Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio --> 5.1.3.1.3 / 432.100
5.1.3.1.2 Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (del 18 giugno 2009) I. Obiettivi e principi Art. 1 Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare:
a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l’importo, il calcolo e la durata del diritt o alla borsa di studio;
b. definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e
c. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione. Art. 2 La conce ssione delle borse di studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:
a. promuovendo le pari opportunità;
b. facilitando l’accesso alla formazione;
c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime esistenziali durante la formazione;
d. garantendo la libera scelta della formazione e dell’istituto di formazione e
e. incoraggiando la mobilità. Art. 3 La borsa di studio è concessa quando la capacità fi nanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti. Art. 4
1 Nell’intento di armonizzare il sistema delle borse di studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.
2 Essi assicuran o reciproca assistenza sul piano amministrativo. II. Diritto a una borsa di studio Art. 5
1 I beneficiari di una borsa di studio sono:
a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lett era b;
b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all’estero o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di domicilio all’estero non ne han no diritto per carenza di competenza;
c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
d. le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiati o apolidi dalla Svizzera e
e. le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, conformemente all’accordo di libera circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri o la Convenzion e AELS, sono trattati, in materia di borse di studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.
2 Le persone che soggiornano in Svi zzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto alle borse di studio.
3 La domanda per la concessione di una borsa di studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante. termin ante per la concessione
Art. 6
1 Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:
a. il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria competente, con riserva della lett era d;
b. il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori;
c. il domicilio civ ile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all’estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell’a ccordo e
d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un ’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori.
2 Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del geni tore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parent ale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente una borsa di studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.
3 In presenza di più cantoni d’origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.
4 Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo. Art. 7
1 Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l’indipendenza finanziaria del richiedente di una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.
2 È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei mi norenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione. Art. 8
1 Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosc iuti dai cantoni per:
a. la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l’esercizio della professione imparata e
b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.
2 Il diritto a una borsa di studio termina con l’ottenimento
a. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
b. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.
3 Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a una borsa di studio. Art. 9
1 Una formazione è riconosciu ta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.
2 Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni fi rmatari.
3 I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili. Art. 10 1 Le borse di studio sono versate almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto .
2 I cantoni firmatari possono ugualmente versare delle borse di studio per una seconda formazione o per una formazione continua. Di principio vengono riconosciute borse di studio per la prima formazione.
Art. 11
È ritenuto idoneo al diritto di concessione di una borsa di studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione. III. Borse di studio Art. 12
1 Rientrano nelle borse di studio:
a. gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.
2 I cantoni possono stabilire un’età massima al di là della quale il diritto a un assegno di stu dio è escluso. All’inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.
3 I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l’assegnazione del prestito. Art. 13
1 La borsa di studio è concessa per la durata della formazione; se i curricoli prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.
2 In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il diritto alla borsa di studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione. lta degli studi e dell’istituto di formazione Art. 14
1 La concessione di borse di studio non deve limitare la libera scelta di un curricolo di formazione riconosciuto.
2 Per le formazioni all’estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previst e per una formazione equivalente in Svizzera.
3 Se il curricolo di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. La borsa di studio deve in ogni caso tener co nto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa. sussidiabile Art. 15
1 L’importo annuo massimo di una borsa di studio è:
a. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12’000. – .
b. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16’000. – .
2 Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4’000. – .
3 La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.
4 Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte l’assegno con un prestito (frazionamento), l’assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio concessa.
5 Il cantone può definire liberamente il rap porto tra assegni/prestiti per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1. particolari Art. 16 1 Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione degli assegni e dei prestiti di studio.
2 È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a una borsa di studio quando per ragioni professionali, sociali, famili ari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale. IV. Calcolo dei contributi Art. 17 Le borse di studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione. finanziarie Art. 18 1 La borsa di studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente,
la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:
a. preventivo della persona in formazione: sono tenute in considerazione le spese di mantenimento e di formazione ed eventualmente dell’ affitto. La persona può essere comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente, il salario dell’apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contributo deve tenere conto della s truttura della formazione.
b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.
2 Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.
3 Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può e ventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione. zialmente indi pendente dei genitori Art. 19 Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell’inizio della nuova formazione. V. Esecuzione firmatari Art. 20
1 La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una ra ppresentante per ogni cantone firmatario. Essa:
a. rivaluta periodicamente gli importi delle borse di studio definiti dall’articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e
b. emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.
2 L’adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari. Art. 21
1 Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
2 Esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a. informare i cantoni firmatari;
b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi delle borse di studio, preparare gli a ltri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
c. assumere i compiti esecutivi dell’accordo.
3 Le spese sostenute dal Segretariato per l’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.
I stanza arbitrale Art. 22 1 Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.
2 La commissione è composta di tre membri d esignati dalle parti. Se quest’ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
3 Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969.
4 La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile. Una commissione arbitrale deciderà senza appello tutte le controversie possibili legate all’applicazione o all’interpretazione dell’accordo. VI. Disposizioni transitorie e finali Art. 23 L’adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE. Dopo l’approvazione dell’accordo da parte dell’Assemblea plenaria della CDPE ogni cantone dovrà
ancora seguire la procedura di ratifica prevista dalla propria legislazione. Una volta decisa l’adesione all’accordo sarà il Co nsiglio di Stato che inoltrerà la sua dichiarazione ufficiale al Comitato della CDPE. Art. 24 La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca. Art. 25 I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all’accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni pe r procedere agli adattamenti. Art. 26 1 Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
2 Il Comitato della CDPE metterà in vigore l’articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.
3 L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione. Berna, il 18 giugno 2009 In nome della conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gennaio 2013, l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013. Pubblicato nel BU 2014 , 93.
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