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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
1 (del 2 marzo 1999) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (di seguito LACS), decreta: TITOLO I Competenza
Autorità competenti Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono le autorità competenti per l’applicazione delle normative in materia di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, riservato quanto previsto ai capoversi seguenti. 2
2 Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la segnaletica stradale. 3
3 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del medico cantonale, è l’autorità competente ad applicare quanto previsto dall’art. 4 cifre 7-8 LACS. 4
4 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è l’autorità competente ad applicare, in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni e le polizie cantonale e comunali, quanto previsto dall’art. 4 cifra 9 LACS; esso è inoltre competente ad organizzare un’apposita scuola professionale per maestri conducenti. 5
Sezione della circolazione Ufficio amministrativo Art. 2
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1 La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, è competente in particolare: a) rifiutare, o annullare: le licenze di condurre e per allievo conducente; i permessi internazionali di condurre; i documenti di controllo e le eventuali dispense previste dalle disposizioni federali concernenti i conducenti professionali (OLR1/OLR2); le abilitazioni a maestro conducente; b) rifiutare, revocare o annullare: le licenze di circolazione e le targhe di controllo; le licenze e le targhe temporanee per veicoli a motore e rimorchi giusta gli art. 20 e 21 OAV; c) ordinare: il sequestro di licenze, targhe, permessi e documenti di cui alle lett. a) e b) del presente articolo; un esame di conducente, in caso di dubbio sulle capacità di guida; d) rifiutare, revocare o annullare: i permessi per la formazione di apprendisti conducenti di autocarri giusta l’art. 20 cpv. 1 OAC; 7
...;
1 Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123; precedente modifica: BU 2019,

147.

2 Cpv. modificato dal R 2.3.2004; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 145.
3 Cpv. modificato dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544.
4 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
5 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
6 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedenti modifiche: BU
2003, 120 e 361; BU 2006, 175.
7 Cifra modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
l’autorizzazione per la circolazione di veicoli di un’azienda senza la licenza di circolazione e targhe di controllo su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all’altro della fabbrica o dell’officina (art. 33 cpv. 1 OAV); l’autorizzazione per le corse di prova secondo l’art. 53 LCStr sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati; 8 l’autorizzazione per le manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi su strade aperte al pubblico (art. 52 LCStr), come pure le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cmc di cilindrata al massimo (es. go-kart) e gli slalom automobilistici (art. 94 cpv. 3, 95 cpv.
3 ONC); 9 l’autorizzazione per le gare podistiche o di velocità con animali o veicoli a trazione animale su strade aperte al traffico, sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati; l’autorizzazione per l’uso di altoparlanti collocati su veicoli all’arrivo di competizioni sportive, sentito il parere dei Municipi interessati; l’autorizzazione per la posa di pubblicità su veicoli in caso di manifestazioni (art. 70 OETV);
...; i contrassegni di parcheggio per persone disabili (art. 20a cpv. 5 ONC); e) in vendita all’asta o a prezzi fissi determinati numeri di targa. 10
2 La Sezione della circolazione può delegare ai Municipi, nell’ambito del rilascio della licenza per allievo conducente, la competenza a verificare e confermare l’identità del richiedente secondo l’art.
11 OAC. In tal caso i Comuni sono autorizzati a prelevare una tassa di fr. 10.--. 11
Sezione della circolazione Ufficio tecnico Art. 3 12 La Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, è competente in particolare: a) ordinare e ad effettuare: i controlli tecnici di veicoli che precedono la prima immatricolazione; gli esami successivi dei veicoli, obbligatori e facoltativi, e ad emanare norme tecniche al riguardo; i controlli tecnici su strada in collaborazione con la polizia; gli esami per gruppi di ciclomotori (art. 92 OAC); gli esami dei velocipedi (art. 18 LCStr);
13 le perizie tecniche di veicoli; b) esentare, su domanda, le aziende del ramo che hanno diritto di far uso delle approvazioni tipo dall’obbligo di presentare all’esame singolo i veicoli previsti dall’art. 32 OETV; c) i permessi e le autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale, se del caso aver sentito le autorità interessate; d) effettuare gli esami di guida; e) le licenze di circolazione e le relative targhe; f) le osservazioni alle competenti autorità in caso di ricorso; g) ordinare: il sequestro di veicoli, parti di essi o oggetti di equipaggiamento non conformi alle prescrizioni (art. 221 cpv. 3 OETV); s tati rimessi in uno stato conforme alle prescrizioni (art. 221 cpv. 4 OETV); h) sull’attività dei maestri conducenti, con facoltà di prendere le misure che si rendono i) l) rifiutare e revocare: l’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi professionali per maestri conducenti; l’autorizzazione per organizzare corsi di formazione complementare (art. 27e OAC); l’autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare (art. 64a OAC); m) applicare le disposizioni previste dall’OSAS.
Sezione della circolazione Ufficio giuridico
8 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
9 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
10 Lett. introdotta dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128.
11 Cpv. introdotto dal R 18.3.2003; in vigore dal 1.4.2003 - BU 2003, 120.

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Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595.
13 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
Art. 4 14 La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente in particolare: a) la revoca della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente, della licenza di ciclomotori e del permesso internazionale di condurre; la revoca dell’abilitazione a maestro conducente; il divieto di circolazione su territorio svizzero a conducenti stranieri; il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore; l’ammonimento; la riammissione alla guida dopo riesame della misura amministrativa in vigore; il rifiuto dell’ammissione alla guida di candidati conducenti; b) ordinare: un nuovo esame al conducente, anche di ciclomotori e di velocipedi, sulla cui idoneità esistono dubbi; perizie mediche, psicotecniche, psichiatriche o altre specialistiche atte a stabilire, in casi dubbi, il grado di idoneità alla guida dei conducenti o di coloro i quali richiedono la licenza di condurre; l’insegnamento delle norme della circolazione giusta l’art. 40 segg. OAC; la confisca e la distruzione degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano e vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (art. 98a LCStr); 15 il sequestro dei documenti di cui alla lett. a) cifra 1 e 2 del presente articolo; c) le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso; d) alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative cantonali o confederate, che ne facessero richiesta, le informazioni sui provvedimenti in materia di circolazione stradale dei conducenti di veicoli; alle competenti autorità federali le informazioni sui provvedimenti amministrativi adottati; e) agli organi di polizia complementi, supplementi d’inchiesta o rapporti informativi; f) istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi competenza delle autorità giudiziarie; g) la multa ai contravventori del divieto giudiziale; 16 h) sulle modalità d’insegnamento delle norme della circolazione.
Polizia cantonale Art. 5 17 La polizia cantonale è competente in particolare: a) effettuare i controlli della circolazione previsti dall’Ordinanza sul controllo della circolazione (OCCS) e dall’Ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’Ordinanza sul della circolazione stradale (OOCCS - USTRA); b) a far sottoscrivere il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della l icenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa e a t rasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art.
5 4 LCS, art. 30 e seguenti OCCS); c) le licenze e le targhe di controllo temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, agli art. 20 e seguenti OAV nonché le licenze per i veicoli di riserva giusta gli
9 e seguenti OAV; 18 d) accertare i fatti in caso d’infortunio trasmettendone il rapporto alle competenti autorità vi sia sospetto di reato perseguibile d’ufficio o quando una parte lo richieda, a prendere atto della rinuncia delle parti all’accertamento in assenza di motivi effettuarlo d’ufficio; e) ordinare appropriati esami per l’accertamento dello stato di ebrietà secondo gli art. 55 LCStr gli art. 10 e seguenti OCCS; 19

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Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU
2004, 145.
15 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
16 Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
17 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU
2003, 361.

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Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
19 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
f) immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli della circolazione che giustificano provvedimenti di loro competenza, segnatamente sequestri, cauzioni, necroscopie, e a procedere alle inchieste preliminari nei limiti delle di procedura penale; g) le infrazioni alle norme della circolazione e a perseguirle secondo la procedura rispettivamente a denunciarle alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento termini di legge, come pure ad incassare i relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 h) c i) gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i ufficiali della circolazione stradale ed a tenerli a disposizione della Sezione della Ufficio giuridico; l) per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori ed a notificare alla Sezione della Ufficio tecnico per l’esame successivo, i veicoli che hanno subito danni importanti che presentano gravi difetti secondo gli art. 34 cpv. 1 OETV e 23 e seguenti OCCS, nonché che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; m) per fini statistici, all’autorità federale competente gli infortuni della circolazione; n) per ragioni di sicurezza stradale, i veicoli o i convogli qualora sia richiesto dalle od ordinato dall’autorità competente; o) in casi urgenti, il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall’art. 126 OAC; p) visione dell’elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali l’art. 70 cpv. 1 OAC; q) i controlli della velocità mediante installazioni di controllo fisse e semistazionarie; 20 r) sulla chiusura delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative e ad la chiusura o a delegarla all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata Polizia cantonale stradale, entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta; 21 s) adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure di esecuzione che non espressamente attribuite ad altre autorità; 22 t) sull’utilizzo delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative che non richiedono la chiusura (segnatamente in caso di cortei o raduni) e ad autorizzarne l’utilizzo a delegarlo all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale - V gendarmeria stradale - entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta. 23
Corpi di polizia comunale strutturati 24 Art. 6 1 I corpi di polizia comunale strutturati svolgono le seguenti funzioni:
25 a) dei controlli della circolazione previsti dall’Ordinanza sul controllo della stradale (OCCS) e dall’Ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA); 26 b) delle infrazioni alle norme della e perseguimento secondo la disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti
17 LACS; c) dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dello stato di ebrietà constatazione e perseguimento dell’infrazione di guida in stato di ebrietà sino allo 0.79‰; 27 d) delle tracce in caso di incidenti della circolazione; e) di incidenti della circolazione per i quali non si procede all’accertamento dei fatti;
20 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013,

276.

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Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013,
276; BU 2015, 407.
22 Lett. introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 276.
23 Lett. introdotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24.
24 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
25 Frase modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.

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Lett. modificata dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595.
27 Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 - BU 2006, 68.
f) dei fatti in caso di incidente con soli danni materiali; g) di controlli della velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di mobili, sequestro delle licenze di condurre ed intimazione del divieto di circolare su svizzero. I controlli di velocità nella «zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» nella «zona d’incontro» sono di loro esclusiva competenza; 28 h) degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della Ufficio giuridico; i) di un preavviso, o di una decisione su delega della Polizia cantonale, relativi alla delle strade per manifestazioni ricreative locali, sul territorio di loro competenza; 29 l) del collaudo dei ciclomotori; 30 m) dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescrizioni
31 n) per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori e notificazione alla Sezione della Ufficio tecnico, per l’esame successivo, di veicoli che hanno subito danni o che presentano gravi difetti (art. 34 cpv. 1 OETV), nonché di quelli che, citati per minori, non sono stati presentati; o) di un preavviso o di una decisione relativi all’utilizzo delle strade (su delega della polizia per manifestazioni ricreative locali che non richiedono la chiusura delle strade in caso di cortei o raduni), sul territorio di loro competenza. 32
2
... 33
Collaborazione tra organi di polizia Art. 6a
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1 La polizia cantonale garantisce il supporto e la consulenza ai corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito dei controlli di velocità, della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, della segnaletica e dell’educazione stradale, per assicurare un’applicazione armonizzata degli stessi.
2 Nell’ambito dell’applicazione del cpv. 1 la polizia cantonale può definire l’obbligatorietà dell’uso di strumenti o piattaforme informatiche condivise.
Controllo del traffico fermo e della «zona pedonale» 35 Art. 7 36 1 Gli ausiliari di polizia adeguatamente formati sono competenti per notificare al corpo di polizia comunale strutturato da cui dipendono le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale». Tale facoltà non necessita di ulteriori formalità.
2 Gli agenti privati di sicurezza autorizzati ai sensi della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 e adeguatamente formati sono competenti per notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale».
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3 Qualora particolari circostanze lo dovessero giustificare, enti pubblici o privati sono autorizzati a notificare, per il tramite di persone adeguatamente formate, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.
4 Lo svolgimento dei compiti menzionati ai cpv. 2 e 3 deve essere autorizzato dalla polizia cantonale che ne fissa le condizioni.
Organi dell’amministrazione delle dogane
28 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013,

276.

29 Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013,

276.

30 Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 - BU 2006, 68.
31 Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 - BU 2006, 68.
32 Lett. reintrodotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24; precedente modifica: BU 2015,

407.

33 Cpv. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
34 Art. introdotto dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
35 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica:
BU 2003, 361.
36 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedenti modifiche: BU 2003,
361; BU 2009, 373; BU 2013, 276.
37 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 324.
Art. 8 1 Gli organi doganali sono competenti ad effettuare i controlli previsti dall’art. 4 OCCS.
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2 Essi esercitano inoltre le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare: a) delle infrazioni alle norme della circolazione stabilite nell’atto di delega e secondo la procedura disciplinare rispettivamente denuncia alla Sezione della Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei depositi cauzionali previsti all’art. 17 LACS; b) dei reati della circolazione stabiliti nell’atto di delega previo accordo con la penale e trasmissione dei rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; c) dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dell’ebrietà; d) degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della Ufficio giuridico; e) altra funzione, nei limiti della legge, se richiesta dalle circostanze.
3 La delega a svolgere i compiti previsti dal cpv. 2 deve essere richiesta dalla Direzione delle dogane al Dipartimento delle istituzioni, il quale ne fissa le condizioni.
Incasso delle multe disciplinari e rimborsi Art. 9 39 Il Dipartimento delle istituzioni può autorizzare i corpi di polizia comunale strutturati a trattenere l’importo delle contravvenzioni incassate in via disciplinare e corrispondere agli stessi, in caso di avvio della procedura ordinaria, a titolo di rimborso spese, un importo compreso tra fr. 40.– e fr. 60.– per ogni multa. TITOLO II Capitolo I Licenze di circolazione e targhe

Attribuzione

a) persone morali Art. 10 La licenza di circolazione è rilasciata alle persone morali o alle unioni di persone, solo se presentano l’estratto d’iscrizione nel registro di commercio o un altro atto ufficiale.
b) stranieri Art. 11
40 La licenza di circolazione per l’immatricolazione definitiva è rilasciata ai detentori provenienti dall’estero solo se in possesso di un permesso di domicilio o di dimora annuale.
Notifica di messa fuori circolazione Art. 12 41 Il detentore o il proprietario di un veicolo a motore deve fare annullare la licenza di circolazione e l’eventuale duplicato giusta l’art. 81 cpv. 1 OAC.
Furto e smarrimento Art. 13 42 In caso di furto e di smarrimento delle targhe, il detentore deve denunciare al più presto il fatto alla polizia cantonale.
Formato delle targhe Art. 14
1 Il formato è stabilito nei limiti previsti dalle norme federali in materia.
2 Le targhe posteriori degli autoveicoli, rimorchi, veicoli da lavoro, veicoli speciali, le targhe professionali e provvisorie sono disponibili su richiesta sia nel formato lungo (lunghezza 50 cm - altezza 11 cm) sia nel formato alto (lunghezza 30 cm - altezza 16 cm). 43
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Assegnazione targhe tramite asta o a prezzo fisso
38 Cpv. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595.
39 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
40 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
41 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
42 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.

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Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
44 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
Art. 15
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1 Determinati numeri di targa possono essere messi all’asta ed assegnati al miglior
2 I numeri di targa a una, due e tre cifre così acquistati possono essere ceduti unicamente al coniuge, al partner registrato, ai genitori e ai figli; per le persone giuridiche agli organi delle stesse.
3 La Sezione della circolazione emana apposite direttive. Capitolo II Licenze e targhe di controllo temporanee

Attribuzione

Art. 16
46 Le licenze temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, ad eccezione dei veicoli destinati all’esportazione, sono concesse conformemente all’art. 20 segg. OAV a persone con domicilio in Svizzera. Art. 17-18 ... 47
Imposte di circolazione e tasse Art. 19 L’imposta di circolazione e le tasse vengono prelevate conformemente al regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore. Capitolo III Circolazione di veicoli speciali ed esecuzione di trasporti speciali
In generale Art. 20 La circolazione di veicoli speciali e l’esecuzione di trasporti speciali secondo gli art. 78 e segg. ONC è subordinata ad un permesso rilasciato dalla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico.

Domanda

Art. 21
1 La domanda per il rilascio di un permesso speciale deve essere presentata, tramite apposito questionario, per iscritto almeno 7 giorni prima, indicando i seguenti dati: a) del richiedente o del detentore; b) del veicolo e/o del rimorchio, marca, numero di targa, numero degli assi; c) del trasporto, luogo di carico e di scarico; d) da trasportare; e) e peso del trasporto (lunghezza, larghezza, altezza, peso del veicolo e/o del a vuoto, peso del convoglio, pressione sugli assi, velocità massima autorizzata, anteriore e posteriore).
2 Il permesso può essere chiesto per un solo viaggio o per più viaggi. In quest’ultimo caso dev’essere pure indicato il numero complessivo dei viaggi che si intendono effettuare e le date in cui avranno luogo.
Scorta della polizia Art. 22 48 Se la Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per ragioni di sicurezza stradale, esige che il veicolo speciale o il trasporto speciale sia scortato dalla polizia cantonale, tali scorte sono soggette a tassa secondo il regolamento concernente le tasse per le prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016. Capitolo IV Segnaletica stradale
In generale Art. 23 49
1 L’area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni è competente: a) approvare, mediante decisione formale, la segnaletica verticale ed orizzontale sia essa e definitiva, riservato l’art. 5 cifra 4 LACS;
45 Art. modificato dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128; precedenti modifiche: BU 2003,
361; BU 2007, 702.
46 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.
47 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.

48

Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123.
49 Art. modificato dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 193.
b) sul Foglio ufficiale le prescrizioni locali di cui agli art. 101 cpv. 2, 107 cpv. 2 OSStr., l’art. 5 cifra 4 LACS; c) sulla soppressione della segnaletica (art. 104 cpv. 1 OSStr.), riservato l’art. 5 cifra LACS; d) i casi speciali previsti dagli art. 104 cpv. 5, cpv. 6, 112 OSStr., riservato l’art. 5 cifra 4 e) le autorizzazioni scritte secondo l’art. 17 cpv. 1 OSStr.; f) i provvedimenti di segnaletica necessari per la sicurezza della circolazione sulle e sulle piazze di proprietà privata aperte al traffico, sentito il parere dei Municipi e dei proprietari; g) emanare le istruzioni necessarie per l’applicazione delle norme federali; h) in collaborazione con le polizie cantonale e comunale, sulla segnalazione, ed illuminazione dei cantieri, riservato l’art. 5 cifra 4 LACS.
2 L’Area dell’esercizio e della manutenzione della Divisione delle costruzioni è competente: a) ufficializzare la segnaletica provvisoria di cantiere sulle strade nazionali; b) autorizzare la segnaletica provvisoria di cantiere sulle strade cantonali, per una durata di 60 giorni, esclusa la pubblicazione delle prescrizioni. 50
3 Nei casi in cui è prevista l’occupazione di strade pubbliche giusta l’art. 45 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, le autorizzazioni relative alla segnaletica verticale e orizzontale sono rilasciate dall’Ufficio del demanio, congiuntamente all’autorizzazione demaniale, previo preavviso del servizio competente giusta i capoversi 1 e 2. 51
Competenze del proprietario Art. 24 Il proprietario della strada è competente: a) tracciare o sopprimere la segnaletica; b) eseguire la manutenzione della segnaletica.
Competenze dei Municipi Art. 25 I Municipi sono competenti a rilasciare singole autorizzazioni scritte in deroga ai divieti e alle limitazioni alla circolazione sulle strade comunali.
Limitazione temporanea del traffico Art. 26 1 Gli agenti della polizia cantonale e comunale sono competenti, in casi speciali, a prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare a limitare o deviare temporaneamente il traffico (art. 3 cpv. 6 LCStr).
52
2 Le misure temporanee adottate dagli agenti di polizia che restano in vigore più di otto giorni, devono essere approvate dall’autorità competente.
Posa dei segnali Art. 27 I segnali soggetti a pubblicazione possono essere posati soltanto quando la decisione è cresciuta in giudicato, riservate le eccezioni stabilite all’art. 107 cpv. 1 seconda frase OSStr.

Opposizioni

Art. 28 1 Le opposizioni di cui all’art. 106 cpv. 1 OSStr. devono essere presentate alla Divisione delle costruzioni rispettivamente ai Municipi se beneficiano della delega dipartimentale.
53
2 Contro la loro decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. 54

Spese

Art. 29
1 Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale od orizzontale, sono a carico del Cantone per le strade cantonali, riservati eventuali accordi con i comuni interessati.
2 Per le strade comunali, consortili, forestali, patriziali e private, le stesse, come pure quelle inerenti le opere per la moderazione del traffico e dei passaggi pedonali, sono a carico dei rispettivi proprietari.
50 Cpv. introdotto dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544.
51 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123.
52 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.

53

Cpv. modificato dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544.
54 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
3 Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale all’interno degli abitati, sono a carico dei comuni. Capitolo V Contrassegni di parcheggio per persone disabili 55

Titolare

Art. 30 56 1 Le persone disabili e le organizzazioni che le trasportano frequentemente possono beneficiare di facilitazioni di parcheggio. A tale scopo esse devono richiedere il rilascio dell’apposito contrassegno di parcheggio.
2 Per persone disabili s’intendono coloro che, a causa di una netta riduzione della capacità deambulatoria, non possono - in modo permanente o per un periodo temporaneo di almeno sei mesi - spostarsi a piedi su una distanza superiore a 200 metri circa oppure necessitano per i loro spostamenti di mezzi ausiliari speciali.
3 ...
4
... Art. 31-32 ... 57
Certificato medico Art. 33 58 1 Il contrassegno di parcheggio deve essere richiesto tramite istanza scritta e motivata allegando l’apposito certificato medico compilato dopo verifica dello stato di salute.
2 Il medico cantonale preavvisa i casi dubbi e, ove necessario, stabilisce direttive per la compilazione del certificato medico.
Validità e durata Art. 34 59 1 Il contrassegno di parcheggio non è trasmissibile. Esso è valido unicamente nella misura in cui sia utilizzato dal disabile medesimo o nel periodo in cui egli è trasportato o accompagnato.
2 Il contrassegno deve essere apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo unitamente al disco orario. La sua durata è iscritta sul documento. Il periodo di durata è determinato dalla natura dell’infermità e non supera in ogni caso i cinque anni.

Diritti

Art. 35 61 1 Il contrassegno di parcheggio consente al titolare di parcheggiare: a) tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di b) un tempo illimitato nei parcheggi; c) due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione siano consentite eccezioni al divieto d’accesso nella zona, purché non si crei pericolo o intralcio per la circolazione e non vi siano posti di parcheggio liberi senza limiti di tempo nelle immediate vicinanze.
62
2 Il contrassegno non è valido nelle zone di parcheggio gestite da privati.

Revoca

Art. 36 63 In caso di abuso il permesso può essere revocato.
Controllo tecnico
55 Titolo modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.
56 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.

57

Art. abrogati dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.
58 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.
59 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175; precedente modifica: BU 2003,

361.

60 Cpv. modificato dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 523.
61 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.

62

Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
63 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.
Art. 36a 64 Se il disabile è parimenti conducente, deve presentarsi con il proprio veicolo ad un controllo tecnico presso la Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, in modo da verificare l’adeguatezza dell’attrezzatura speciale in relazione alla sua invalidità. Capitolo VI Manifestazioni sportive

Richiesta

Art. 37
1 L’organizzazione delle manifestazioni sportive previste all’art. 2 lett. d) cifra 5 sono subordinate ad una autorizzazione della Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, ne fissa le condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei Municipi interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità.
2 La domanda deve essere presentata alla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, entro il termine di: – per le manifestazioni motoristiche; – per le altre manifestazioni; dalla data prescelta. 65
3 L’autorizzazione comprende anche la decisione concernente la chiusura delle strade interessate, già esaminata ed autorizzata dalla polizia cantonale. 66

Responsabilità

Art. 38 Indipendentemente dall’autorizzazione della Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, gli organizzatori sono direttamente responsabili delle misure di sicurezza e del risarcimento dei danni eventualmente subiti da terzi durante lo svolgimento della manifestazione.
Manifestazioni motoristiche

Pianificazione

Art. 39 Il Consiglio di Stato, per motivi ambientali, di sicurezza e di fluidità del traffico, può adottare una pianificazione delle manifestazioni sportive dei veicoli a motore.
Manifestazioni ciclistiche
a) annuncio Art. 40 1 Le manifestazioni con velocipedi devono essere annunciate alla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, entro il 30 gennaio di ogni anno in modo da poter permettere alla stessa, in collaborazione con la Federazione ciclistica ticinese ed alla polizia stradale, di allestire il calendario annuale ufficiale.
2 L’iscrizione nel calendario annuale ufficiale non esenta dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione conformemente all’art. 37 cpv. 2. 67
b) contingente Art. 41 Sulle strade pubbliche cantonali e comunali possono essere organizzate: a) gare per gli attivi, disputabili anche unitamente ad altre categorie con orari di partenza e diversificati; b) gare singole riservate esclusivamente agli scolari; c) campionati sociali con partenze e percorso unico per tutte le categorie; d) gare per cicloamatori, gentlemen e similari.
Rifiuto dell’autorizzazione Art. 42 1 L’autorizzazione é rifiutata: a) sono ossequiate le condizioni previste dall’art. 52 cpv. 3 LCStr;
68 b) sono organizzate durante il mese di luglio e agosto su strade principali.
2 La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, può concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1 lett. b) se la quasi totalità del percorso si svolge su strade secondarie e se le condizioni stradali e di traffico lo permettono.
64 Art. introdotto dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175.
65 Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 308; precedente modifica: BU 2019,

147.

66 Cpv. introdotto dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 308.

67

Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
68 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
Misure di polizia Art. 43 Per motivi di sicurezza o per urgenti necessità del traffico, la polizia può ordinare la sospensione, l’interruzione o la modifica di manifestazioni sportive autorizzate dalla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo.

Tassa

Art. 44 1 Per ogni autorizzazione é prelevata una tassa conformemente al regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre
1992.
2 Sono esenti da tasse le manifestazioni sportive organizzate per la categoria degli scolari. Capitolo VII Rimozione dei veicoli per l’esecuzione del servizio di sgombero della neve
Rimozione dei veicoli Art. 45 1 In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.
2 Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente spostati altrove.

Responsabilità

Art. 46 I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell’esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. TITOLO III Capitolo I Procedura in materia di contravvenzioni e di provvedimenti amministrativi
Disposizioni preliminari Art. 47 1 La polizia trasmette alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida.
2 La Sezione della circolazione trasmette al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti di loro competenza. 69
Procedura in materia contravvenzionale Art. 48 70
1
...
2 Le denunce private, pervenute alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sono trasmesse alla polizia cantonale per procedere all’inchiesta ed all’allestimento del relativo rapporto. La polizia cantonale e le polizie comunali procedono all’allestimento del rapporto in modo autonomo qualora la denuncia sia loro direttamente inoltrata e trasmettono gli atti alle competenti autorità per il giudizio.
3 La procedura è retta dalle disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Procedura in materia di misure amministrative Art. 49
1 L’interessato, prima dell’adozione di un provvedimento amministrativo, ha la facoltà di consultare gli atti e di giustificarsi oralmente o per iscritto, nei termini stabiliti dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
71 Capitolo II Medici fiduciari e periti
Medici fiduciari Art. 50
1 Il Consiglio di Stato designa una lista di medici fiduciari autorizzati ad effettuare le visite di controllo prescritte dalle leggi federali e una di medici incaricati di rilasciare i certificati di idoneità
69 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.

70

Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
71 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
a condurre per conducenti o allievi conducenti oggetto di provvedimenti amministrativi di sicurezza, o le cui licenze di condurre sono vincolate a condizioni mediche speciali.
2 La Sezione della circolazione emana le necessarie direttive all’indirizzo dei medici fiduciari e della polizia.

Periti

Art. 51 Il Consiglio di Stato designa uno o più periti chiamati a stabilire il grado di idoneità a condurre dei conducenti nell’ambito di un provvedimento amministrativo di sicurezza.

Procedura

Art. 52 72 Per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull’assunzione delle prove previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Indennità

Art. 53 Le indennità ai periti, se non stabilite nella risoluzione di nomina, sono fissate conformemente alla Legge sulla tariffa giudiziaria.

Spese

Art. 54
1 I costi per l’allestimento del certificato medico d’idoneità a condurre o della perizia sono a carico dell’interessato.
2 Può essere stabilita una diversa ripartizione dei costi per giustificati motivi. TITOLO IV Disposizioni finali Art. 55 ... 73
Disposizioni abrogative Art. 56 Sono abrogati il regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 26 novembre 1985 ed il decreto esecutivo concernente il formato delle targhe del 22 novembre 1994.
Entrata in vigore Art. 57 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
74 Pubblicato nel BU 1999 , 76.
72 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

73

Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
74 Entrata in vigore: 5 marzo 1999 - BU 1999, 76.
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