Legge sugli assegni di famiglia (856.100)
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Legge sugli assegni di famiglia

Legge sugli assegni di famiglia (del 18 dicembre 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – la legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni del 24 marzo 2006 (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l’art. 26 e sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami); – la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
2000 (LPGA) e l’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali settembre 2002 (OPGA), la legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i del 20 dicembre 1946 (LAVS) e l’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l’ordinanza prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del gennaio 1971 (OPC-AVS/AI); – la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali
5 giugno 2000 (Laps); – il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato e il rapporto 7 ottobre 2008 n. della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; – il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6150 del Consiglio di Stato e il rapporto 15 dicembre 2008
6150R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, 1 decreta: TITOLO I di applicazione
A. Campo di applicazione materiale Art. 1 2 La legge disciplina: a) di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari all’assegno per figli e all’assegno di formazione; b) 3 c) all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia; 4 d) all’assegno parentale.
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B. Campo di applicazione personale Art. 2 1 Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica: a) salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà contributivo; b) persone senza attività lucrativa; c) indipendenti. 6
2 Il Titolo III della legge si applica: a) salariati; b) indipendenti; c) persone senza attività lucrativa. TITOLO II Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam: assegno per figli e assegno di formazione
1 Ingresso modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
2 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
3 Lett. abrogata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77.

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Lett. modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
5 Lett. introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
6 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
Capitolo primo Disposizioni generali
A. Importo Art. 3 Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam .
B. Prestazioni familiari facoltative Art. 4
1 Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge: a) per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni b) prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla di compensazione per gli assegni familiari.
2 Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge. Capitolo secondo Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti 7
A. Condizioni del diritto 8 Art. 5
9 Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole e per i lavoratori indipendenti sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
B. Procedura
I. Datori di lavoro Art. 6
1 Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione; b) degli stessi; c) scadenza del diritto; d) rimedi di diritto.
3 La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.
4 Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.
II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo Art. 7 1 Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) suo diritto agli assegni per figli o di formazione; b) degli stessi; c) scadenza del diritto; d) rimedi di diritto.
III. Lavoratori indipendenti Art. 7a 10 1 Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) suo diritto agli assegni per figli o di formazione; b) degli stessi; c) scadenza del diritto; d) rimedi di diritto.
7 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
8 Nota marginale modificata dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435.

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Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1; precedente modifica: BU 2010,

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10 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
C. Casse di compensazione per gli assegni familiari Art. 8 Sono organi d’esecuzione della legge: a) cantonale di compensazione per gli assegni familiari; b) professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG; c) professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del cantonale al 31 dicembre 2008.
D. Cassa cantonale Art. 9 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.
2 Conformemente all’art. 63 cpv. 4 LAVS, l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
E. Compiti delle Casse
I. In generale Art. 10 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari: a) alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati; b) la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti; c) alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni anticipati dai datori di lavoro ai loro salariati, rispettivamente procedono alle necessarie fra i contributi dovuti e gli assegni familiari che spettano di diritto ai lavoratori
11 d) sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati; e) le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria; f) le decisioni e le decisioni su opposizione; g) le procedure ricorsuali; h) al loro equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.
II. Dati statistici Art. 11 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente: a) dei propri affiliati (datori di lavoro, salariati il cui datore di lavoro non sottostà contributivo e lavoratori indipendenti) ;
12 b) degli aventi diritto agli assegni per figli; c) degli aventi diritto agli assegni di formazione; d) salariale o reddituale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile ;
13 e) dei contributi riscossi nell’anno civile; f) degli assegni per figli versati nell’anno civile; g) degli assegni di formazione versati nell’anno civile; h) dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli; i) dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione; j) delle spese amministrative sostenute; k) della riserva di fluttuazione.
III. Cassa cantonale Art. 12 1 Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicatele dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell’assoggettamento: a) datori di lavoro; b) salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo; c) lavoratori indipendenti. 14
11 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
13 Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
14 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
2 Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama procedura.
3 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l’ordinamento degli assegni familiari.
4 Per l’esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
F. Affiliazione
I. In generale Art. 13
1 Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari: a) di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale b) il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo conformemente alla federale sull’AVS; c) indipendenti. 15
2 Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
II. Cassa cantonale Art. 14 Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: a) pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone; b) degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone; c) di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e i lavoratori che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di per gli assegni familiari. 16
G. Cambiamento di Cassa Art. 15 1 Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un’altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l’affiliazione.
2 Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
H. Controversie sull’affiliazione e sul cambiamento di Cassa
I. Consiglio di Stato Art. 16 1 Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione: a) Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate; b) persone interessate.
3 Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
II. Tribunale cantonale amministrativo
17 Art. 17 18 1 Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
I. Primo annuncio Art. 18 1 La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto.
2 Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.
15 Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
17 Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
18 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
II. Annuncio in caso di fusione
1 assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l’attività si annuncia entro il 31 agosto.
2 Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.
III. Ammissione all’esercizio nel Cantone Art. 20 1 La decisione di ammissione all’esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato.
2 L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.
J. Revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio

I. Decisione

Art. 21 1 Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l’ammissione all’esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito alle istruzioni impartitele.
2 La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all’esercizio è formalizzata tramite risoluzione.
3 Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina: a) d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi b) della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione gli assegni familiari.
4 Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 19

II. Affiliazione

Art. 22
1 Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 L’affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio.
III. Riserva di fluttuazione Art. 23 1 La riserva di fluttuazione della Cassa professionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all’esercizio. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.
3 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.
K. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone
I. Comunicazione e decisione Art. 24
1 La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell’attività nel Cantone entro il 31 agosto.
2 Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell’attività tramite risoluzione.
3 Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina: a) della Cassa o la cessazione dell’attività nel Cantone; b) d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi c) della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione gli assegni familiari.
19 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
4 Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività, la Cassa può interporre ricorso al amministrativa. 20
5 Lo scioglimento o la cessazione dell’attività hanno effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

II. Affiliazione

Art. 25 Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
III. Riserva di fluttuazione Art. 26
1 La riserva di fluttuazione della Cassa professionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività nel Cantone. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.
3 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.
L. Fusione
I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG Art. 27 1 Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.
2 Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone.
3 Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale.
4 Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.
II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG Art. 28
1 Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.
2 Sull’annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.
3 L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.
M. Controllo dei datori di lavoro Art. 29
1 I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.
2 Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.
3 Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
N. Finanziamento
I. Contributi degli affiliati Art. 30 1 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.
2 Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale. 21
3 Sono considerati oneri ai sensi della presente legge: a) degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) delle spese di amministrazione; c) della riserva di fluttuazione.
20 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
21 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
4 La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive indipendente. 22
II. Organi competenti Art. 31 La percentuale del contributo è determinata: a) le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli che gli statuti definiscono competenti; b) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.
O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari

I. Principio

Art. 31a
23 È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.

II. Competenza

Art. 31b 24 1 Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge.
2 Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione.
3 Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri. Capitolo terzo Persone senza attività lucrativa
A. Condizioni del diritto Art. 32 25
1 Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.
2 In deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.
B. Procedura Art. 33 1 La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia: a) diritto agli assegni per figli o di formazione; b) degli stessi; c) scadenza del diritto; d) rimedi di diritto.
C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Art. 34 L’ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
I. In generale Art. 35 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: a) alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività b) la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti; c)
26 d) le richieste e procede alla necessaria istruttoria; e) le decisioni e le decisioni su opposizione; f) le procedure ricorsuali;
22 Cpv. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
23 Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

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Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
25 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
26 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
g) l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.
II. Dati statistici Art. 36 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente: a) dei propri affiliati; b) degli aventi diritto agli assegni per figli; c) degli aventi diritto agli assegni di formazione; d) dei contributi riscossi nell’anno civile; e) degli assegni per figli versati nell’anno civile; f) degli assegni di formazione versati nell’anno civile; g) dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli; h) dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione; i) delle spese amministrative sostenute; j)
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III. Controllo dell’assoggettamento e informazione Art. 37 1 Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.
2 Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.
3 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione nell’ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.
E. Affiliazione Art. 38 Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull’AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
F. Finanziamento Art. 39 28 1 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite: a) contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS; b) del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a).
2 Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) delle spese di amministrazione. Art. 40 ... 29 Art. 41 ... 30 Capitolo quarto Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati, sui lavoratori indipendenti e sulle persone senza attività lucrativa 31
A. Vigilanza del Cantone Art. 42 1 Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari: a) di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta della legge; b) di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.
2 Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.
27 Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
28 Art. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

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Art. abrogato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
30 Art. abrogato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.
31 Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.
B. Revisione
I. Oggetto ed estensione Art. 43 1 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all’anno. La revisione avviene nel corso dell’anno d’esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.
2 La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest’ultima e dal medesimo organo di revisione.
3 Il Consiglio di Stato può, all’occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto.
4 Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.
II. Organo e rapporto Art. 44
1 L’organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell’associazione fondatrice.
2 L’organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento. Art. 45 1 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità: a) di gestione; b) ed il bilancio dell’esercizio precedente; c) statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone attività lucrativa) della legge.
2 Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente. Capitolo quinto Assistenza amministrativa in materia fiscale 32
Trasmissione dei dati fiscali Art. 45a
33
1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Art. 45b-45g ...
34 TITOLO III Prestazioni familiari cantonali Capitolo primo Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull’AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari Art. 46 Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni: a) legislazione sulla Laps; b) legislazione federale sulla LPGA; c) legislazione federale sull’AVS; d) legislazione federale sulle prestazioni complementari. Capitolo secondo Assegno integrativo
32 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2010, 435.
33 Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedenti modifiche: BU
2014, 77; BU 2010, 435.
34 Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010,

435.

A. Condizioni Art. 47
1 Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) nel Cantone al momento della richiesta; b) anche soltanto in forma parziale, con il figlio; c) il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone almeno cinque anni se cittadino straniero.
35
1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 36
2 Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
37
4
... 38
B. Estinzione del diritto 39 Art. 48 L’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
C. Importo massimo dell’assegno Art. 49 40 1 L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps: a) il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–; b) il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–; c) ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2 ... 41
3 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.
42
D. Ricerca di un’occupazione più redditizia Art. 50 Il titolare del diritto ed i membri dell’unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull’esito delle ricerche di un’occupazione più redditizia. Capitolo terzo Assegno di prima infanzia
A. Condizioni
I. Famiglia monoparentale Art. 51 1 Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) nel Cantone al momento della richiesta; b) costantemente con il figlio; c) il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone almeno cinque anni se cittadino straniero; 43 d) i requisiti della Laps.
1bis Il genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 44
2 Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso,
35 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
36 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

37

Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
38 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,

66.

39 Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
40 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
41 Cpv. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.

42

Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.
43 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.
44 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
45
3
... 46
II. Famiglia biparentale Art. 52 1 I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; b) costantemente con il figlio; c) o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero; 47 d) i requisiti della Laps.
1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 48
2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. 49
3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. 50
B. Estinzione del diritto Art. 53 51 L’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l’ultimo figlio inizia l’obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.
C. Importo massimo dell’assegno Art. 54
52 L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento. Capitolo quarto
... 53 Art. 55-59 ...
54 Capitolo quinto Disposizioni comuni
A. Titolare del diritto Art. 60
1 Titolare del diritto all’assegno è il genitore.
2 È considerato genitore: a) con il quale il figlio ha un vincolo ai sensi del Codice civile svizzero; b) genitore adottivo.
3 Il genitore ha diritto all’assegno solo se risiede legalmente in Ticino. 55
45 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
46 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,

66.

47 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016,

66.

48

Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
49 Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
50 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.
51 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273; precedenti modifiche: BU 2012,
101; BU 2016, 444.
52 Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273.

53

Capitolo abrogato dalla L 20.9.2016; dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
54 Art. abrogati dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
55 Cpv. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
B. Riconoscimento dell’assegno e destinzione del diritto Art. 61
1 L’assegno è riconosciuto: a) il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile; b) il figlio accolto in vista di adozione.
2 Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese di cessazione: a) vincolo di filiazione; b) del figlio; c) rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.
3 Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.
C. Impiego conforme Art. 62 1 Il pagamento dell’assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.
3 Questa disposizione non si applica all’assegno di prima infanzia.
D. Periodo di carenza e sua interruzione 56 Art. 63 1 Il del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta. 57
2 La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.
3 In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
E. Esclusione dal diritto Art. 64 Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).
F. Decadenza del diritto corrente Art. 65 1 Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2 Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3 In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.
G. Computo di una pensione alimentare Art. 66
1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre l’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell’assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio. 58
2 L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge. 59
H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione Art. 67 In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.
I. Pagamento dell’assegno Art. 68 L’assegno è versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
56 Nota marginale modificata dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

57

Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.
58 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
59 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2018, 215.
J. Assegno e contributo di mantenimento Art. 69 Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.
K. Prescrizione Art. 70 I termini di prescrizione previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali.
L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari Art. 70a 60 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all’anno. La revisione deve avvenire nel corso dell’anno d’esercizio.
2 La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.
3 La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
M. Comunicazione di dati Art. 71 61 1 Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.
2 Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento.
3 Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi. Capitolo sesto Assegno parentale 62
A. Aventi diritto
I. Condizioni generali Art. 71a 63 1 Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno: a) ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del ai sensi del Codice civile svizzero.
2 Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3 Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore: a) il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; b) il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
II. Condizioni economiche Art. 71b 64 1 Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2 Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita: a) titolare del diritto; b) coniuge o dal partner registrato; c) partner convivente, se i figli sono in comune.
60 Art. introdotto dal L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.
61 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.

62

Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
64 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
3 Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti: sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui; b) mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere franchi.
4 È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.
B. Importo Art. 71c
65
1 L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi.
2 In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.
C. Concorso di diritti Art. 71d 66
1 Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.
2 In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre.
D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno Art. 71e 67 1 L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.
2 Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.
3 L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.
E. Prescrizione Art. 71f 68 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore.
F. Rapporto con altre prestazioni cantonali Art. 71g L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps. Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale 70
Trasmissione dei dati fiscali Art. 71h
71
1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi 72
Organo d’esecuzione Art. 72 1 L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
2 Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:
65 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

66

Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
67 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
68 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
69 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
70 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.

71

Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
72 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
a) del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo; b) del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia; c) del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;
73 d) dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro sottostà all’obbligo contributivo.
A. Assegno integrativo Art. 73
1 L’assegno integrativo è finanziato: a) un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività indipendente; b) un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di non sottostà all’obbligo contributivo; c) un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro; d) un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa; e) sussidiaria, dal Cantone.
2 I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.
3 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.
B. Assegno di prima infanzia Art. 74
1 L’assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.
2 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione. Capitolo nono Finanziamento 74
C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie Art. 75
75
1 Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone: a) parentale; b) di sostegno alle famiglie; c) di politica aziendale a favore delle famiglie.
2 Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo
0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.
D. Fondo di compensazione
I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia 76 Art. 76
1 Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione. 77
2 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno prima infanzia) della legge.
78
3 Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

73

Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.
74 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU
2018, 215.
75 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU
2016, 444.

76

Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
77 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
78 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.
Art. 76a
79
1 Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.
2 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.
3 Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
4 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie. TITOLO IV Disposizione abrogativa e finale
A. Disposizione abrogativa Art. 77 La legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 è abrogata.
B. Entrata in vigore Art. 78 1 Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 La legge è portata a conoscenza dell’autorità federale.
3 Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009. Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2017 80 Le disposizioni di cui alla modifica del 12 dicembre 2017 si applicano nei casi in cui la nascita oppure l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore della modifica stessa. Pubblicata nel BU 2009 , 59.
79 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
80 Disposizione transitoria introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.
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