed all’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono prestazioni in denaro.
2 Esse garantiscono un reddito minimo agli anziani, ai superstiti ed agli invalidi. TITOLO II Ordinamento del Cantone Capitolo primo Disposizioni generali
A. Limiti di reddito e altre disposizioni Art. 2 I limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC.
B. Premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie

1 Art. 3 2 1 Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio effettivamente dovuto.
2 Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.
3 Il premio di cui ai cpv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.
C. Sostanza dei beneficiari di PC
che vivono in istituto o in ospedale Art. 3a 3 Richiamato l’art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito: a) della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. lett. c) LPC; b) della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.
1 Nota marginale modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55.

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Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55.
3 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
D. Competenze cantonali
4 Art. 4 Il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni. Capitolo secondo Rimborso delle spese
Spese di malattia e d’invalidità

Limiti

Art. 5 Le spese di malattia e d’invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.
Tempo determinante Art. 6
1 Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto.
2 Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle spese relative a una degenza temporanea in un istituto.
Termine per chiedere il rimborso Art. 7 Le spese sono rimborsate se: a) di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione, b) sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni nell’articolo 4 della legge federale (LPC), c) di carenza previsto nell’art. 5 LPC è adempiuto.
Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni Art. 8 1 Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni.
2 La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazioni infortuni o dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.
3 Nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.
4 Nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia.
Rimborso dopo la morte dell’assicurato Art. 9 Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato defunto cui era applicabile il calcolo della prestazione complementare annua sono rimborsate se gli eredi le fanno valere entro dodici mesi dal decesso.
Spese di malattia e per i mezzi ausiliari
insorte all’estero Art. 10
1 Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate.
2 Le spese insorte all’estero sono eccezionalmente rimborsate se si rivelano necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera o se i provvedimenti sanitari indicati erano eseguibili solo all’estero.
3 Le spese di balneoterapia e di soggiorni di convalescenza all’estero non sono rimborsate.
4 Allorché un mezzo ausiliario non consegnato in prestito è acquistato all’estero è determinante il prezzo previsto in Svizzera se chiaramente inferiore.
Spese per il medico, il dentista, i medicamenti,
le cure e l’assistenza
Partecipazione ai costi Art. 11 La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.
4 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
Assicurazione con franchigie opzionali Art. 12 Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.-- franchi al massimo all’anno.
Trattamenti dentari Art. 13 1 Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate.
2 Per il rimborso è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria.
3 I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI.
Prodotti dietetici Art. 14 Le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfetaria annua di 2100 franchi.
Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale Art. 15 In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 8 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento.
Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza Art. 16
1 Le spese per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico sono rimborsate, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la convalescenza è stata effettuata in un istituto o in un ospedale.
2 Le rette giornaliere massime stabilite per le degenze in casa per anziani, casa di cura o istituto invalidi, sono applicabili per analogia anche ai soggiorni di convalescenza.
Spese derivanti da un soggiorno
temporaneo in una stazione balneoterapica Art. 17 Le spese di cure balneoterapiche prescritte da un medico sono prese in considerazione, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la persona assicurata era sottoposta a controllo medico durante il soggiorno di cura.
Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio Art. 18 1 Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate.
2 Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più bassa.
3 Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse rimborsate.
4 Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica.
5 Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che: a) vive nella stessa economia domestica o b) lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta.
6 In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.
Spese per il personale di cura assunto direttamente Art. 19 1 Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal.
2 Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.
Spese per le cure e l’assistenza prestate
dai membri della famiglia Art. 20
1 Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se questi ultimi: a) sono considerati nel calcolo della PC e b) hanno subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per periodo prolungato.
2 Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno.
Spese di aiuto, cura e assistenza a persone
invalide in strutture diurne Art. 21
1 Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se: a) invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno e; b) diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.
2 Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.
3 Nessuna spesa è rimborsata: a) di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese; b) di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC.
Spese di trasporto Art. 22 1 Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.
2 Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.
3 Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.
4 Se l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.
5 Le strutture diurne ai sensi dell’art. 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai sensi del cpv. 2.
Mezzi ausiliari e apparecchi ausiliari

Diritto

Art. 23 1 Nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati nel Regolamento d’applicazione.
2 I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio erogato dall’AVS per i mezzi ausiliari: a) figurano nell’allegato dell’ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) e b) cui l’AVS ha erogato un sussidio.
3 Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate con un intervento chirurgico.
4 Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo se il mezzo ausiliario non è consegnato dall’AVS, dall’AI o dall’assicurazione malattie.
5 Gli apparecchi di trattamento e di cura sono dati in prestito solo per le cure a domicilio.
6 Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e adeguati.
7 Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia riguardo al rimborso delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come pure di quelle concernenti l’addestramento all’uso di mezzi ausiliari e di apparecchi ausiliari.

Accertamenti

Art. 24 1 Qualora sembri dubbio che il mezzo ausiliario ausiliario sia necessario o sia semplice e adeguato, l’assicurato deve esibire l’attestato di un medico, di un servizio sociale per l’aiuto agli invalidi o di un centro di terapia occupazionale.
2 Nel caso di apparecchi acustici, un perito riconosciuto dall’assicurazione per l’invalidità dovrà attestare che l’assicurato ne ha bisogno e che si tratta di un apparecchio semplice e adeguato.
3 Le spese per gli accertamenti sono reputate spese ai sensi dell’articolo 14 cpv. 1 lett. e) LPC.
Depositi AI; consegna e ritiro Art. 25
1 Qualora il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario da consegnare in prestito sia disponibile nei depositi AI, l’assicurato non ne ha diritto a uno nuovo.
2 Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per il ritiro, l’immagazzinamento e l’ulteriore impiego dei mezzi e degli apparecchi consegnati in prestito. TITOLO III Organizzazione, procedura e informazione
A. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Art. 26 L’applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato.
B. Agenzia AVS Art. 27 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si avvale della collaborazione delle Agenzie AVS.
C. Richiesta Art. 28 1 La richiesta di prestazioni è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS.
2 L’Agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente. Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di compensazione.
D. Trasmissione dei dati fiscali Art. 28a
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1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
E. Pagamento e garanzia d’uso
6 Art. 29
1 La prestazione complementare è pagata, di regola, all’avente diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese.
2 Il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori.
3 La singola prestazione complementare nei confronti dell’avente diritto è, di conseguenza, ridotta nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a carico del sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie.
4 Sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale sull’AVS concernenti la garanzia dell’uso della rendita conforme al suo scopo.
F. Informazione 7 Art. 30 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG provvede ad informare periodicamente i potenziali beneficiari di prestazione complementare. TITOLO IV Finanziamento
A. Mezzi finanziari Art. 31 Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge sono coperti: a) Confederazione; b) Cantone; c) Comuni.
B. Partecipazione finanziaria del Cantone Art. 32 Il Cantone si assume l’importo non coperto dalla Confederazione e dai Comuni.
5 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.

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Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
7 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
C. Partecipazione finanziaria dei Comuni
1 finanziaria, come segue: contributo addebitato al Cantone nell’anno di computo ––– ––– –––––– ––– –– –– –– –– –––––– –––– ––– x numero degli abitanti del Comune numero dei cittadini residenti nel Cantone al 31 dicembre
2 La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall’applicazione della legge, della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie e della legge sul servizio medico nelle regioni di montagna non può superare il 9% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore; l’8.5% per quelli di forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole nell’anno stabilito dal Consiglio di Stato.
D. Spese amministrative Art. 34 Le spese amministrative derivanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dall’applicazione della legge sono coperte dalla Confederazione e dal Cantone.
E. Contabilità Art. 35 1 Il Cantone anticipa alla Cassa cantonale di compensazione i fondi necessari al pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese amministrative.
2 Le prestazioni complementari e le spese amministrative sono registrate in conti separati nella contabilità della Cassa cantonale di compensazione. TITOLO V Rimedi giuridici
A. Opposizione Art. 36 Contro le decisioni della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di presentare opposizione entro trenta giorni dalla notifica all’istanza che le ha emanate.
B. Autorità cantonale di ricorso Art. 37 Contro le decisioni su opposizione della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notifica. Art. 38 ... 8 TITOLO VI Disposizioni penali

Procedura

Art. 39 1 Il perseguimento delle infrazioni previste dalle disposizioni penali della legge federale sulle prestazioni complementari spetta all’autorità giudiziaria competente giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria.
2 Il perseguimento delle infrazioni previste all’art. 31 cpv. 2 LPC spetta al Dipartimento competente giusta le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.
3 È applicabile l’art. 90 della legge federale sull’AVS. Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

Restituzione

Art. 40 Per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente riscosse è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). TITOLO VIII Disposizioni finali e abrogative
A. Disposizione abrogativa
8 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
Art. 41 La legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LAPC) è abrogata.
B. Entrata in vigore Art. 42 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
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2 Previa approvazione federale, la legge 10 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006. Pubblicato nel BU 2007 , 747.

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Entrata in vigore: 1° gennaio 2008 - BU 2007, 753.
10 Approvazione federale: 27 novembre 2007 - BU 2007, 753.
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