Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvi... (742.110)
CH - TI

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (RLA-LAEl) (del 23 novembre 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, decreta:
Autorità competente Art. 1 1 L’applicazione della legge compete al Dipartimento delle finanze e dell’economia per il tramite dell’Ufficio dell’energia (UEn).
Centro tecnico di competenza
a) Composizione Art. 2
1 Il centro tecnico di competenza (CTC) è composto da 7 membri, così suddivisi:
a. del Consiglio di Stato;
b. dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET);
c. degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche, equamente secondo le differenti tipologie di dimensione aziendale e la localizzazione geografica.
2 I membri del CTC sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell’AET e degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti.
b) Compiti Art. 3 Il CTC, conformemente alle normative e alle pianificazioni in vigore, in particolare in materia energetica, svolge segnatamente i compiti seguenti:
a. l’efficienza e la sicurezza della rete;
b. l’ottimizzazione dei flussi di energia e delle perdite di rete;
c. e regola i contatti con Swissgrid e con gli altri attori coinvolti nella gestione delle reti curando gli interessi degli operatori ticinesi;
d. i dati necessari alla verifica e alla comparazione delle tariffe per l’uso della rete sul cantonale;
e. proposte per allestire il regolamento sull’armonizzazione delle tariffe.
c) Funzionamento Art. 4 1 Il CTC designa un presidente scelto fra i suoi membri.
2 Il CTC si riunisce di regola 4 volte all’anno.
3 Le modalità di funzionamento interno sono disciplinate dal CTC con un apposito regolamento.
4 Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, del 6 maggio 2008.
Comprensori dei gestori di rete
a) Principi
5 1 o di frazioni in cui sono tenute a garantire l’allacciamento alla rete elettrica dei consumatori finali sono specificati nell’allegato.
2 Il comprensorio speciale assegnato ad AET corrisponde alla situazione esistente al 31 dicembre
2008 ed è pure indicato nell’allegato.
3 I comprensori di distribuzione sono aggiornati in funzione dei cambiamenti approvati nei rapporti di gestione delle reti.
b) Eccezioni Art. 6 Sul territorio dei Comuni, delle frazioni o del comprensorio speciale di AET indicati nell’allegato, l’obbligo di garantire l’allacciamento per il relativo gestore di rete non sussiste per:
1 Art. modificato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
a. consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica serviti da un altro gestore in di accordi particolari;
b. consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica per i quali viene sancito di allacciamento a carico di un altro gestore fuori dal proprio comprensorio.
Fuori comprensorio Art. 7 La ponderazione globale degli interessi necessaria per stabilire l’obbligo di allacciamento per il gestore di rete al di fuori del proprio comprensorio tiene conto in particolare:
a. fattibilità tecnica di altri possibili allacciamenti;
b. razionale delle infrastrutture esistenti;
c. sostenibilità economica per le possibili varianti.
Fuori delle zone edificabili Art. 8 La valutazione dei giustificati motivi per definire la ripartizione dei costi di allacciamento tiene conto in particolare:
a. situazione degli allacciamenti preesistenti;
b. necessità di potenziamento della rete di allacciamento esistente;
c. richiesta di ampliamento della rete esistente e di allacciamento per nuovi consumatori. Art. 9 ... 2
Tassa metrica 3 Art. 10 4 La tassa metrica annuale è decisa dal Consiglio di Stato entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno successivo ed è notificata agli interessati.
Determinazione superfici stradali Art. 10a 5
1 Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali e costituiscono la base di calcolo per la determinazione della tassa per l’uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali ai sensi dell’art.14 cpv. 3 LA-LAEI.
2 I Comuni e l’Ufficio cantonale del demanio segnalano all’Ufficio dell’energia (UEn) le modifiche delle superfici delle strade comunali e cantonali sulla base di un aggiornamento periodico allestito dal proprio geometra revisore.
3 Le modifiche presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in considerazione per il computo dell’anno successivo.

Tassa

Art. 10b 6 La tassa è stabilita sulla base della superficie stradale di cui all’art. 10a moltiplicata per la tassa annuale metrica di cui all’art. 10 ed è notificata agli interessati entro il 31 agosto.
Dati per il computo della tassa ai consumatori finali Art. 10c
7
1 I gestori di rete inoltrano all’UEn entro il 30 giugno di ogni anno i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi: • globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi
5 e dell’Allegato, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse); • di clienti finali con un consumo superiore a 8 GWh annui e quantitativi globali di elettrica loro fatturata eccedente gli 8 GWh/annui.
2 I l quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del fattore di addossamento relativo all’anno successivo di fatturazione è determinato sulla base dei dati dell’anno di riferimento del cpv.
1, sottraendo al quantitativo globale di elettricità fatturata le eccedenze superiori a 8 GWh.
Computo della tassa ai consumatori finali

2

Art. abrogato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
3 Nota marginale modificata dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
4 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,

587.

5 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
6 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,

587.

7 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
Art. 10d
8
1 Il fattore di addossamento è calcolato dividendo l’importo totale della tassa di cui all’art.
1 di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative.
2 Il fattore di addossamento viene stabilito entro il 31 agosto per l’anno successivo sulla base dei dati dell’anno precedente e viene notificato agli interessati. 9
3 L’addossamento al consumatore finale deve essere indicato separatamente dai gestori di rete nella fattura al cliente finale, secondo le disposizioni della legislazione federale vigente in materia, e deve essere computato fino a un quantitativo globale di elettricità fatturata di 8 GWh.

Riscossione

Art. 10e 10
1 La tassa d’uso per le strade di proprietà cantonale e comunale prevista dall’art. 22 cpv.
5 LA-LAEl è riscossa dal Cantone mediante decisione del Consiglio di Stato, che riversa ai singoli Comuni la tassa di loro pertinenza in base alla superficie di strada di loro proprietà.
2 I gestori di rete possono riscuotere dai consumatori finali la tassa loro computata ai sensi dell’art.
14 cpv. 2-4 LA-LAEl.
3 Il Dipartimento trasmette ai gestori di rete le richieste di acconto per la riscossione della tassa in tre rate con pagamento per fine aprile, fine agosto e fine dicembre, calcolate sulla base del 98% del quantitativo di energia elettrica fatturata ai sensi dell’art. 10c cpv. 2. 11
4 In seguito il Dipartimento allestisce i relativi conguagli all’attenzione dei gestori di rete entro il 31 agosto dell’anno successivo.

Versamento

Art. 10f 12 I riversamenti ai Comuni vengono effettuati in due rate semestrali tramite il conto corrente Stato-Comuni nel mese di giugno e di dicembre.
Controversie e contestazioni Art. 11 Le controversie e le contestazioni sono decise dal Consiglio di Stato, riservate le competenze attribuite alla Commissione dell’energia elettrica (ElCom).
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 13 Allegato 14 Conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, i gestori di rete ed i relativi comprensori sono i seguenti: Gestore di rete / frazione AGE sa Chiasso Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo Azienda Elettrica Comunale Airolo (AECA) Azienda Elettrica Comunale Ascona Azienda Elettrica Comunale di Bedretto Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA Isone, Massagno Aziende Industriali di Lugano AIL SA Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bioggio, Bissone, Breggia, Brusino Arsizio, Cadempino, Canobbio, Caslano, Castel San Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Magliaso, Melide, Mendrisio (solo frazioni di Besazio, Capolago, e Tremona), Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, San Vitale, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne,
8 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

9

Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.
10 Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
11 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.
12 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013,

587.

13 Entrata in vigore: 30 novembre 2010; BU 2010, 497.

14

Allegato modificato dal R 24.8.2022; in vigore dal 6.9.2022 - BU 2022; 219 precedenti modifiche: BU
2013, 587; BU 2014, 389 e 464; BU 2016, 93, 185 e 266; BU 2018, 109; BU 2019, 303.
Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote Aziende Industriali Mendrisio AIM (escluse frazioni di Besazio, Capolago, Meride e Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, Aziende Municipalizzate Stabio AMS Cooperativa Elettrica di Faido CEF Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) Avegno-Gordevio, Biasca, Blenio, Bodio, Bosco Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Brissago, (Vallemaggia), Centovalli, Cerentino, Cevio, Corippo, Gerra, Dalpe, Frasco, Gambarogno, Giornico, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Ronco Ascona, Serravalle, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Vogorno Azienda Elettrica Ticinese AET speciale di AET è quello stabilito dall’art. 4 cpv. e 3 della legge e comprende in particolare: rete USTRA (Strade nazionali) Dipartimento del territorio per i cantieri e le opere proprie Cantone PTL (Piano Trasporti Luganese) Alptransit impianto zona industriale gestita da AET al impianto di termovalorizzazione ACR propri e sistemi ausiliari AET Pubblicato nel BU 2010 , 497.
Markierungen
Leseansicht