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Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l’attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale

Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l’attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale (del 23 giugno 2021) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 maggio 2021 n. 7993 del Consiglio di Stato, decreta:

Oggetto

Art. 1
1 Il presente decreto legislativo disciplina i provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19.
2 P er quanto non regolato nel presente decreto legislativo vale quanto stabilito dall’art. 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, dall’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 e dall’ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione di COVID-19 del
26 maggio 2021 (di seguito ordinanza COVID-19 eventi pubblici).

Beneficiari

Art. 2 I provvedimenti possono essere concessi alle imprese organizzatrici per gli eventi di importanza sovracantonale di cui all’ordinanza COVID-19 eventi pubblici.
Forma dei provvedimenti Art. 3 L’impresa organizzatrice può beneficiare dei provvedimenti di cui all’ordinanza COVID-
19 eventi pubblici, segnatamente una garanzia della partecipazione ai costi dell’evento non coperti.
Limitazione dell’impiego Art. 4 1 L’impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell’impiego di cui all’ordinanza COVID-19 eventi pubblici.
2 Il divieto d’impiego decade in caso di rimborso volontario o alla scadenza del periodo di monitoraggio.
Entità della partecipazione Art. 5 L’impresa organizzatrice assume per evento una franchigia sui costi non coperti e un’aliquota dell’importo restante nei limiti massimi di quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Procedura

Art. 6 L’impresa organizzatrice presenta la domanda relativa al proprio evento all’autorità cantonale competente allegando i documenti, i giustificativi e le conferme di cui all’ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Finanziamento

Art. 7 1 Per il finanziamento dei provvedimenti è stanziato un credito di 16 milioni di franchi, di cui 8 milioni di franchi coperti dalla Confederazione.
2 Per i costi interni di gestione sono stanziati 100'000 franchi.
Obbligo di informare e assistenza da altre autorità Art. 8 1 Con l’inoltro della richiesta l’impresa richiedente autorizza l’autorità preposta, oltre a quanto dall’art. 11a della legge COVID-19, a richiedere informazioni e documenti utili ai fini di valutare le richieste e di effettuare le successive verifiche per prevenire, lottare e perseguire gli abusi.
2 L’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

Monitoraggio

Art. 9 1 L’impresa è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni
2 L’autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.

Restituzione

Art. 10
1 Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell’ordinanza federale nonché del presente decreto legislativo è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.
2 L’obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla decisione di concessione della prestazione.
Disposizioni penali Art. 11 1 Chiunque a) dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente false o b) al controllo dell’autorità competente o lo impedisce in altro modo è punito con una multa sino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave.
2 Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.
3 La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Entrata in vigore Art. 12 1 Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
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2 Esso perde la sua validità dopo un anno dall’entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza. Pubblicato nel BU 2021 , 195.
1 Entrata in vigore: 25 giugno 2021 - BU 2021, 195.
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