Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera d... (5.1.8.7)
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    Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

    5.1.8.7 Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (C DPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità
    1 (del 16 gennaio / 15 febbraio 1995) Nell’intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera; consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza, si conviene quanto segue: I. Disciplinamento del r iconoscimento della maturità Art. 1
    1 Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:
    a. gli attestati cantonali di maturità liceal e,
    b. gli attestati ottenuti agli esami svizzeri di maturità
    2 , e
    c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari.
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    2 Essi instaurano un’istanza comune di riconoscimento.
    3 Essi coordinano la pubblicazione dei r egolamenti relativi al riconoscimento. II. Istanza comune di riconoscimento Art. 2 Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una «Commissione svizzera di maturità» (Commissione). Art. 3
    1 La Commissione sottopone al DFI e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.
    2 Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono in caricare la Commissione di procedere a verifiche.
    3 La Commissione organizza gli esami svizzeri di maturità e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari .
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    4 Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.
    5 Essa esamina le richieste di constatazione dell’equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.
    6 Essa esamina, all’attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità. Art. 4 1 La Commissione conta al massimo 25 membri.
    2 La metà dei membri è nominata dal DFI, l’altra metà dal Comitato della CDPE. Quest’ultimo nomina il presidente o la presidente d’intesa con il DFI. La durata dei mandati è di 4 anni; non può superare 12 anni.
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    3 La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca.
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    4 La Commissione adotta un regolamento che necessita dell’approvazione del DFI e del Com itato della CDPE.

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    Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modi fica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.
    Art. 5 1 La presidente o il presidente riceve un’indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati .
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    2 La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all’onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI e la CDPE stessa. III. Esami svizzeri di maturità
    8 Art. 6 1 La Commissione org anizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.
    2 Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute. Art. 7 Lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità è disciplinato dall’ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità
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    . Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d’intesa con la CDPE.
    10 IIIa. Esami complementari
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    12 Art. 7a
    1 La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.
    2 La Commissione può organizzare gli esami complementari di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.
    13 Art. 7b Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall’ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cant onali e ai politecnici federali
    14 e dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali . IV. Dis posizioni finali Art. 8 Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni. Art. 9
    1 Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbr aio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.
    2 Entra in vigore il 1° agosto 1995. Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    RS 413.12.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

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    RS 413.14
    La presidente della Confederazione : Micheline Calmy - Rey La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Pubblicato nel BU 2011 , 235.
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