Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (922.120)
CH - TI

Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco

Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (del 25 ottobre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP); considerati l’art. 4 cpv. 4 dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP) e l’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES); richiamati la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre
1990 e il relativo regolamento d’applicazione dell’11 luglio 2006, decreta:

Competenze

Art. 1
1 All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.
2 A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.
3 Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.
Pianificazione degli abbattimenti Art. 2
1 La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.
2 Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto: a) sviluppo delle popolazioni; b) numero complessivo dei capi; c) struttura dei sessi e dell’età; d) stato generale di salute; e) influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

Colonie

Art. 3 Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue: a) Leventina; b) Maggia-Robiei; c) d) Onsernone; e) Verzasca.
Diritto d’iscrizione e partecipazione Art. 4 Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che: a) di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli
3 anni; b) hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni; c) risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi perpetrati nell’esercizio della caccia; d) della prescritta assicurazione per la responsabilità civile; e) frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.
Durata dell’autorizzazione Art. 5 1 L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni: – anno viene assegnato un capo femmina non allattante; – di cattura della femmina, il secondo anno viene attribuito un capo maschio (classe di estratta a sorte).
2 Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un
1
3 L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno. 2
Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi Art. 6
1 La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).
2 Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.
3 L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.
4 In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.
Svolgimento della caccia Art. 7 1 La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.
2 Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.
3 Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.
4 La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.
Periodo di caccia Art. 8 La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.

Armi

Art. 9 Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.
Mezzi di locomozione Art. 10 1 È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero.
2 Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.
Controllo dei capi abbattuti Art. 11 Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.

Tasse

Art. 12
1 Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse: – – per il primo anno di caccia; – – per il secondo anno di caccia.
2 Le tasse per il capo abbattuto ammontano a: – di almeno 11 anni fr. 700.– – da 6 a 10 anni fr. 500.– – da 4 a 5 anni fr. 400.– – da 1 a 3 anni fr. 200.– – non allattanti fr. 200.–
Perdita al diritto di partecipazione Art. 13 Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.

Infrazioni

1

Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
2 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
Art. 14 Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.

Autodenuncia

Art. 15 In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Abrogazione

Art. 16 Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
3 Pubblicato nel BU 2017 , 380.
3 Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.
Markierungen
Leseansicht