Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (RLCAMal) 1 del 29 maggio 2012 (stato 1° ottobre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), 2 decreta: TITOLO I Competenze
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
(art. 3 LCAMal) Art. 1 L’Istituto delle assicurazioni sociali e per esso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG svolge i compiti di natura assicurativa che discendono dalla legislazione in materia di assicurazione malattie e sono di competenza cantonale. TITOLO II Controllo dell’obbligo d’assicurazione
A. Compiti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
I. In generale
(art. 12 cpv. 1 LCAMal) Art. 2 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG controlla l’obbligo d’assicurazione.
II. In particolare
(art. 12 cpv. 2 LCAMal) Art. 3
1 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG emana all’indirizzo dei Comuni e degli assicuratori le direttive per il controllo dell’obbligo d’assicurazione.
2 Essa allestisce i moduli ufficiali: a) le segnalazioni da parte dei Comuni di persone non iscritte a un assicuratore; b) le notifiche di iscrizione o di dimissione delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione parte degli assicuratori.
B. Compiti dei Comuni
(art. 13-14 LCAMal) Art. 4
1 Il Comune accerta l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in caso di: a) b) di persone, soggette all’obbligo assicurativo, provenienti da un altro Comune svizzero o
2 A tale scopo esso esige un documento dell’assicuratore che attesti l’iscrizione.
3 Il Comune segnala immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG il nominativo delle persone non iscritte ad un assicuratore riconosciuto.
C. Compiti degli assicuratori
(art. 15 LCAMal) Art. 5 1 Gli assicuratori notificano immediatamente in forma scritta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG: a) iscrizione di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione; b) dimissioni di ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione.
2 Le notifiche di cui alle lett. a) e b) del capoverso 1 avvengono tramite il modulo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
1 Titolo modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408.
2 Ingresso modificato dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
D. Doveri dei datori di lavoro
(art. 16-17 LCAMal) Art. 6 Su richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita, ogni informazione necessaria per il controllo dell’obbligo d’assicurazione per i lavoratori non domiciliati e per i loro familiari.
E. Iscrizioni d’ufficio
(art. 19 LCAMal) Art. 7
1 L’iscrizione d’ufficio delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, previa diffida scritta.
2 La ripartizione tra i singoli assicuratori considera l’effettivo degli assicurati affiliati. TITOLO III Riduzione dei premi Capitolo primo Istanza di riduzione di premio
A. Modalità di presentazione
(art. 25 LCAMal) Art. 8 1 L’istanza di riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento mediante l’apposito modulo ufficiale.
2 Il modulo ufficiale, che è recapitato ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o può essere richiesto alla medesima da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento, deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti.
3 Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un’unica istanza di riduzione di premio o di rinnovo.
B. Accesso ai dati fiscali protetti
(art. 25a LCAMal) Art. 8a 1 La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica Convenzione d’accesso ai dati fiscali.
2 Non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti tramite un’interfaccia realizzata secondo le specifiche della Divisione delle contribuzioni.
3 Con l’inoltro della domanda o qualora l’assicurato chiedesse una consulenza riferita alle possibilità di inoltro della domanda, gli organi competenti per l’applicazione della legge sono autorizzati a consultare i dati fiscali necessari all’accertamento del diritto alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie delle persone facenti parte dell’unità di riferimento.
4 Tutte le operazioni di consultazione di dati fiscali e i nominativi di chi le effettua sono registrati dal sistema informatico.
C. Assicurati beneficiari di PC AVS/AI e beneficiari di prestazioni Laps
(art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal) Art. 9 Sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione di premio: a) di prestazioni complementari AVS/AI; b) di prestazioni ai sensi della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle sociali (Laps), del 5 giugno 2000.
D. Assicurati tassati alla fonte
(art. 25 LCAMal) Art. 10 Per gli assicurati tassati alla fonte si applicano le medesime regole valide per gli assicurati tassati in via ordinaria. Capitolo secondo Unità di riferimento
A. Partner conviventi
(art. 26 cpv. 4 LCAMal)
Art. 10a 3 La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) figli in comune; b) procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) dura da almeno 6 mesi.
B. Persone sole economicamente dipendenti
(art. 27 LCAMal) 4 Art. 11 1 Una persona è economicamente dipendente se cumulativamente: a) supera i 30 anni; b) è coniugata; c) ha figli a carico; d) dei redditi registrati nella tassazione fiscale determinante è inferiore al limite di esistenziale definito ai sensi della Laps.
2 La persona di cui al capoverso 1 è inclusa nell’unità di riferimento se, al momento della presentazione dell’istanza di riduzione di premio, è in prima formazione secondo quanto previsto dalla Laps.
3 Per gli assicurati tassati alla fonte, il totale dei redditi di cui alla lett. d) del capoverso 1 si riferisce a quello dei redditi esistenti al momento della presentazione dell’istanza di riduzione di premio. Capitolo terzo Premio medio di riferimento
A. Categorie di assicurati (art. 28 cpv. 1 LCAMal)
5 Art. 12 I premi medi di riferimento sono stabiliti separatamente per gli assicurati minorenni, per gli assicurati di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a 25 anni.
B. Percentuali per la ripartizione degli assicurati fra modello assicurativo standard e modelli
assicurativi alternativi
(art. 28 cpv. 2 lett. a) e b) LCAMal) Art. 12a 6 Per la determinazione della percentuale degli assicurati fra modelli assicurativi sono considerati gli ultimi dati pubblicati dalla competente autorità federale.
C. Sconto medio percentuale
(art. 28 cpv. 2 lett. c) LCAMal) Art. 12b
7 Lo sconto medio percentuale per le tre differenti categorie di assicurati previste dalla LAMal corrisponde alla differenza percentuale fra i premi relativi al modello assicurativo standard e quelli relativi al modello assicurativo medico di famiglia per singolo assicuratore malattie che offre questo tipo di modello assicurativo o equivalente, ponderata in base al numero di assicurati affiliati alle rispettive casse malattia nelle due regioni di premio.
D. Data di riferimento per numero assicurati
(art. 29 cpv. 3 LCAMal) 8 Art. 13 Il numero degli assicurati da considerare per il calcolo del premio medio di riferimento è quello riferito al 1° luglio dell’anno precedente. Capitolo quarto Reddito di riferimento
A. Accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante
(art. 30 cpv. 2 LCAMal) Art. 14 9 1 Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:
3 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
4 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
5 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
6 Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
7
Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
8 Nota marginale modificata dal R 21.1.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 14.
9 Art. modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134.
a) soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera; b) domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; c) sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo terminato la prima formazione; d) del coniuge o del partner registrato; e) o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica f) totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.
2 Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi: a) parziale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale; b) o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; c) o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla fiscale determinante; d) o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione determinante; e) di almeno 10’000. – franchi dei valori di sostanza, se l’utilizzo della sostanza è e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla fiscale determinante; f) di almeno 10’000.– franchi dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla fiscale determinante.
3 Nelle evenienze di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della richiesta.
4 I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5 Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.
B. Spese professionali
(art. 31 cpv. 1 lett. f) LCAMal) Art. 15
1 Le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfetario massimo di
4’000.-- franchi alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività salariata a titolo principale.
2 Se la somma dei redditi netti conseguiti con l’attività salariata a titolo principale è inferiore al forfait di cui al capoverso 1, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito.
C. Sostanza donata o ceduta in usufrutto
(art. 32 LCAMal)
1 periodo fiscale determinante, nel calcolo del reddito di riferimento devono essere considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia.
2 I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di
10’000.– franchi. Capitolo quinto Ripartizione della riduzione dei premi
Criterio di ripartizione dell’importo globale
(art. 33 cpv. 2 LCAMal)
Art. 17 1 La riduzione dei premi è ripartita tra i membri dell’unità di riferimento che soggiacciono marzo 1994, proporzionalmente al premio di riferimento di ciascun membro in rapporto al totale dei premi medi di riferimento dell’unità di riferimento.
2 Se nell’unità di riferimento sono inclusi minorenni e/o giovani di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione, la ripartizione di cui al capoverso 1 è effettuata dopo l’attribuzione della riduzione di premio a questi ultimi in conformità di quanto previsto dalle normative federali.
3 Se la riduzione dei premi in favore dell’unità di riferimento non raggiunge almeno l’80 percento del premio medio di riferimento per i minorenni e almeno il 50 percento del premio medio di riferimento per i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione inclusi nell’unità di riferimento, l’importo di riduzione sarà attribuito unicamente in favore degli stessi in proporzione al premio medio di riferimento di ciascun minorenne o giovane di età compresa fra 18 e 25 anni in formazione rispetto alla somma dei premi medi di riferimento relativi a questi ultimi. 10 Capitolo sesto Anno di riferimento delle soglie Laps 11
Limite di fabbisogno minimo
(art. 32a LCAMal) 12 Art. 18 Il limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Capitolo settimo Procedure di comunicazione e pagamento
A. Scambio dati tra assicuratori e Servizio cantonale ai sensi dell’art. 106b cpv. 1 OAMal
(art. 65 cpv. 2 LAMal, 106b segg. OAMal e OSDRP-DFI)
I. In generale Art. 19 13
1 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e gli assicuratori procedono al reciproco scambio dei dati relativi ai singoli assicurati ai quali è stato riconosciuto il diritto alla riduzione di premio.
2 Lo scambio dei dati è effettuato conformemente a quanto previsto dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
II. In particolare
1. Dagli assicuratori alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
a) Scadenze
(art. 106b cpv. 3 OAMal) Art. 19a
14 La comunicazione dei dati da parte degli assicuratori verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata con frequenza quindicinale.
b) Dati supplementari
(art. 106c cpv. 6, 106d cpv. 1 seconda frase OAMal e 7 cpv. 2 OSDRP-DFI) Art. 19b
15
1 Su richiesta, gli assicuratori forniscono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG i dati relativi al rapporto di assicurazione LAMal dei propri assicurati ai sensi del numero
3.2.15 degli standard RP.
2 Su richiesta, gli assicuratori forniscono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG i dati relativi all’effettivo dei propri assicurati ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP.
2. Dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG agli assicuratori
a) Scadenze
(art. 106b cpv. 3 OAMal)
10 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408.
11 Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134.
12 Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134.
13
Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
14 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
15 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
Art. 19c 16 La comunicazione dei dati da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verso gli assicuratori è effettuata con frequenza mensile.
b) Dati supplementari
(art. 5 cpv. 3 lett. c OSDRP-DFI) Art. 19d 17 Su richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fornisce all’assicuratore i dati relativi allo stato delle decisioni relative alle riduzioni di premio.
3. Tra Servizi della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
(art. 54a cpv. 5 e 6 OPC AVS/AI e 2 cpv. 1 OSDRP-DFI) Art. 19e 18 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite il Servizio competente per le prestazioni PC AVS/AI comunica i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, domicilio) e il numero d’assicurato AVS degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i dati relativi all’assicuratore malattie cui essi sono affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio competente per la riduzione dei premi.
B. Comunicazione dati da assicuratori ad assicurati 19 Art. 20 Gli assicuratori comunicano i dati agli assicurati conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione malattie obbligatoria.
C. Pagamento in generale
I. Importo minimo della riduzione di premio
(art. 39 LCAMal) 20 Art. 21 21 L’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade è di 120. – franchi all’anno per ogni singolo membro dell’unità di riferimento.
II. Versamento della riduzione di premio all’assicuratore
(art. 41 LCAMal) Art. 22 La riduzione di premio è corrisposta di regola tramite l’assicuratore presso cui è iscritto ogni singolo membro dell’unità di riferimento.
III. Conteggi
(art. 45 LCAMal)
1. Acconti agli assicuratori Art. 23 1 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG versa agli assicuratori acconti mensili anticipati stabiliti sull’importo globale presumibile di riduzione di premio per l’anno di competenza.
2 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sospende totalmente o in parte il versamento degli acconti mensili se, nonostante diffida scritta, l’assicuratore non presenta il conteggio di chiusura conformemente all’art. 24.
2. Conteggio di chiusura
(art. 106b cpv. 3 e 106c cpv. 3 OAMal e OSDRP-DFI) Art. 24 22 1 Gli assicuratori presentano il conteggio di chiusura relativo all’applicazione della riduzione di premio entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione.
2 I dati relativi al conteggio di chiusura degli anni dal 2014 e seguenti sono trasmessi conformemente a quanto previsto dell’OSDRP-DFI e sono elaborati ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP.
3 La trasmissione della documentazione relativa alla chiusura per l’anno 2013 avviene per mezzo del modulo ufficiale allestito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da inoltrare debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.
3. Conguaglio
16 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
17 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
18 Art. introdotto dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
19 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
20
Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
21 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 408.
22 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
Art. 25 1 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG stabilisce il conteggio per il
2 Gli assicuratori possono presentare le osservazioni nel termine di 30 giorni dalla notifica del conteggio di cui al capoverso 1.
IV. Versamento diretto della riduzione di premio all’assicurato Art. 26
1 Il versamento diretto dell’importo di riduzione di premio all’assicurato avviene quando: a) non è più iscritto presso l’assicuratore a cui era affiliato al momento in cui è stato il diritto alla riduzione di premio; b) è iscritto presso il medesimo assicuratore, ma la riduzione retroattiva concerne antecedenti il 1° gennaio dell’anno che precede quello di competenza; c) assicuratore ha cessato la propria attività e la gestione delle pratiche correnti non avviene l’Istituzione comune LAMal, oppure per mezzo di un nuovo assicuratore.
2 Prima di versare gli importi direttamente la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verifica: a) si è assunto oneri LAMal. Se così fosse, i relativi importi saranno oggetto di b) sono degli scoperti presso l’assicuratore attuale. Se così fosse, il versamento diretto è momentaneamente sospeso in attesa di chiarimenti.
D. Pagamento in particolare assicurati beneficiari di PC AVS/AI
I. Procedure di versamento del premio
23 Art. 27 Nelle procedure di versamento del premio agli assicuratori si applicano per analogia gli art. 19 e da 22 a 25.
II. Versamento diretto agli assicurati Art. 28 A titolo eccezionale, quando l’assicuratore non è in grado di registrare versamenti retroattivi, il premio può essere direttamente all’assicurato secondo l’art. 26. Capitolo ottavo Istanza di revisione
A. Motivi Art. 29 Ogni membro dell’unità di riferimento può presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14.
B. Decorrenza Art. 30 24 L’istanza di revisione ha effetto: a) di cambiamento della situazione economica, dall’inizio del mese in cui è stato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene; b) di cambiamento nell’unità di riferimento, dall’inizio del mese che segue quello in cui è il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di cui all’art. 49 LCAMal. Capitolo nono Diritto suppletorio
Diritto suppletorio Art. 31 Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la legislazione sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. TITOLO IV Assicurati insolventi Capitolo primo Competenze
Autorità competente
(art. 20 LCAMal)
23 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 202.
24 Art. modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 134.
Art. 32 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è l’autorità designata per la gestione dei compiti concernenti il mancato pagamento dei crediti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo secondo Comunicazioni
A. Assicuratori: comunicazioni relative alle esecuzioni forzate
(art. 22 LCAMal) Art. 33 Gli assicuratori trasmettono trimestralmente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG la lista degli assicurati nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi LEF.
B. Autorità cantonale preposta all’assistenza sociale: comunicazioni relative agli assicurati
beneficiari di prestazioni assistenziali
(art. 22d LCAMal)
I. Dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Art. 34 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG trasmette all’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale i dati notificati dagli assicuratori relativi agli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali nei confronti dei quali è stata promossa un’esecuzione ai sensi LEF, affinché valuti un pagamento diretto.
II. Alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Art. 35 1 L’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale dà comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG degli assicurati per i quali non effettua alcun pagamento diretto all’assicuratore.
2 Gli assicurati di cui al capoverso 1 sono da considerarsi secondo le modalità previste per gli assicurati che non pagano i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo terzo Sospensione
Elenco degli assicurati sospesi ai Comuni e fornitori di prestazioni
(art. 22i LCAMal) Art. 36 L’elenco degli assicurati che sono stati sospesi è accessibile ai Comuni e ai fornitori di prestazioni. Capitolo quarto Intervento
A. Attività preventiva dei Comuni
(art. 22n LCAMal)
I. Assicurati morosi ed escussi
25 Art. 37 1 I Comuni svolgono attività preventiva nei confronti degli assicurati che non pagano i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per questo escussi.
2 A questo scopo essi convocano gli assicurati morosi ed escussi e verificano la loro situazione economica.
II. Assicurati morosi ed escussi beneficiari di AFI/API Art. 38 1 Nell’ambito dell’attività preventiva i Comuni verificano la situazione degli assicurati morosi ed escussi beneficiari di assegni familiari integrativi e di prima infanzia.
2 Essi convocano l’assicurato interessato e, verificato il motivo del mancato pagamento dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comunicano alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’esito della valutazione.
III. Convocazione, comminatoria penale e segnalazione Art. 38a 26
1 I Comuni inviano un richiamo scritto assortito della comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nei confronti degli assicurati morosi
25 Nota marginale modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 1.10.2023 - BU 2023, 280.
26 Art. introdotto dal R 23.8.2023; in vigore dal 1.10.2023 - BU 2023, 280.
ed escussi che non si sono presentati alla prima convocazione o non hanno fornito le informazioni richieste.
2 I Comuni segnalano immediatamente all'autorità penale gli assicurati che non danno seguito al richiamo e ne informano la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
B. Valutazione dei Comuni
(art. 22g cpv. 2 LCAMal)
I. Modalità
(art. 22n cpv. 1 LCAMal) Art. 39 1 I Comuni trasmettono alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’esito dell’accertamento della situazione economica relativa agli assicurati morosi ed escussi. Un modulo, che riassume i redditi, la sostanza e le spese considerate, funge da supporto.
2 Su richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o spontaneamente, i Comuni valutano nuovamente la situazione economica degli assicurati segnalati.
II. Criteri
1. In generale
Art. 40
1 La valutazione tiene conto dei parametri di calcolo contenuti nell’apposito modulo che si riferiscono alle spese, ai redditi e alla sostanza delle persone componenti l’unità di riferimento.
2 Essa considera i parametri attuali e risultanti dai registri ufficiali o comprovati da documenti.
2. In particolare
a) Spese Art. 41 Le spese da considerare nella valutazione sono in particolare: – di locazione annuale o interessi passivi annuali sino all’importo massimo stabilito dalla – dell’assicurazione malattie obbligatoria effettivo al netto dell’eventuale riduzione dei – annuo secondo la Laps; – alimentari versati e comprovati.
b) Redditi Art. 42
1 I redditi da considerare nella valutazione sono in particolare: – da attività lucrativa salariata al netto degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/ – da attività indipendente; – di ogni tipo (svizzere e estere); – da sostanza mobiliare; – da sostanza immobiliare; – alimentari.
2 Per i lavoratori indipendenti fanno stato i redditi accertati dall’autorità fiscale mediante l’ultima decisione di tassazione emanata. Se la situazione al momento della verifica non rispecchia quella accertata dall’autorità fiscale, l’assicurato deve fornire le prove documentali.
c) Sostanza Art. 43 1 La sostanza da considerare nella valutazione è in particolare: – la sostanza immobiliare lorda; – la sostanza mobiliare.
2 Se la sostanza permette di far fronte ai crediti scoperti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il Comune preavvisa la sospensione.
3 Se la sostanza immobiliare lorda supera il valore di 250’000.-- franchi, il Comune preavvisa la sospensione.
AVS/AI/ IPG: termine adeguato
(art. 22g cpv. 3 e 22n cpv. 3 LCAMal) Art. 44 1 L’esito dell’accertamento è comunicato entro 40 giorni a decorrere dalla segnalazione dell’assicurato interessato al suo Comune da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
2 Il Comune preavvisa la sospensione, se l’assicurato moroso non si presenta o non fornisce la documentazione richiesta nei tempi indicati.
D. Indennizzo
(art. 22p LCAMal) Art. 45 L’indennizzo riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è definito tramite decreto esecutivo. Capitolo quinto Disposizioni transitorie
A. Termine adeguato
(art. 22g cpv. 3 e 22n cpv. 3 LCAMal) Art. 46 Nell’anno 2012 i Comuni più popolosi possono superare il termine di 40 giorni previsto dall’articolo 44, previa comunicazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
B. Indennizzo provvisorio
(art. 22p LCAMal) Art. 47 Per l’anno 2012 l’indennizzo di cui all’art. 45 corrisponde a 150. – franchi.
C. Casi di rigore Art. 48 Richiamato l’art. 84 LCAMal, dall’anno 2013 il limite di reddito disponibile di riferimento per la determinazione dell’importo normativo massimo di riduzione di premio si estende fino al limite di fabbisogno minimo, senza computo della pigione, ai sensi della Laps. TITOLO IVa 27 Ospedalizzazioni nel Cantone Istituti acuti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal 28
Determinazione dei volumi di attività Art. 48a
29 Lo Stato e gli Istituti acuti (di seguito Istituti), ai fini della determinazione dei volumi di attività da finanziare con contributo globale, considerano in particolare i seguenti elementi: a) storica dei pazienti e dell’attività misurata in termini di caseload o di giornate di cura ai pazienti LAMal residenti in Ticino; b) della regressione lineare per casi e attività applicata ai dati storici, regola a partire dati 2012; c) della struttura tariffale particolarmente incisivi per piccole strutture o per ventagli prestazioni limitati, sulla base delle comunicazioni ufficiali di SwissDRG; d) dei mandati attribuiti richieste dall’Autorità cantonale o imposte da disposizioni (medicina altamente specializzata).
Adeguamenti del contributo globale Art. 48b 1 Il contributo globale rimane fisso entro una soglia del +/-3% di variazione dell’attività a consuntivo.
2 L’attività a consuntivo è verificata dall’Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità e della socialità, sulla base delle codifiche inviate ogni anno all’Ufficio federale di statistica, conformemente all’art. 48g.
3 Variazioni oltre la soglia sono remunerate a costi variabili.
Determinazione dei costi variabili Art. 48c 31 I costi variabili rappresentano una percentuale dei costi totali di ogni Istituto e si riferiscono alle seguenti categorie di costo riprese dal piano contabile REKOLE: a) 30-39 Costi del personale: per il settore somatico-acuto si considera la variazione del costo del personale curante e il 25% del costo del personale terapeutico del consuntivo del contributo;
27 Titolo introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 382.
28 Sottotitolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
29 Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76; precedente modifica: BU 2016,
382.
30 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
31 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
b) 38 Onorari medici; c) 40 Fabbisogno medico; d) 41 Prodotti alimentari; e) 42 Economia domestica; f) 48 Altre prestazioni ai pazienti.
Ammontare dell’adeguamento Art. 48d
32
1 La percentuale di costi variabili determinata secondo i parametri dell’art. 48c è applicata alla quota parte di tariffa a carico dello Stato (tariffa degressiva).
2 L’adeguamento a costi variabili risulta dalla moltiplica della tariffa degressiva per la variazione di attività oltre la soglia ai sensi dell’art. 48b.
Adeguamenti del contributo globale per fattori straordinari e imprevedibili Art. 48e 33 Il globale può essere adeguato, con modalità da concordare di volta in volta per: a) eccezionali (epidemie, catastrofi, ecc.); b) di compiti non previsti dalla legislazione in vigore o a seguito di modifiche dei secondo la pianificazione ospedaliera ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal; c) legislative federali o cantonali comportanti segnatamente una diversa ripartizione del tra lo Stato e le assicurazioni sociali, come pure accordi intercantonali sulle fuori Cantone.
Obbligo informativo Art. 48f 34
1 Gli Istituti sono tenuti a fornire all’Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità, entro il 30 aprile di ogni anno: – ITAR-K completo di tutti i suoi fogli; – dati di base e prestazioni; entro il 30 giugno anno: – dell’attività effettuata (pazienti, caseload e/o giornate di cura) per gruppo – con i nominativi dei medici assistenti, la specialità e l’anno di specializzazione, la data e di fine del rapporto d’impiego; – con gli stage del personale sanitario non universitario suddivisi in numero di allievi e settimane di formazione offerti; – di revisione con allegati bilancio e conto economico revisionati; – del risultato d’esercizio tra attività finanziata con contributo e il resto, dall’Ufficio di revisione o autocertificata dalla Direzione; – di attività (se esistente); – di completezza.
2 Resta riservato l’art. 66n LCAMal.
Statistiche
Art. 48g 35 1 Gli Istituti sono tenuti a fornire all’Unità statistiche sanitarie del Dipartimento della sanità e della socialità (USS) i dati statistici richiesti dall’Ufficio federale di statistica in ossequio alle disposizioni LAMal.
2 L’USS può richiedere eventuali statistiche supplementari connesse al controllo dei mandati di prestazione.
Risultato d’esercizio dell’attività finanziata con contributo globale Art. 48h 36
1 Gli Istituti predispongono la propria contabilità al fine di determinare il risultato d’esercizio dell’attività finanziata con contributo globale, conformemente alle disposizioni federali in materia.
2 Gli Istituti presentano il risultato di cui al capoverso 1 certificato dall’Ufficio di revisione o autocertificato dalla Direzione.
32 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
33 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
34
Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
35 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
36 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
TITOLO IVb 37 Ospedalizzazioni fuori Cantone
Verifica dei requisiti e competenza decisionale Art. 48i 38 1 L’Area di gestione sanitaria è l’istanza deputata alla verifica dei requisiti formali per l’ottenimento della garanzia finanziaria per un ricovero ospedaliero fuori Cantone (domicilio del paziente, status dell’istituto di destinazione, tariffe richieste).
2 L’Ufficio del Medico cantonale è l’istanza deputata alla verifica dei requisiti che la tipologia di finanziamento da parte del Cantone (integrale per motivi medici o parziale nel caso in cui la prestazione richiesta sia disponibile in uno degli istituti dell’elenco cantonale).
3 Esperite le verifiche di cui ai cpv. 1 e 2, l’Area di gestione sanitaria decide sull’assunzione da parte del Cantone dei costi dei ricoveri fuori Cantone. TITOLO IVc 39 Autorizzazione dei fornitori di prestazioni (art. 36 LAMal)
Competenza
Art. 48l 40 1 L’Ufficio di sanità è l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (di seguito AOMS).
2 Esso può delegare ad altri organi amministrativi e a ordini e associazioni professionali (in tal caso considerati ausiliari dell’Ufficio di sanità) la valutazione di specifici requisiti formali per l’ottenimento dell’autorizzazione AOMS; la responsabilità decisionale resta dell’Ufficio di sanità.
3 L’Ufficio di sanità può inoltre delegare agli enti di cui al cpv. 2 compiti di vigilanza sui requisiti formali per l’ottenimento dell’autorizzazione AOMS.
Procedura
Art. 48m 41 1 I l fornitore di prestazioni che vuole esercitare a carico dell’AOMS deve presentare istanza d’autorizzazione al competente ufficio corredata di tutta la necessaria documentazione.
2 Dopo le necessarie verifiche l’Ufficio di sanità decide sull’autorizzazione; esso ha la facoltà di rilasciare delle autorizzazioni limitate nel tempo.
3 Nel caso in cui le condizioni non siano più soddisfatte, il Dipartimento della sanità e della socialità provvede a revocare l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS.
Vigilanza
(art. 38 LAMal) Art. 48n 42 L’Ufficio di sanità vigila sui fornitori di prestazioni al beneficio dell’autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni formali e pronuncia se del caso le necessarie misure.
Tasse
Art. 48o 43 1 Per l’istruzione delle pratiche amministrative, come pure per i compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza sono percepite tasse e spese fino a un massimo di 2'000 franchi.
2 P er le decisioni d’autorizzazione, di rifiuto o di revoca ad esercitare a carico dell’AOMS, sono prelevate delle tasse da 300 a 2'000 franchi.
Rimedi di diritto Art. 48p
44 Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità e del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
37 Titolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
38 Art. introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 76.
39 Titolo introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
40 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
41 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
42
Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
43 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
44 Art. introdotto dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 359.
TITOLO V Approvazione delle convenzioni tariffali
Convenzioni tariffali Art. 49 Ai fini dell’approvazione delle convenzioni e della relativa pubblicazione degli atti, le parti presentano la seguente documentazione: a) così come gli eventuali allegati, con la firma originale delle parti; b) della convenzione e degli eventuali allegati, in formato elettronico. TITOLO VI Disposizione abrogativa e finale
A. Abrogazione Art. 50 1 Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), del 5 aprile 2011, è abrogato.
2 Rimangono applicabili 45 : a) 21 relativo all’importo minimo della riduzione di premio per l’anno 2012; b) 33 cpv. 2 secondo trattino e 35 cpv. 1 lett. b. per le domande presentate prima del 1°
2012 e per le garanzie rilasciate su domande presentate entro il 31 dicembre 2011 dell’intervento sociale con riferimento a crediti dell’assicurazione obbligatoria delle medico-sanitarie maturati prima del 1° gennaio 2012; c) 39 capoversi 1, 3 e 4 concernente assicurati minorenni per crediti dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie maturati prima del 1° gennaio 2012; d) 41 concernente i doveri degli assicuratori; e) 42 per la restituzione da parte degli assicuratori della riduzione dei premi di assicurati che non sono più soggetti all’obbligo d’assicurazione; f) da 43 a 50 per le richieste di rimborso presentate dai fornitori di prestazioni riferite a medico-sanitarie dell’assicurazione obbligatoria fornite prima del 1° gennaio 2012; g) 52 cpv. 2 e di conseguenza le seguenti disposizioni del Regolamento della legge di della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), del 13 novembre 2007: gli articoli 58 e 59 per i crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006; gli articoli 8–38 per determinare il diritto alla riduzione dei premi per l’anno 2011 e per gli anni precedenti. Art. 50a 46 Il decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal del 10 dicembre 2002, è abrogato.
B. Entrata in vigore Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente, 47 tranne gli articoli 21 e 48 che entreranno in vigore il
1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 206. DISPOSIZIONI PREVIGENTI Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) (del 5 aprile 2011)
45
Gli articoli seguenti sono riportati alla fine del regolamento.
46 Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 382.
47 Entrata in vigore: 1° giugno 2012 - BU 2012, 206.
B. Pagamento in generale
I. Importo minimo della riduzione di premio
(art. 39 LCAMal) Art. 21 L’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade è di 12.– franchi all’anno per ogni singolo assicurato.
B. Prevenzione della sospensione e promozione del pagamento autonomo degli oneri LAMal Art. 33 1 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si attiva, nella misura del possibile, nella prevenzione di casi di sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal.
2 In particolare: – il pagamento autonomo degli oneri LAMal, anche segnalando, ove si reputa i casi particolari di assicurati sospesi ai Comuni di domicilio o di residenza; – di gravi necessità medico-sanitarie o di pronunciata difficoltà nella gestione ordinaria delle incombenze correnti, stimola il ricorso ad un rappresentante per l’assicurato sospeso; e segnatamente: tutore, curatore, persona qualificata designata.
3 Esso promuove inoltre l’intervento di associazioni o di enti specifici preposti all’aiuto verso casistiche particolari di persone con problemi di malattia o con difficoltà nella gestione amministrativa ordinaria, nella finalità di promuovere l’assunzione in via autonoma e ordinaria degli oneri LAMal da parte degli assicurati.
D. Interventi specifici da parte del Cantone Art. 35
1 Previa richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG favorisce il rientro di persone sospese nel circuito ordinario di accesso ai fornitori di prestazioni, anche attraverso il pagamento dei crediti scoperti verso gli assicuratori malattie, nei casi particolari di: a) di altri interventi sociali che prevedono il pagamento dei premi o delle partecipazioni direttamente all’assicuratore malattie; b) nei confronti dei quali è stato istituito in via ufficiale un provvedimento di tutela o di
2 Essa si accerta in anticipo che esistano le premesse sufficienti affinché eventuali oneri che restano comunque a carico dell’assicurato siano pagati in via autonoma e regolare.
B. Assicurati minorenni Art. 39
1 Previa segnalazione o richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG procede immediatamente al pagamento dei crediti scoperti riguardanti gli assicurati minorenni.
2 Nel contempo: a) i genitori ai doveri di legge relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico- b) la situazione al Comune di domicilio o di residenza.
3 Anche in caso di pagamenti da parte del Cantone, l’assicuratore mantiene la procedura di incasso forzato, nei confronti dei genitori, per crediti scoperti riguardanti assicurati minorenni.
4 In caso di realizzazione nell’ambito della procedura di esecuzione, l’assicuratore restituisce immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in via prioritaria, quanto già anticipato dal Cantone per assicurati minorenni.
5 L’assicuratore è tenuto a dar seguito immediatamente a ogni richiesta della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG riguardante crediti scoperti per assicurati minorenni, in particolare per quanto attiene alla presentazione dei medesimi per i pagamenti.
D. Doveri degli assicuratori Art. 41
1 Anche in caso di pagamento dei crediti scoperti da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, l’assicuratore è tenuto a proseguire la via esecutiva sia nei confronti della persona interessata che di eventuali debitori solidali.
2 Se per un periodo in cui sopravviene il pagamento da parte del Cantone, l’assicuratore malattie è già in possesso di attestati di carenza di beni rilasciati all’assicurato in mora o a eventuali debitori solidali, tali attestati devono essere ceduti al Cantone.
3 Se nel quadro della procedura esecutiva l’assicuratore: a) delle entrate: esso restituisce immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione quanto da essa anticipato a titolo di crediti scoperti;
b) un attestato di carenza di beni per il periodo durante il quale il Cantone ha assunto i scoperti: cede questo titolo di credito alla Cassa cantonale di compensazione nella forma originale. vale anche nel caso di procedure contro i debitori solidali.
4 L’assicuratore fornisce immediatamente, e in ogni momento, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, previa richiesta: a) esatto dei crediti scoperti maturati fino a quel periodo da un assicurato in mora; b) altra informazione relativa allo stato dei pagamenti, o dei crediti scoperti, concernenti già colpiti da sospensione del riconoscimento delle prestazioni o in procinto di
E. Restituzione di riduzione di premio Art. 42 Al momento in cui l’assicurato con sospensione delle prestazioni, che ha beneficiato di riduzioni di premio, cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione, l’assicuratore deve restituire al Cantone gli importi di riduzione di premio a partire dalla data in cui è stata decretata la sospensione.
A. Principio Art. 43
1 Possono essere rimborsati solo i costi attinenti alle cure di prima necessità.
2 Il fornitore di prestazioni che avanza la richiesta di pagamento deve attestare che la pretesa si limita a cure di prima necessità.
3 Prima di procedere al pagamento, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG verifica che: a) confermata la situazione di cure di prima necessità; b) di incasso forzato da parte del fornitore di prestazioni non abbia avuto esito
B. Fornitori di prestazioni ammessi
I. In generale Art. 44 Per le cure stazionarie o ambulatoriali di prima necessità sono ammessi: a) EOC e OSC; b) Ticino; c) operanti nel Cantone Ticino, a partire da prescrizioni che emanano dalle strutture cui alle lett. a) e b) e all’art. 45.
II. Casi particolari Art. 45 Sono inoltre ammessi alla fatturazione di cure di prima necessità: a) extracantonali, nei casi in cui l’intervento sia suffragato dai motivi di ordine medico cui alla LAMal; b) private per cure somatiche o psichiatriche, operanti nel Cantone Ticino, previa formale al Dipartimento della sanità e della socialità e impegno di principio, espressi forma scritta, a limitare le richieste di pagamento, o le prescrizioni di medicamenti, alle di cura di prima necessità; c) per cure di riabilitazione non praticata da EOC, previa prescrizione dei fornitori di di cui all’art. 44 lett. a) e b), e solo per interventi di prima necessità; d) di autoambulanza.
C. Cliniche private e istituti di riabilitazione ammessi Art. 46 Per ogni pagamento richiesto, le cliniche di cui all’art. 45 lett. b) e c) devono fornire indicazioni di dettaglio dei motivi per i quali le cure fatturate sono da rapportare a situazioni di prima necessità.
D. Fatturazione al Cantone: procedura Art. 47
1 I fornitori di prestazione ammessi fatturano le prestazioni a mezzo dei moduli ufficiali.
2 Per ottenere il pagamento devono comprovare la mancata capacità di incasso in via diretta, al termine di una procedura di esecuzione. Alla richiesta deve essere allegata la copia dell’attestato di carenza di beni rilasciato al paziente.
3 Una procedura esecutiva non è necessaria nel caso in cui al paziente siano stati rilasciati almeno due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi precedenti le richieste. In questo caso il fornitore di prestazioni deve allegare alla richiesta di pagamento la copia della dichiarazione di insolvenza rilasciata dall’Ufficio di esecuzione e falllimenti.
E. Pagamenti del Cantone Art. 48 I pagamenti verso i fornitori di prestazioni ammessi si limitano ai costi delle cure di prima necessità prestate, ma non comprendono le spese di incasso o, in particolare, le spese esecutive di cui agli art. 43 cpv. 3 lett. b) e 47 cpv. 2 e cpv. 3.
F. Documentazione Art. 49 1 I fornitori di prestazioni ammessi devono presentare la medesima documentazione come da fatturazione ordinaria agli assicuratori malattie, unitamente alla dichiarazione che si tratta di cure di prima necessità.
2 Le farmacie devono inoltre allegare la prescrizione rilasciata dai fornitori di prestazioni di cui agli art. 44 lett. a) e b) e 45, in cui si attesta che la medesima rientra nel contesto di cure di prima necessità.
G. Prescrizioni di medicamenti Art. 50 1 In caso di cure di prima necessità, le prescrizioni di medicamenti devono essere limitate, sia per i prodotti prescritti che per la durata temporale del trattamento, allo stretto necessario.
2 Esse devono limitarsi ai prodotti registrati nell’Elenco delle specialità. Eventuali eccezioni, dettate da motivi di ordine medico, devono essere documentate al momento della richiesta di pagamento al Cantone.
A. Abrogazione Art. 52
1 Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), del 13 novembre 2007, è abrogato.
2 Rimangono applicabili: a) 58 e 59 per i crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006; b) 8 - 38 per determinare il diritto alla riduzione dei premi per l’anno 2011 e per gli anni Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) (del 13 novembre 2007) Capitolo II Riduzione individuale di premio nell’assicurazione malattie Sezione I Premio riconosciuto e quota media cantonale ponderata
A. Premio riconosciuto Art. 8 1 Il Consiglio di Stato approva il premio riconosciuto per ogni singolo assicuratore per il calcolo della riduzione di premio.
2 Il premio riconosciuto è stabilito per gli assicurati minorenni, per gli assicurati di età compresa tra
18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a 25 anni.
3 All’assicuratore malattie è dato un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di approvazione del premio riconosciuto per presentare eventuali osservazioni.
B. Quota media cantonale ponderata Art. 9 Il Consiglio di Stato la quota media cantonale ponderata per gli assicurati minorenni, per gli assicurati di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati di età superiore a
25 anni. Sezione II Istanza di riduzione di premio e reclamo
A. Norme generali Art. 10 1 L’istanza di riduzione di premio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. Resta riservato l’art. 12.
2 I moduli ufficiali sono recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della di residenza.
3 L’istanza dev’essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
B. Termini di presentazione dell’istanza Art. 11
1 L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell’istanza, tenuto conto che di regola: a) gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede corresponsione della riduzione di premio; b) gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il si richiede la riduzione di premio; c) che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio; d) che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare nel corso dell’anno stesso.
2 Per casi particolari e per ragioni comprovate, l’Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l’inoltro della
C. Beneficiari di PC AVS/AI Art. 12 I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione di premio.
D. Istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione di premio Art. 13 1 Gli assicurati possono presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione di premio: a) dell’emissione di una tassazione per l’inizio di assoggettamento; b) le situazioni di cui all’art. 31.
2 L’istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi delle situazioni di cui al cpv.
1.
E. Reclamo Art. 14 Al reclamo all’Istituto delle assicurazioni sociali deve essere allegata una copia della decisione con cui l’istanza è stata respinta. Sezione III Diritto alla riduzione di premio e calcolo
A. In generale Art. 15 Posto il diritto alla riduzione di premio, di principio l’importo della medesima è calcolato sulla base dei dati fiscali dell’istante.
B. Persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a 6’000.-- franchi
I. in generale Art. 16 1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, che ritengono di aver diritto alla riduzione di
2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento).
II. persone nel frattempo economicamente autosufficienti Art. 17
1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.
2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.
III. persone che al momento dell’istanza hanno un’età non inferiore ai 35 anni
1 tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- franchi, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente: a) un’esistenza autonoma; b) un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età AVS.
2 Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.
C. Casi particolari Art. 19 1 Casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell’Istituto delle assicurazioni sociali, la riduzione di premio può essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento, sono esentati dallo specificare il nucleo primario di riferimento.
2 In tali casi l’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo.
D. Persone soggette all’imposta alla fonte Art. 20 Le persone sole tassate alla fonte che al momento dell’istanza di riduzione di premio hanno entrate proprie inferiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile, devono indicare il nucleo primario di riferimento.
E. Persone soggette all’imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza Art. 21 Per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro sostanza, vengono considerati la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l’applicazione dell’aliquota di imposta, così come il valore della sostanza in Svizzera o all’estero.
F. Reddito determinante Art. 22 Il reddito determinante è desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.
G. Reddito di riferimento Art. 23 Per reddito di riferimento di cui agli art. 16 e segg., si intende il reddito determinante della persona o della famiglia da cui gli assicurati indicati dipendono per il proprio sostentamento, desunto dal periodo fiscale determinante.
H. Comunicazione agli assicuratori Art. 24 L’istituto delle assicurazioni sociali comunica agli assicuratori i dati relativi ai singoli assicurati interessati al fine dell’applicazione della riduzione di premio. Sezione IV Versamento della riduzione di premio
A. Versamento della riduzione di premio all’assicuratore Art. 25 Di regola la riduzione di premio è corrisposta all’assicurato tramite l’assicuratore presso cui è iscritto.
B. Versamento diretto all’assicurato Art. 26 1 Il versamento diretto dell’importo di riduzione di premio all’assicurato avviene quando: a) non è più iscritto presso l’assicuratore a cui era affiliato al momento in cui è stato il diritto alla riduzione di premio; b) è iscritto presso il medesimo assicuratore, ma la riduzione retroattiva concerne antecedenti il 1° gennaio dell’anno che precede quello di competenza; c) assicuratore ha cessato la propria attività e la gestione delle pratiche correnti non avviene l’Istituzione comune LAMal, oppure per mezzo di un nuovo assicuratore.
2 Prima di versare gli importi direttamente agli assicurati, l’Istituto delle assicurazioni sociali verifica: a) sono stati pagati premi a seguito dell’emissione di attestati di carenza di beni tramite dichiarazione di insolvenza, oppure se si è proceduto ad altri pagamenti in sua vece ragione del mancato versamento personale degli oneri LAMal. Se così fosse, gli importi oggetto di compensazione; b) sono degli scoperti presso l’assicuratore attuale. Se così fosse, il versamento diretto è momentaneamente sospeso in attesa di chiarimenti.
Sezione V Conteggio degli importi di riduzione di premio
A. Acconti agli assicuratori Art. 27 L’istituto delle assicurazioni sociali versa agli assicuratori acconti mensili anticipati stabiliti sull’importo globale presumibile di riduzione di premio per l’anno di competenza.
B. Documentazione Art. 28 1 Gli assicuratori presentano il conteggio di dettaglio relativo all’applicazione della riduzione di premio nel corso dell’anno successivo a quello di corresponsione, entro la data stabilita dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
2 L’Istituto delle assicurazioni sociali allestisce un modulo ufficiale per la segnalazione dei dati da parte degli assicuratori.
3 Oltre alle informazioni contenute nel modulo ufficiale di cui al cpv. 2, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha facoltà di chiedere la produzione di altra documentazione.
C. Conguaglio Art. 29 1 L’Istituto delle assicurazioni sociali, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, stabilisce il conteggio per il pagamento a conguaglio per l’anno decorso.
2 Agli assicuratori è assegnato un termine di trenta giorni dalla notifica di cui al cpv. 1 per eventuali osservazioni alle rettifiche operate dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
D. Misure d’ordine Art. 30 Se, nonostante diffida scritta, un assicuratore non rispetta le disposizioni di cui all’art. 28, l’Istituto delle assicurazioni sociali sospende totalmente o in parte il versamento degli importi di riduzione di premio. Sezione VI Accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile
A. Accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali Art. 31 L’Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi: a) soggette all’imposta alla fonte; b) del coniuge o del partner registrato; c) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a 6’000.-- secondo il periodo fiscale determinante; e) domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, almeno mesi di inattività lucrativa; g) al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa con il Ufficio; h) definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento l) dell’attività lucrativa a seguito di maternità; m) importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri applicabili; n) soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva non tassate in Svizzera o tassate alla fonte. o) importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
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B. Norme di controllo Art. 32 L’Istituto delle assicurazioni sociali verifica l’attendibilità delle dichiarazioni dell’assicurato attraverso l’assunzione di ogni informazione utile.
C. Salariati Art. 33
1 La persona che esercita un’attività lucrativa salariata è tenuta a presentare all’Istituto delle assicurazioni sociali: a) di salario rilasciato dal datore di lavoro; b) dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito accessorio, reddito del coniuge o partner registrato, reddito della sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l’esistenza di
2 L’Istituto delle assicurazioni sociali allestisce un modulo ufficiale per l’accertamento del reddito e della sostanza al di fuori della tassazione fiscale del periodo stabilito dal Consiglio di Stato.
3 Le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, emanate dal Cantone, sono applicabili per analogia.
D. Indipendenti Art. 34 La persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è tenuta a presentare all’Istituto delle assicurazioni sociali una dichiarazione che attesti il suo presumibile reddito e gli altri elementi di reddito e di sostanza conformemente all’art. 33.
E. Senza attività Art. 35 La persona che non esercita attività lucrativa è tenuta a presentare all’Istituto delle assicurazioni sociali una dichiarazione che attesti di eventuali fonti di reddito, quali rendite, pensioni, indennità giornaliere, così come di altri elementi indicati all’art. 33.
F. Conversione del reddito lordo in imponibile Art. 36 1 La conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile avviene a partire dalle tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.
2 Il reddito imponibile della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d’attività lucrativa dei coniugi, dei partner registrati e quella per i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.
3 Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.
G. Rinuncia a sostanza Art. 36a 49 1 In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2 Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di
10’000.-- franchi. Capitolo III Pagamento dei premi per assicurati beneficiari di PC AVS AI
A. Procedure di versamento del premio Art. 37 Nelle procedure di versamento del premio agli assicuratori si applicano per analogia gli art. 24, 25 e 27 a 30.
B. Versamento diretto agli assicurati Art. 38
1 A titolo eccezionale, quando l’assicuratore non è in grado di registrare versamenti retroattivi, il premio può essere direttamente all’assicurato.
2 In questo caso fa stato il riferimento per analogia all’art. 26. Sezione IV
48 Lett. introdotta dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.
49 Art. introdotto dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.
Crediti scoperti maturati dall’assicuratore prima del 1° gennaio 2006
A. Riferimento Art. 58 I crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006, oppure successivamente ai sensi del DL che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni LAMal, sono assunti giusta i disposti di cui al Regolamento della legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994, ad eccezione dell’art. 83.
B. Deroghe al previgente regolamento Art. 59 50 L’Istituto delle assicurazioni sociali può derogare all’art. 58 se, cumulativamente: a) di un caso di reintegrazione di cui agli art. 42, 45 e 47; b) l’impossibilità di un pagamento in proprio da parte dell’assicurato, o per il tramite enti o associazioni specifici, oppure di altre fonti.
50 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 478.
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