Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015 (stato 1° gennaio 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti i messaggi 26 maggio 2014 n. 6945 e 1° ottobre 2014 n. 6945A del Consiglio di Stato, richiamati: – l’art. 39 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); – gli art. 63 e seg. della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del
26 giugno 1997 (LCAMal); – i pareri espressi dalle Conferenze regionali della sanità; visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945A R1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera, decreta: Art. 1 1 È adottato il seguente elenco di istituti comprensivo dei mandati ai sensi dell’art. 39 cpv.
1 LAMal e degli art. 63 e segg. LCAMal.
1
Art. modificato dal DE 16.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 392; precedenti modifiche: BU 2016,
173 e 230.
1. Istituti somatico-acuti
2. Istituti di riabilitazione
3. Istituti di psichiatria
Art. 1 bis 2
1 L’attribuzione dei mandati è basata sul modello sviluppato dal Cantone di Zurigo in merito ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera, corredato dei rispettivi requisiti.
2 Il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti, adattandoli alla realtà cantonale, ogniqualvolta il Cantone di Zurigo attualizza il modello, nella misura in cui si tratta di adeguamenti formali e di lieve entità ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LCAMal.
3 Gli aggiornamenti sono notificati agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 2 È adottato il seguente elenco di istituti ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 LAMal:
1. Istituti per anziani suddivisi per regione e tipo di istituto Posti letto
5'353 MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO 957 comunale per Anziani, Balerna 35 Anziani Soave, Chiasso 45 Anziani Giardino, Chiasso 83 La Quiete, Mendrisio 49 Anziani Torriani, Mendrisio 99 Anziani Girotondo, Novazzano 54 S. Filomena, Stabio 55 Luigi Rossi, Capolago
1
40 Tusculum, Arogno
1
36 di riposo Don Guanella, Castel S. Pietro 35 Casa S. Rocco, Morbio Inferiore 121 Anziani Santa Lucia, Arzo 53 Miss. Sacro Cuore di Gesù, Rancate 32 Casa Anziani Consortile, Vacallo 70 Casa Anziani Consortile, Coldrerio 60 Casa Anziani Ceresio, Melano 60 Vitadomo - Tertianum, Chiasso 30
1 L 'Istituto Luigi Rossi a Capolago sarà dismesso nella seconda metà del decennio, a l momento della piena operatività derivante dall'ampliamento di 40 posti letto di C asa Tusculum ad Arogno, che passerà a 76 posti letto (36 + 40) LUGANESE 1'580 Serena, Lugano 164 Castagneto, Castagnola 43 Gemmo, Lugano 124 La Piazzetta, Loreto 93 alla Meridiana, Viganello 92 dei Ciechi, Lugano 53 Riziero Rezzonico, Lugano 78 Anziani Girasole, Massagno 66 Caccia-Rusca, Morcote 66 Paradiso, Paradiso 76 Anziani Opera Charitas, Sonvico 76 Al Pagnolo, Sorengo 65 L'Orizzonte, Colla 40 Bianca Maria, Cadro 52 S. Giuseppe, Tesserete 50 Parco Maraini, Lugano 53 S. Maria (San Rocco), Savosa 85 Casa Anziani di Lugano-Pregassona 114 Casa Anziani consortile di Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia, a 70 Casa Anziani, Canobbio 80 Du Lac Tertianum, Paradiso 40
2 Art. introdotto dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 193.
MALCANTONE E VEDEGGIO 489 Anziani Cigno Bianco, Agno 72 Anziani Stella Maris, Bedano 100 Anziani Malcantonese, Castelrotto 105 Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico 72 Rivabella, Magliaso 50 Casa Anziani Basso Malcantone, Caslano 70 Vitadomo-Tertianum, Agno 20 LOCARNESE E VALLEMAGGIA 1'180 S. Giorgio, Brissago 61 Anziani S. Carlo, Locarno 121 REA, Minusio 60 Anziani Fondazione Varini, Orselina 28 Anziani Montesano, Orselina 45 Sociale Onsernonese, Russo 38 Sacra Famiglia, Loco 26 Anziani Cinque Fonti, San Nazzaro 78 Sorriso (Tarcisio), Tenero 40 Belsoggiorno, Ascona 56 Solarium, Gordola 96 Anziani Regionale San Donato, Intragna 91 Anziani Vallemaggia (Centro sociosanitario), Cevio 33 Anziani Vallemaggia, Someo 14 Al Lido, Locarno 30 Al Parco, Muralto 48 Casa Divina Provvidenza, Gordevio 65 Don Guanella, Maggia 80 Carmelo S. Teresa, Brione s/ Minusio 48 S. Agnese, Muralto 20 Casa Anziani Fondazione Patrizia, Losone 60 Vitadomo-Tertianum, Tenero 42 BELLINZONESE 542 Anziani Comunale Bellinzona 72 Anziani Greina, Bellinzona 59 Anziani ARANDA, Giubiasco 107 Anziani Circolo del Ticino, Sementina 80 di riposo Paganini-Rè, Bellinzona 98 Casa Anziani Comunale, Bellinzona 76 Casa Anziani, ex-Clinica Sementina 20 Vitadomo-Tertianum, Bellinzona 30 TRE VALLI 464 Anziani Comunale Biasca 60 Anziani Visagno, Claro 80 Anziani La Acquarossa 101 Anziani Santa Croce, Faido 104 Anziani "Prà Verde", Prato Leventina 41 Casa Anziani Tre Valli, Giornico 78
2. Istituti per le cure palliative specialistiche in Casa per anziani Posti letto
51
21 Anziani Giardino, Chiasso 11 Serena, Lugano 10
30
1 (Istituto da individuare) 15
2 (Istituto da individuare) 15
3. Cure acute e transitorie (CAT) in Casa per anziani Posti letto
90
45 Anziani Santa Lucia, Arzo 15 Anziani Opera Charitas, Sonvico 30
45 Anziani Vallemaggia (Centro sociosanitario), Cevio 15 Casa Anziani, ex-Clinica Helsana, Sementina 30
4. Strutture acute di minore intensità Posti letto
195 Regionale Bellinzona e Valli, sede di Acquarossa 30 Varini 30 Luganese, sede S. Rocco 60 Malcantonese 30 regionale di Locarno 15
5. Istituti per invalidi 3 Posti letto
251 - Casa Giroggio, Sorengo 31 - Casa Belinda / Casa Nava, Lugano / Sorengo 24 Provvida Madre, Balerna 35 Paradiso, Paradiso 10 Fondazione Varini, Orselina 10 sociosanitario / Residenza alle Betulle, Cevio 12 Mendrisio 121 Madonna di Re, Bellinzona 8
3 Tabella modificata dal DE 9.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 263.
Art. 3 Gli istituti menzionati nel presente decreto legislativo devono adeguare la propria organizzazione ai nuovi mandati di prestazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 4 Agli istituti, che figuravano sull’elenco del 29 novembre 2005, ma che non sono riconosciuti dal presente decreto ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal, è accordato un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di procedere al ri-orientamento della propria attività e per permettere agli assicurati di portare a termine le proprie cure. Art. 5 È data facoltà al Consiglio di Stato di decidere eventuali deroghe ai punti 3 e 4, sulla base di richieste documentate, presentate dai singoli istituti. Art. 6 Il Consiglio di Stato può aggiornare il presente decreto legislativo nei limiti dell’art. 66 cpv. 3 LCAMal. Art. 7 Conformemente agli art. 32 e 58 LAMal, 77 OAMal, 80, 81 e 82 (LSan), gli istituti figuranti sull’elenco dovranno effettuare controlli di qualità secondo le indicazioni del Dipartimento della sanità e della socialità. Art. 8 Il Dipartimento della sanità e della socialità, tramite i propri servizi competenti, è incaricato di assicurare la consulenza necessaria e di verificare il rispetto delle condizioni stabilite con il presente decreto legislativo. Art. 8 bis Il Consiglio di Stato presenta la lista dell’attribuzione dei mandati al Gran Consiglio dopo due anni dalla sua entrata in vigore per un suo aggiornamento specificando i criteri che ne determinano l’attribuzione ai diversi istituti in particolare: – sulla base del numero complessivo dei casi, il numero di centri necessari in per la rispettiva specialità; – un numero minimo di casi trattati nelle diverse specializzazioni; – l’impostazione strategica dell’EOC. Art. 9 Il decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 29 novembre 2005 è abrogato. Art. 10 Il presente decreto legislativo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. c) (PA). Contro lo stesso è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 53 LAMal). Art. 11 Non appena cresciuto in giudicato, anche solo parzialmente, il presente decreto legislativo è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore; 4 esso può fissare un’entrata in vigore differenziata. Pubblicato nel BU 2016 , 135.
4 Entrata in vigore: 15 marzo 2016 - BU 2016 , 135.
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